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Il 1° Aprile è entrato in vigore l’obbligo di indicazione dell’origine delle carni suine, ovine, caprine e pollame

Dopo un percorso ad ostacoli nella Ue, durato circa 13 anni, l’indicazione d’origine in etichetta delle carni diverse da quelle bovine è divenuta finalmente realtà; dal 1° Aprile 2015, per le previsioni del regolamento europeo 1337/2013, attuativo del Regolamento della Commissione europea n.1169/2011, è entrato in vigore l’obbligo di indicazione dell’origine delle carni suine, ovine, caprine e del pollame.
Restano ancora fuori, e questa è la nota dolente, le carni di coniglio, di cavallo (nonostante gli ultimi scandali) e le carni trasformate in salumi.
Come si ricorderà, nel 2002 l’obbligo di indicazione d’origine in etichetta della carne bovina fece da apripista per diversi prodotti alimentari.

Del 2003, infatti, è l’obbligo di indicazione della varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Nel 2004 la Ue rese obbligatorio il codice di identificazione delle uova e, nello stesso anno, anche l’indicazione del Paese di origine del miele.
Nel 2009 entrò in vigore l’obbligo di indicazione dell’origine delle olive impiegate nell’olio.
Come tutti sapranno, nell’ultimo decennio l’Italia ha tentato più volte di forzare la mano all’Unione europea nel tentativo di tutelare la propria produzione alimentare, nonostante il muro alzato in Europa dalle lobbies, che avevano e hanno interesse a contrastare i nostri prodotti di qualità.

Nonostante i numerosi e prevedibili ostacoli, l’Italia ha incassato diversi successi nella tutela della propria produzione alimentare.
Risale al 2005 l’obbligo nel nostro Paese di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco; un successo che continua con l’etichettatura del pollo made in Italy, del 17 ottobre 2005, e con l’obbligo di etichettatura di origine della passata di pomodoro, del 1° gennaio 2008.

Da questo momento in poi, per la nostra produzione alimentare la strada diventa in salita, visto che, nonostante i continui sforzi dei nostri rappresentanti al Parlamento Europeo, restano fuori dall’obbligo di indicazione dell’origine alcune categorie di alimenti molto importanti per la nostra economia, come i salumi, i succhi di frutta, la pasta ed i formaggi.

In sintesi, dal 1° Aprile 2015 il consumatore troverà sui banchi di vendita, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento Ue n.1169/2011, anche le seguenti informazioni:

Allevato in…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi “Macellato in…” (seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo);
oppure:
Origine…” seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l’animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.

E’ da evidenziare che solo se l’animale è nato, allevato e macellato in uno stesso Paese (ad esempio in Italia) si potrà scrivere “Origine: Italia”.
In caso contrario dovrà essere esposta la dizione “Allevato in …” con l’indicazione del Paese dove si considera sia avvenuto sostanzialmente gran parte dell’allevamento.

Il consumatore dovrà tuttavia fare attenzione, visto che le due indicazioni, per come sono formulate, possono creare spiacevoli equivoci.

Infatti, un animale con l’indicazione “Allevato in Italia”, non significa che è nato, allevato e macellato nel nostro Paese!
La dizione “Allevato in Italia” vuole dire solo che l’animale (nell’ esempio un suino):
–      è stato macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
–      è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg;
–      viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

E’ bene evidenziare che le nuove regole introdotte dal regolamento attuativo Ue n.1337/2013, valgono solo per la carne fresca, congelata o surgelata venduta tal quale oppure sezionata e/o macinata.
Sono escluse dall’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime le carni trasformate (prodotti di salumeria) e le preparazioni a base di carne ( spiedini di pollo e/o maiale, cotolette di pollo panate da friggere, etc.).

Piero Nuciari

Il regolamento 1337/2013
Lo schema esplicativo

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