Novità legislative

DECRETO 13 Novembre 2007. Modalita’ per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003. (GU n. 297 del 22-12-2007)

L’uovo è un alimento base della nostra alimentazione. In Italia vengono consumate 12 miliardi di uova ogni anno, per un consumo pro capite di 13,7 kg. Parte del consumo delle uova avviene indirettamente,  con l’assunzione di alimenti che contengono uova, come pasta all’uovo, dolci, biscotti ecc.

Da qualche anno, in Italia,  le uova hanno un codice stampato, mediante il quale è possibile avere tutte le informazioni principali sulle uova che si sono acquistate. L’etichettatura apposta sull’uovo, rende così disponibile al consumatore una vera e propria carta di identità dell’uovo, permettendo la tracciabilità del prodotto e di essere informati sulla filiera produttiva.

Nota
L’etichettatura delle uova destinate ad un consumo diretto, ai sensi del Regolamento CE 2295 del 2003,  è obbligatoria e non lasciata alla discrezione del produttore.
Le prime cifre indicate nell’etichettatura del guscio, risultano le più importanti e facilmente comprensibili al consumatore. Esse indicano il tipo di allevamento da cui provengono le uova e il paese di origine. Le cifre successive indicano la provincia e il comune di allevamento e l’allevamento specifico da cui proviene.

 

Recentemente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stato pubblicato il Decreto 13 Novembre 2007, del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale vengono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.

Se da un lato il provvedimento lascia quasi inalterato l’impianto normativo in vigore, dall’altro apporta delle novità di una certa importanza.

Per prima cosa è da segnalare che all’art. 1 è previsto l’esonero dagli   obblighi   sulle   norme   di commercializzazione,  delle  uova  vendute direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, o nella “regione di produzione”. Nello stesso articolo è previsto che nonostante l’esonero, le suddette uova debbono comunque essere marchiate con il codice del produttore ad eccezione (e questa è la novità) di quelle provenienti da produttori  aventi  fino  a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta.

Nota
Per “regione di produzione” si intende, in base all’ultimo comma dello stesso articolo, l’area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

 

L’articolo 2 detta disposizioni riguardanti i centri di imballaggio, che debbono essere autorizzati dalla regione e provvisti dei requisiti previsti dall’art.  5  del  regolamento  (CE)  n.  557/2007. L’ultimo comma prevede che detti requisiti dovranno essere verificati dalle regioni e/o dalle Province autonome almeno ogni 3 anni.
I centri di imballaggio dovranno avere un codice identificativo attribuito dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), costituito  dalla  sigla IT seguita dal codice ISTAT

della Provincia – costituito da tre numeri – e da un numero, progressivo per ciascuna Provincia, anch’esso di tre cifre. Il codice  e’ comunicato  alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le  Regioni  stesse hanno espletato i dovuti accertamenti.

L’articolo 4 del suddetto Decreto introduce, in deroga al disposto dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 109/92, la possibilità di indicare la quantità netta di prodotto in peso o in numero di uova.

Il successivo articolo 5 introduce una nuova indicazione da apporre sulle uova di cat. A e sull’imballaggio, oltre a quelle appena descritte.
Viene infatti previsto l’inserimento delle diciture: 1IT per le uova da allevamento all’aperto; 2IT per le uova da allevamento a terra; 3IT per quelle da allevamento in gabbia e 0IT per quelle provenienti da agricoltura biologica.
Al comma 3 viene prevista una deroga, fino al 30 Giugno 2008, per le uova di cat. A di origine comunitaria, destinate alla trasformazione e ritirate  direttamente  e  sotto la propria  responsabilita’,  dall’industria  alimentare presso i propri abituali  fornitori, che potranno essere cedute senza marchiatura.
Il provvedimento prevede la possibilità di apporre sui gusci, da parte dei centri di imballaggio,  anche diciture facoltative relative all’origine delle uova purche’ tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore.

Nota
I  centri  d’imballaggio  possono  apporre  sulle  uova e sugli imballaggi  che  le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di  alimentazione  somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in  conformita’  con la normativa vigente in materia di alimentazione animale  (Regolamento  (CE)  n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere  riferimenti  relativi  alle  caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

L’articolo 9 disciplina l’utilizzo della dicitura “extra”.
Viene infatti stabilito che i centri  d’imballaggio  delle  uova  possono  apporre  sugli imballaggi  la  dicitura  “EXTRA” o “EXTRA FRESCHE”, a condizione che sull’imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:

    a) la data di deposizione e

    b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.

La data di deposizione deve   essere  indicata  anche  sulle  uova  e  puo’  essere  apposta direttamente dal produttore.

Nota
In realtà l’articolo 9 non apporta nessuna novità rispetto alla normativa previgente. Qualche lettore, a questo punto, potrà chiedersi che fine faranno le uova “extra” dopo il nono giorno dalla deposizione.
Per chi non lo sapesse, una volta scaduti i nove giorni dalla data di deposizione, le uova, non potendo più essere poste in vendita con la dicitura extra, vengono in genere ritirate dal commercio, reimballate e poste nuovamente in vendita come uova normali di cat. A.

 
L’ultimo articolo del Decreto, degno di nota, è il numero 11 e riguarda la tenuta dei registri da parte dei produttori.
E’ un articolo da evidenziare per la meticolosità con la quale vengono imposte le informazioni relative all’allevamento, alla produzione e alla tenuta dei registri al fine della rintracciabilità dei prodotti.
                                                                                                    Piero Nuciari

      

DECRETO 13 Novembre 2007.
Modalita’ per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.
(GU n. 297 del 22-12-2007 )

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno

2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;

  Visto  il  regolamento  (CE)  della Commissione n. 557/2007, del 23

maggio   2007   che  stabilisce  le  modalita’  di  applicazione  del

regolamento (CE) n. 1028/2006;

  Visto  il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno

1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli

e  all’indicazione  di  tale  metodo  sui  prodotti  agricoli e sulle

derrate alimentari;

  Visto  il  decreto  legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante

l’attuazione   delle   direttive   1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la

protezione  delle  galline  ovaiole  e  la registrazione dei relativi

stabilimenti di allevamento;

  Visto  il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene degli alimenti;

  Visto  il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio,  del  29  aprile  2004  che stabilisce norme specifiche in

materia  di  igiene  per  gli  alimenti  di  origine  animale  ed  in

particolare   l’art.   4  che  impone  il  riconoscimento,  da  parte

dell’Autorita’  sanitaria,  degli  stabilimenti  che  manipolano  gli

alimenti di origine animale;

  Visto  il  regolamento  n.  183/2005  del  Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene

dei mangimi;

  Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  137,  recante  norme  per

l’esercizio  delle  funzioni  di  controllo sulla commercializzazione

delle uova;

  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive

modifiche,  che  recepisce  la  direttiva  2000/13/CE, del Parlamento

europeo   e   del   Consiglio,   del   20  marzo  2000,  relativa  al

ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri concernenti

l’etichettatura  e  la presentazione dei prodotti alimentari, nonche’

la relativa pubblicita’;

  Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all’applicazione

della legge 10 aprile 1991, n. 137;

  Considerato  che  a norma dell’art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.

419,  il  controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti la

commercializzazione  delle uova e’ esercitato dagli organi centrali e

periferici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste tramite gli

organi  preposti  agli  accertamenti per la repressione delle frodi e

che   le   Regioni,  nello  svolgimento  delle  funzioni  di  propria

competenza,  provvedono  a coordinare la loro specifica attivita’ col

Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

  Considerato  che  taluni  articoli del decreto 16 dicembre 1991, n.

434  risultano  superati  dalle  disposizioni  della  nuova normativa

comunitaria  sulla  commercializzazione  delle  uova e che, pertanto,

andrebbero abrogati;

  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  del Consiglio n. 1028/2006

consente  ai  centri  d’imballaggio  che  operano  esclusivamente per

l’industria  alimentare  e  non  alimentare di non avere in dotazione

l’attrezzatura per la classificazione delle uova in base al peso;

  Considerato  che,  per  semplificare  le  procedure amministrative,

appare   opportuno   affidare   alle   Regioni  e  Province  autonome

l’autorizzazione dei centri d’imballaggio;

  Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione

delle  intervenute  modifiche  nella  regolamentazione comunitaria e,

conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;

  Acquisita  l’intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo  Stato  le  Regioni  e  le  Province autonome nell’adunanza del 1°

agosto  2007,  ai  sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre

1990, n. 428;

 

                             Decretano:

 

                                         Titolo I
                OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

                                           Art. 1.

  1.  In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e

n.   557/2007   della  Commissione,  il  presente  decreto  attua  le

condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul

territorio   italiano,   comprese   quelle   destinate  agli  scambi,

all’importazione e all’esportazione.

  2.  Ai  sensi  dell’art.  1,  paragrafo  2  del regolamento (CE) n.

1028/2006,   sono   esonerate   dagli   obblighi   sulle   norme   di

commercializzazione  le  uova  vendute direttamente dal produttore al

consumatore finale:

    a) nel luogo di produzione, o

    b) nella “regione di produzione” (in un “mercato pubblico locale”

o nella “vendita porta a porta”).

  Le  uova  di cui al presente comma devono comunque essere marchiate

con  il  codice  del  produttore,  ai  sensi dell’art. 4, comma 3 del

regolamento  (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da

produttori  aventi  fino  a 50 galline ovaiole ed a condizione che il

nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita

o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta.

  3.  Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui

ai regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del

presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:

    a)  “mercato  pubblico  locale”:  qualsiasi  mercato  di prodotti

alimentari per la vendita al minuto;

    b)  “vendita  porta  a porta”: la vendita effettuata direttamente

dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;

    c)  “regione di produzione”: area di territorio compresa entro un

raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

 

                                     Titolo II

                                        Art. 2.

 

           Autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova

 

  1.  I  centri  d’imballaggio  uova sono autorizzati dalle Regioni e

Province  autonome  competenti  per  territorio,  previo accertamento

delle condizioni previste all’art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007

della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.

  2.  Fatte  salve  le  deroghe  sulla  dotazione  delle attrezzature

disposte  per  i  centri  d’imballaggio che lavorano in esclusiva per

l’industria   alimentare   e   non   alimentare,   per  l’ottenimento

dell’autorizzazione  i soggetti interessati devono presentare domanda

alle  Regioni  o  Province  autonome  di  competenza,  sulla base del

modello  fac-simile  allegato  I,  trasmettendone  copia al Ministero

delle  politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale

delle   politiche  agricole  –  POLAGR  VII,  di  seguito  denominato

“Mipaaf”.  La  predetta  domanda,  per  poter  essere  accolta,  deve

contenere  copia  del  decreto  di  riconoscimento  rilasciato  dalle

Regioni o Province autonome ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE)

n. 853/2004.

  3.  Ai  centri  d’imballaggio e’ attribuito dal Mipaaf un codice di

identificazione  costituito  dalla  sigla IT seguita dal codice ISTAT

della Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo

per ciascuna Provincia, anch’esso di tre cifre. Il predetto codice e’

comunicato  alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che

le  Regioni  stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf,

tenuto  conto  delle nuove autorizzazioni, terra’ aggiornata la lista

dei centri d’imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet

(www.politicheagricole.gov.it).

  4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e

comunque  almeno  ogni  tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui

all’art.  5  del  regolamento  (CE)  n.  557/2007 per il mantenimento

dell’autorizzazione  dei  centri  d’imballaggio ricadenti nel proprio

territorio.

 

                                            Art. 3.

 

     Revoca dell’autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova

 

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale

n.  434/1991  qualora,  a  seguito  di  un controllo effettuato dalle

Regioni   e  Province  autonome,  dall’Ispettorato  centrale  per  il

controllo  della  qualita’  dei  prodotti  agroalimentari, di seguito

denominato   “Ispettorato”  o  dagli  altri  organismi  di  controllo

abilitati, si riscontrino delle non conformita’ agli obblighi imposti

dalla  normativa comunitaria e nazionale, l’autorizzazione rilasciata

ai  centri  d’imballaggio  uova e’ revocata o sospesa fino al momento

del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.

  2.   La  revoca  o  la  sospensione  dell’autorizzazione  e’  fatta

direttamente  dalle  Regioni  e  Province autonome, presso cui devono

pervenire  anche  le  segnalazioni di irregolarita’ riscontrate dagli

altri   organismi   di   controllo,   le  quali  provvedono  a  darne

comunicazione  al  Mipaaf  per l’aggiornamento della lista dei centri

d’imballaggio.

  3.  Qualora se ne ravvisasse la necessita’, il Mipaaf puo’ chiedere

direttamente  alle  Regioni  o  Province autonome eventuali revoche o

sospensioni   dell’autorizzazione   dei   centri   d’imballaggio  che

dovessero  risultare  inadempienti agli obblighi previsti dalla legge

n.  137/1991  e  successivo  decreto  ministeriale di applicazione n.

434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.

  4.  Salvo  le  tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le

uova  importate,  alle disposizioni dell’art. 30 del regolamento (CE)

n. 557/2007, qualora venga riscontrata una non conformita’ alle norme

del  presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo

ne  vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la

prova  del  ripristino  della  conformita’  alle  disposizioni  della

normativa comunitaria e nazionale.

  

                                 Titolo III
                      DICITURE OBBLIGATORIE 

  

                               Art. 4.

  1.  Fatto salvo quanto previsto all’art. 12 del regolamento (CE) n.

557/2007,  l’indicazione  della  quantita’  netta di prodotto, di cui

all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,

puo’ essere espressa in peso o in numero di uova.

 

                               Art. 5.

 

                       Sistemi di allevamento

 

  1.   Fatte   salve   le   specifiche   disposizioni   previste  per

l’etichettatura  dei  prodotti  da  agricoltura  biologica, di cui al

regolamento  (CEE)  n.  2092/91 del Consiglio, i centri d’imballaggio

appongono   sulle  uova  e  sugli  imballaggi  della  categoria  “A”,

unitamente  al  codice  obbligatorio  distintivo del produttore e del

sistema di allevamento, una delle seguenti diciture:

=====================================================================

   Sull’imballaggio   |      Sulle uova      |      Sulle uova

    (obbligatorie)    |    (obbligatorie)    |     (facoltative)

=====================================================================

a) {Uova da           |                      |

allevamento           |                      |

all’aperto}           |1IT – – –             |{Aperto}

———————————————————————

b) {Uova da           |                      |

allevamento a terra}  |2IT – – –             |{A terra}

———————————————————————

c) {Uova da           |                      |

allevamento in gabbie}|3IT – – –             |{Gabbie}

———————————————————————

d) {Uova da           |                      |

agricoltura biologica}|0IT – – –             |{All.Bio}.

 

  2.  Per  poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di

cui  al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto

dei  requisiti  minimi  in  allevamento indicati nell’allegato II del

regolamento  (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono

allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo

III  della  direttiva  del  Consiglio 1999/74/CE, al termine “gabbie”

puo’ essere aggiunto l’aggettivo “attrezzate”. Inoltre, all’interno o

all’esterno dell’imballaggio deve essere riportata la spiegazione del

codice di cui all’art. 5.

  3.  In  deroga  a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30

giugno  2008,  la  marchiatura  delle  uova  “A”  con  il  codice del

produttore  non  e’  obbligatoria per le uova di origine comunitaria,

destinate  alla  trasformazione,  ritirate  direttamente  e  sotto la

propria  responsabilita’,  dall’industria  alimentare presso i propri

abituali  fornitori. Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte

le  uova  spedite  direttamente  dal sito di produzione all’industria

alimentare  dagli  operatori  che presentano specifica richiesta alla

Regione  o  Provincia  autonoma  competente  per  territorio  che, al

riguardo,  informa  il  Mipaaf.  Nei casi di cui al presente comma e’

sufficiente  barrare  l’apposita  casella  presente  nel facsimile di

domanda all’allegato I.

  4.  Le  uova  di  categoria  “B”,  commercializzate  sul territorio

nazionale,  sono  esonerate  dagli  obblighi  di  stampigliatura come

previsto  dall’art.  4  del  regolamento  (CE)  n. 1028/2006. Le uova

industriali,    inadatte    al    consumo   umano,   debbono   essere

commercializzate  in  imballaggi  contraddistinti  da  una fascetta o

etichetta  di  colore rosso che reca i riferimenti di cui all’art. 18

del regolamento (CE) n. 557/2007, riportata in allegato II.

 

                                     Art. 6.

 

                  Codice distintivo del produttore

 

  1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere

la   registrazione   dell’allevamento   ed  il  rilascio  del  codice

distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole,

secondo  le  modalita’  prescritte  dal decreto legislativo 29 luglio

2003,  n.  267.  Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono

soddisfatti  i  requisiti  minimi  per  la  protezione  delle galline

ovaiole  stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007,

nonche’  nel  citato  decreto  legislativo, possono fornire ai centri

d’imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.

  2.   I   detentori  di  galline  riproduttrici  del  genere  gallus

interessati  a  cedere  per il consumo le uova non incubabili qualora

rispondano   ai  requisiti  di  cui  all’allegato  II,  punto  4  del

regolamento (CE) n. 557/2007, possono chiedere il rilascio del codice

distintivo  del  produttore  e  del  sistema di allevamento “a terra”

secondo le modalita’ di cui al comma successivo.

  3.  Per  il  rilascio  del  codice distintivo dell’allevamento, gli

interessati  devono  inoltrare domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 1

del   decreto   legislativo  n.  267/2003,  al  Servizio  veterinario

dell’Azienda  sanitaria  locale  (ASL) competente per territorio, che

nella fattispecie ha la funzione di autorita’ sanitaria di controllo.

Ogni   modifica   dei  dati  richiesti  per  la  registrazione  degli

allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all’ASL stessa.

  4.  I  Servizi  veterinari  delle  ASL  territorialmente competenti

registrano  gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici

distintivi   e   con   tutti  gli  elementi  identificativi  previsti

all’allegato  E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati

anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso

l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Il

Ministero   della   salute  fornisce  al  Mipaaf  e  all’Ispettorato,

l’accesso  alle  informazioni  necessarie  per  la costituzione di un

elenco  nazionale  dei  produttori  di  uova suddiviso per sistema di

allevamento  e  per  la rilevazione del numero di galline allevate di

cui  all’art.  11, comma 3, al fine di consentire all’Amministrazione

di  ottemperare  agli obblighi che la normativa comunitaria impone in

merito alla trasmissione dei dati statistici.

  5.  I  Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all’elenco

nazionale  al  fine  di  assicurare,  ciascuno  nel proprio ambito di

competenza, i necessari controlli.

  6.   I   Servizi   veterinari  provvedono  a  mantenere  aggiornata

l’anagrafe  degli  stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole,

registrando   ogni   variazione,   ivi   compresi   provvedimenti  di

sospensione  o  di  eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni

dalla variazione medesima.

  7.  La  timbratura  delle  uova  con  il codice del produttore puo’

essere  effettuata  sia  presso l’azienda di produzione sia presso il

centro d’imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova

siano  consegnate da un produttore ad un centro d’imballaggio situato

in  un  altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo

del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.

  8.  Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro

d’imballaggio  ad  un  altro, le uova sono stampigliate con il numero

distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo

centro d’imballaggio.

 

                                      Titolo IV
                         DICITURE FACOLTATIVE

  

                               Art. 7.

 

                         Origine delle uova

 

  1. Sulle uova e sugli imballaggi e’ possibile apporre direttamente,

da  parte  dei  soggetti  interessati,  diciture e/o simboli relativi

all’origine delle uova purche’ tale origine sia rilevabile dal codice

distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i

produttori  ed i centri d’imballaggio interessati sono tenuti a darne

comunicazione al Mipaaf tramite l’Ufficio dell’Ispettorato competente

per territorio.

 

                               Art. 8.

 

                        Tipo di alimentazione

 

  1.  I  centri  d’imballaggio  possono  apporre  sulle  uova e sugli

imballaggi  che  le contengono diciture che fanno riferimento al tipo

di  alimentazione  somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture,

in  conformita’  con la normativa vigente in materia di alimentazione

animale  (Regolamento  (CE)  n. 183/2005), non potranno in alcun caso

contenere  riferimenti  relativi  alle  caratteristiche sanitarie del

mangime stesso.

  2.  Nel  caso  di  utilizzo  delle  diciture  di cui al comma 1, si

applicano i seguenti requisiti minimi:

    a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi

solamente  se  costituiscono  almeno il 60% in peso della formula del

mangime  che  puo’  comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di

cereali;

    b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto

riferimento  ad  un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno

il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto

riferimento a piu’ di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare

almeno il 5% della formula del mangime.

  3.  I produttori ed i centri d’imballaggio interessati all’utilizzo

delle  diciture  relative  al  sistema di alimentazione sono tenuti a

darne  comunicazione  al  Mipaaf  tramite  l’Ufficio dell’Ispettorato

competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l’anno,

ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la

corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

 

                              Art. 9.

 

                    Utilizzo della dicitura extra

 

  1.   I  centri  d’imballaggio  delle  uova  possono  apporre  sugli

imballaggi  la  dicitura  “EXTRA” o “EXTRA FRESCHE”, a condizione che

sull’imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:

    a) la data di deposizione e

    b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.

  2.  Nei  casi  di  cui al presente articolo, la data di deposizione

deve   essere  indicata  anche  sulle  uova  e  puo’  essere  apposta

direttamente dal produttore.

  Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

    a)  i  centri  d’imballaggio  ed i produttori interessati debbono

darne  comunicazione  al  Mipaaf  tramite  l’Ufficio dell’Ispettorato

competente  per  territorio.  Nel  caso  che  le  due suddette figure

professionali  sono  riunite nella stessa impresa, e’ sufficiente una

unica comunicazione;

    b)  i  produttori  ed  i  centri d’imballaggio di cui al presente

articolo   sono   soggetti   ad   ispezioni   periodiche   da   parte

dell’Ispettorato almeno con frequenza semestrale.

  

                               Art. 10.

  1.  Per  l’utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli

7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche’ conformi alle disposizioni del

decreto  legislativo  n.  109/1992,  non  necessita  l’autorizzazione

ministeriale.  In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata

con  almeno  trenta  giorni  di  anticipo rispetto all’utilizzo delle

diciture,  al fine di consentire la verifica della compatibilita’ con

la vigente normativa.

  2.  Gli  organi  di  controllo verificano direttamente l’osservanza

delle   disposizioni   del   presente   decreto   sulla   base  delle

comunicazioni  che  i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare.

In  caso  di  non conformita’ verranno attuate le disposizioni di cui

all’art. 3, paragrafo 4.

  

                                Titolo V
                                Art. 11.

 

                         Tenuta dei registri

 

A) Produttori.

  1.  I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni

relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:

    a) la data di introduzione, l’eta’ al momento dell’introduzione e

il numero delle galline ovaiole;

    b) il numero di galline eliminate e relativa data;

    c) la produzione giornaliera di uova;

    d) il  numero  e/o  il  peso delle uova vendute o consegnate ogni

giorno o secondo altre modalita’;

    e)  il nome e l’indirizzo degli acquirenti.

  2.  Qualora  il  tipo  di  alimentazione sia indicato conformemente

all’art.   9  i  produttori,  fatti  salvi  i  requisiti  di  cui  al

regolamento   n.   183/2005,  registrano  le  informazioni  seguenti,

specificando per ciascun tipo di alimentazione:

    a) la  quantita’  e  il  tipo  di mangimi forniti o mescolati sul

posto;

    b) la data di consegna dei mangimi.

  3.  Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in

uno  stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1

e 2 devono essere ripartite per pollaio.

B)  Centri  d’imballaggio.    1.  I  centri di imballaggio registrano

separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

    a) i  quantitativi  di  uova non classificate ricevuti, suddivisi

per  produttore,  con  l’indicazione del nome, indirizzo e codice del

produttore e della data o del periodo di deposizione;

    b) dopo  aver  classificato  le  uova,  i quantitativi secondo la

categoria di qualita’ e, quando possibile, di peso;

    c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da

altri  centri  di  imballaggio, incluso il codice di tali centri e la

data di durata minima;

    d) i  quantitativi  di  uova non classificate consegnate ad altri

centri  di  imballaggio,  ripartiti per produttore, con l’indicazione

del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

    e) il  numero  e/o  il  peso delle uova consegnate, suddivise per

qualita’  e,  quando  possibile,  per  categoria  di peso, la data di

imballaggio  per le uova della categoria B o la data di durata minima

per le uova della categoria A e per acquirente, con l’indicazione del

nome e dell’indirizzo del medesimo.

  I  centri  di  imballaggio  aggiornano  settimanalmente  le  scorte

fisiche.

  2.  Qualora  le  uova  della  categoria A e i rispettivi imballaggi

rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

ai  sensi  dell’art.  9,  i centri di imballaggio che si avvalgono di

tali  diciture  registrano  separatamente  tali uova conformemente al

paragrafo 1.

C)  Raccoglitori.    1.  I raccoglitori registrano separatamente, per

metodo di allevamento e per giorno:

    a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con

l’indicazione  del  nome,  indirizzo  e codice del produttore e della

data o del periodo di deposizione;

    b) i  quantitativi  di  uova  consegnate  ai rispettivi centri di

imballaggio,  ripartiti  per  produttore, con l’indicazione del nome,

dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo

di deposizione.

  

                               Titolo VI
                                Art. 12.

 

                         Disposizioni finali

 

  1.  Le  Regioni  e  le Province autonome mettono a disposizione dei

consumatori   le   informazioni   che   consentono   di  interpretare

correttamente  i  codici distintivi del produttore apposti sulle uova

ed in particolare:

    1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;

    2) il sistema di allevamento;

    3) la  denominazione e sede dell’azienda in cui ha avuto luogo la

produzione;

    4) gli   estremi   della  ASL  competente  per  l’allevamento  di

produzione.

  Le  predette  informazioni possono essere comunicate al consumatore

direttamente nei punti vendita.

  2.  Tutti  i  registri  previsti dal presente decreto devono essere

tenuti  aggiornati  almeno  settimanalmente  e  conservati per almeno

dodici  mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta

cio’  sia  possibile,  e’ consentito utilizzare uno o piu’ registri o

altro  tipo  di  registrazione  (fatture,  bolle  di  consegna ecc.),

inclusa   quella   informatica,   riportanti  tutte  le  informazioni

prescritte.

  3.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno civile precedente,

le  aziende  alle quali e’ stato rilasciato il codice di cui all’art.

5,  inseriscono  nella BDN di cui all’art. 5, comma 4, la rilevazione

del  numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari

al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane

di  produzione  diviso  52).  Il  predetto  inserimento  puo’  essere

effettuato  direttamente  dalle  aziende  o  tramite  le associazioni

professionali delegate ed abilitate dal Ministero della salute.

  4.  Il  decreto ministeriale 4 marzo 2005 e’ abrogato. Sono inoltre

abrogati  gli  articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del

decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.

  5.  Ai  sensi  dell’art.  117,  quinto comma della Costituzione, il

presente  decreto  si  applica per le Regioni e Province autonome che

non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n.

557/2007,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della normativa di

attuazione  di  ciascuna Regione e Provincia autonoma. Per quanto non

previsto  dal  presente  decreto si rinvia ai corrispondenti articoli

del regolamento (CE) n. 557/2007.

  6.  Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione  ed entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 13 novembre 2007

 

     Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

                              De Castro

 

                      Il Ministro della salute

                                Turco

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007

Ufficio  di  controllo atti dei Ministeri delle attivita’ produttive,

registro n. 4, foglio n. 206

  

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