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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231, le novità introdotte a livello sanzionatorio

Possiamo dire tranquillamente che il nostro Paese, a livello di tutela dei consumatori, è sempre stato anni luce avanti rispetto al resto dell’Europa.
Quando gli altri Paesi europei avevano poco o niente a livello di etichettatura alimentare, noi avevamo il D.Lgs. 109/92 che ha consentito per 26 anni di tutelare i consumatori nell’acquisto dei prodotti alimentari.

Come gli addetti del settore sapranno, dal 9 Maggio 2018 con l’entrata in vigore del decreto Legislativo 231/2017, il D.Lgs. 109/92 è andato in pensione lasciando il posto al Reg. (UE) n. 1169/2011.

E’ da dire che il reg. 1169/2011, emanato qualche anno fa ed entrato in vigore in maniera modulata nel tempo, potrebbe essere paragonato ad una brutta copia del D.Lgs. 109/92, visto che risulta carente in alcune parti rispetto alla norma nazionale che ha sostituito.
Il legislatore italiano è infatti dovuto intervenire direttamente nel D.Lgs. 231/17, inserendo le “parti mancanti” inizialmente comprese nel D.Lgs. 109/92 ma “dimenticate” dal regolamento europeo.

Una importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 231/17, che potrebbe sfuggire leggendo il testo, riguarda il secondo e il terzo comma dell’articolo 27, avente come oggetto:” Procedure per l’irrogazione delle sanzioni”.

Questo è il contenuto dei due commi:
2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Quando la violazione e’ commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e’ ridotta sino ad un terzo.”

Questa volta possiamo dire che il Legislatore si è messo “la mano sulla coscienza”, come si direbbe dalle mie parti, visto che ha previsto una sorta di tutela in capo ai contravventori, considerato che le sanzioni previste dalla norma sono decisamente pesanti.

Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono che:
” ((3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e’ esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

3-bis. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati)).

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e’ prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se gia’ consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e’ ridotta del trenta per cento se il pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. ((La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche’ l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorita’ competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione))”

In pratica, anche sulla nuova normativa sull’etichettatura degli alimenti è stata previsto l’istituto della “diffida già in vigore per le violazioni accertate a carico degli imprenditori agricoli (DL 91/2014 “Campolibero”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Agosto 2014, n. 116).

Come potrete notare, il contenuto del comma 3: “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”, dà ampio margine di manovra agli organi accertatori, visto che non viene specificato cosa si intenda con: “violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.
Anche se la norma, per come è impostata, dimostra buon senso, di sicuro apre la strada a potenziali ricorsi giudiziari, considerato anche l’ammontare elevato delle sanzioni previste.

Per fare un esempio: dimenticare di indicare sul contenitore degli alimenti venduti sfusi l’elenco degli ingredienti, è sicuramente una violazione “le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”.

E’ da aggiungere che mentre per il decreto “Campolibero” era stato previsto a livello nazionale un “registro unico dei controlli ispettivi”, il D.Lgs. n. 231/17 non lo prevede; conseguentemente se i controlli verranno effettuati da diversi corpi di polizia risulterà alquanto difficile stabilire “la prima volta” delle sanzioni sanabili mediante diffida.

Piero Nuciari

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