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Convertito in legge con modifiche il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Decreto Campolibero)

E’ stato convertito nella legge  11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/8/2014, il DL 24 Giugno 2014, n. 91, meglio conosciuto come “Decreto Campolibero”.

Come si ricorderà, nella stesura iniziale il Decreto Legge presentava delle incongruenze che, se non corrette, avrebbero reso parzialmente inapplicabile la norma.
Analizzando il testo è possibile verificare che sono state apportate sostanziali modifiche al 2° e al 3° comma dell’articolo 1, relativamente ai controlli e alle violazioni.
Nel secondo comma sono stati aggiunti, tra gli organismi di controllo (organi di polizia e i competenti organi di vigilanza e di controllo), anche gli “organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni”.
Per quanto previsto nel comma 2, quindi, tutti i controlli effettuati da tutti gli organismi, dovranno essere riportati nel Registro unico dei controlli ispettivi, di prossima istituzione, al quale sarà possibile accedere in tempo reale.

L’istituzione del Registro Unico dei controlli ispettivi era stato previsto dal legislatore per “non recare intralcio all’attività di impresa”, oberate (mi si perdoni l’ironia!) dai continui e pressanti controlli da parte delle Autorità competenti.

Conseguentemente, come previsto dalla norma, “gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazione in successive ispezioni relative alla stessa annualità e tipologia di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso in cui emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione”.

Una considerazione
Ci sarebbe parecchio da disquisire sul contenuto del capoverso riportato tra virgolette, perché in poche righe il legislatore è stato capace di dire tutto e il contrario di tutto!

Nella prima parte viene detto che: “gli adempimenti  relativi alle  annualità sulle quali  sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazione  in  successive ispezioni  relative alla  stessa annualità e tipologia di controllo”, ma subito dopo viene precisato che non possono essere oggetto di nuova contestazione, “salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso in cui emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione”.

Ora,  se io Agente di Polizia Municipale decido di effettuare un  controllo presso  lo spaccio alimentare di un’azienda agricola dove, grazie ai dati contenuti nel Registro unico dei controlli ispettivi, vengo a conoscenza che tre mesi prima i colleghi della locale stazione dei Carabinieri avevano accertato la violazione dell’obbligo di indicazione delle sostanze allergeniche utilizzate nella preparazione di un determinato prodotto alimentare, diffidando il contravventore alla regolarizzazione entro 20 giorni,  puntualmente avvenuta,  in base alla prima parte del capoverso,  nell’ipotesi in cui riscontrassi nuovamente la violazione, non potrei procedere a nuova contestazione, ma, per la seconda parte dello stesso, riscontrando un comportamento omissivo potrei direttamente redigere un verbale e sanzionare il contravventore, visto che la nuova versione del comma 3, dell’articolo 1, del DL Campolibero prevede l’istituto della “diffida” solo la prima volta in cui viene accertata una determinata violazione.

(Ma… scusate, l’omettere di indicare i prodotti allergeni utilizzati, l’elenco degli ingredienti, i prezzi, il rispetto del peso netto e delle normative annonarie in genere, non è SEMPRE un comportamento omissivo da parte dell’imprenditore? Che senso ha scrivere nella prima parte che “gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazione in successive ispezioni relative alla stessa annualità e tipologia di controllo” quando subito dopo viene stabilito esattamente il contrario?)

Un’altra significativa modifica apportata, riguarda il comma 3.
La defnizione “di lieve entità”, riferita alle violazioni delle norme in materia agroalimentare, è stata eliminata con la riscrittura dell’intero comma al quale sono state aggiunte frasi più appropriate con l’evidente scopo di prevenire dubbi interpretativi.
Operazione, questa, riuscita ad avviso di chi scrive, solo a metà.

Analizzando la nuova versione del 3° comma, infatti, è possibile vedere che la definizione “di lieve entità”, è stata sostituita con “per le violazioni … per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta  per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato …[omissis]”.
Il paragrafo successivo stabilisce che “per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.

E’ da evidenziare che quanto previsto nella precedente versione del comma 3, ovvero che “[omissis] Le disposizioni di cui al primo periodo (la diffida… nota da ricordare!)  si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare”, è stato eliminato e non compare nel nuovo testo.

Con la cancellazione di questo paragrafo, se da un lato il legislatore è riuscito ad eliminare l’incongruenza con le norme in materia di sicurezza alimentare (che, peraltro, al loro interno già prevedevano l’istituto della diffida per determinati tipi di violazioni), dall’altro è riuscito a creare nuovi problemi interpretativi visto che, se si dovesse intendere la norma in maniera restrittiva, sembrerebbe che le violazioni relative ai  prodotti già posti in vendita al consumatore finale, siano escluse dall’istituto della diffida (se non fosse così, perché togliere il riferimento?). La soppressione del paragrafo farebbe infatti pensare questo, ma, come al solito, si rimane in attesa della inevitabile circolare esplicativa nella speranza che questo dubbio venga chiarito.

Continuando l’analisi delle novità introdotte nell’articolo 1, è da evidenziare l’integrazione effettuata al comma 4, che ha esteso lo sconto del 30% per il pagamento delle sanzioni amministrative entro cinque giorni anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che l’interessato effettui il pagamento e trasmetta all’Autorità competente la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Alcune considerazioni pratiche

Mentre nel suo complesso è possibile affermare che il DL 24 Giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 192/2014, per quanto riguarda l’agricoltura,  appare abbastanza positivo, visto che disciplina la produzione di diversi prodotti di un settore che attualmente è ai primi posti delle esportazioni del nostro Paese, lo stesso ottimismo non è possibile mostrarlo per quanto riguarda il meccanismo dei controlli  che è stato creato e che, in tutta sincerità, il legislatore si poteva risparmiare, visto che ha discriminato tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare del nostro Paese creando attività commerciali di serie “A”, in teoria protette dai controlli e dalle sanzioni, e attività di serie “B”.
Spiace constatare quanto sia lontano il legislatore dall’Italia reale e da quello che realmente accade nel nostro Paese, dove l’esportazione di prodotti agroalimentari di qualità, stante la crisi di tutti gli altri settori, costituisce già da ora una delle risorse principali per la nostra economia.
Spiace constatare la superficialità di chi crede di avvantaggiare questo settore economico riducendo i controlli che, di fatto, sono l’unica garanzia per la tutela dei consumatori italiani ed esteri.

Ma i nostri politici sono al corrente della situazione in cui versano in Italia gli organismi di controllo pubblici e privati?
Evidentemente no.
Gli organismi di controllo pubblici, come i lettori sapranno, hanno tutti una carenza cronica di personale e di mezzi, mentre quelli privati hanno “le mani legate” per legge.

I Consorzi di tutela, ad esempio, che con i loro Agenti vigilatori (con o senza qualifica di PG) all’interno delle attività agroalimentari possono controllare solo la fase di commercializzazione ma non quella di produzione (la più importante!), oppure quelli del settore del vino che non possono procedere ad alcuna contestazione.

Dinnanzi a questa situazione, lacunosa e carente, vedere i nostri politici lavorare ad una legge che limita ulteriormente i controlli, dà  decisamente  fastidio e fa sorgere non pochi dubbi sulla serietà e competenza del Ministero competente!

Anziché modificare le leggi dando più potere ai controlli, visto che la truffa (con la conseguente perdita di immagine per il nostro Paese) è sempre dietro l’angolo,  a livello ministeriale c’è addirittura chi pensa, bontà sua, che sia utile incrementere l’armata “disarmata” dei controllori privati, ritenendo “un investimento” aumentare l’attuale numero degli Agenti Vigilatori dei Consorzi di tutela (177 elementi) portandoli a mille unità!
(http://www.teatronaturale.it/tracce/economia/19635-in-177-agenti-vigilano-su-un-fatturato-di-12-miliardi-di-euro-all-anno.htm)
Ma la fantasia dei nostri politici non finisce qui, visto che, recentemente, c’è chi si è inventato il controllo su internet, sui prodotti finiti, distogliendo energie dai controlli utili, ovvero quelli riguardanti la fase di commercializzazione delle varie eccellenze alimentari!

A questo link, infatti, potete leggere dell’accordo posto in essere dal Ministero delle Politiche Agricole con Ebay per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP: (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7611).

Come già scritto in altri articoli, l’Italia sta navigando “a vista”!
Il timone è tenuto da politici che, in base ai fatti, non riescono ad avere una visione globale delle problematiche, limitandosi a “sfornare” interventi a “macchie di leopardo”, che, spesso, creano più problemi di quelli che vorrebbero risolvere.
Con tutto l’ottimismo possibile, siamo finiti in mezzo ad una palude dalla quale, se le cose continueranno ad andare avanti in questo modo, difficilmente riusciremo ad uscire fuori!

Piero Nuciari

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