Novità legislative

Il Decreto Balduzzi è stato convertito in legge con importanti modifiche. Le novità per i controlli

Sulla G.U. n° 263, del 10 Novembre 2012, è stata pubblicata la legge 8 Novembre 2012, n° 189, avente come oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. Da segnalare sono alcune integrazioni e modifiche apportate al Decreto legge originale, da entrambi i rami del Parlamento.All’articolo 7, infatti, sono stati aggiunti: il comma 3-bis, che ha introdotto l’articolo 14-ter nella legge 30 Marzo 2001 n. 125, avente come oggetto “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”; il comma 3-ter, che ha integrato l’articolo 689 del Codice Penale; il comma 3-quater, con il divieto del gioco online presso i pubblici esercizi.
Al 4° comma, dell’articolo 7, sono state apportate modifiche più restrittive rispetto alla prima versione, relativamente alla pubblicità del gioco con vincite nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte o dove partecipano minori.

E’ stato inserito il comma 4-bis che ha introdotto l’incombenza in capo alle società gestrici dei giochi che prevedono vincite in denaro,  di indicare in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di probabilità  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco pubblicizzato.
Il successivo comma 5 è stato integrato con l’obbligo per i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi sia offerta  di  giochi  pubblici di indicare attraverso apposita cartellonistica predisposta dalla ASL, i rischi connessi alla malattia del gioco (ludopatia).
Altra novità importante la troviamo al comma 8, laddove è stato previsto il divieto di ingresso dei minori degli anni 18 nelle sale dove viene praticato il gioco con vincite in denaro.

Ma andiamo per ordine…

Art. 7, comma 3-bis
Questo comma ha inserito l’articolo 14-ter nella legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, prevedendo l’obbligo per tutti coloro che vendono bevande alcoliche di  chiedere   all’acquirente,   all’atto   dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Dall’11 Novembre 2012 gli esercizi commerciali del settore alimentare e i pubblici esercizi che saranno sorpresi a vendere a minori bevande con contenuto alcolico (quindi anche birra), soggiaceranno alla sanzione amministrativa da 250,00 a 1000,00 euro. E’ da evidenziare che in caso di recidiva, la sanzione prevista è raddoppiata e compresa da 500,00 a 2000,00 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Art. 7, comma 3-ter
Aggiunge un secondo comma all’articolo 689 del Codice Penale, prevedendo le stesse sanzioni previste dal primo comma per coloro che mettono a disposizione di minori bevande alcoliche mediante distributori automatici privi di sistemi capaci di rilevare la maggiore età del cliente.
Come si ricorderà, dal 2 gennaio 2002, per chi viola l’articolo 689 CP, non vi è più la pena dell’arresto fino ad un anno, ma è prevista la pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Se la violazione dell’art. 689 del CP è commessa più volte, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a 25.000 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi.

—————-
Nota: il giallo dell’art. 689 CP
A causa della superficialità del nostro legislatore, il 1° comma dell’articolo 689 CP non è stato modificato e, pertanto, l’interpretazione letterale della norma (anche alla luce della circolare FIPE n. 61/2012) è la seguente: per i P.E. resta in vigore la possibilità di somministrare bevande alcoliche agli avventori di 16 anni compiuti (1° comma, art. 689 CP), ma è vietata la vendita per asporto ai minori di anni 18 per le previsioni della legge 189/2012.
(Restiamo speranzosi in attesa dell’ennesima circolare ministeriale di chiarimento…)
—————-

Art. 7, comma 3-quater
Vietata  la  messa  a  disposizione,  presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo  concessorio  o  autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 7, comma 4
Vengono espressamente vietati i messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione  delle stesse.
Viene inoltre vietata qualsiasi forma di pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.
Sono  altresì  vietati  messaggi  pubblicitari concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste, pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonchè  via  internet, nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

    a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

    b) presenza di minori;

    c) assenza di formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza dalla pratica del gioco, nonchè dell’indicazione della  possibilità di consultazione di note informative sulle  probabilità  di  vincita

pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della  legislazione  vigente,  dell’Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli, nonchè  dei  singoli  concessionari  ovvero  disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Nel caso di violazione delle disposizioni del comma 4, è prevista una  sanzione  amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro, a carico del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è stato diffuso.

Articolo 7, comma 4-bis
Il nuovo comma, non presente nel Decreto Legge originale, prevede che nella pubblicità dei giochi con vincite in  denaro, deve essere  riportata  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di probabilità  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco pubblicizzato.
Nell’ipotesi in cui la percentuale non fosse definibile,  dovrà essere indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.
In  caso  di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la  stessa pubblicità  secondo  modalità,  mezzi  utilizzati  e  quantità  di annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonchè  il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione  della  normativa di riferimento.

Articolo 7, comma 5
Questo comma rappresenta la prova concreta dell’ipocrisia dei nostri Governanti laddove da un lato incentivano (per fare cassa) il gioco in tutte le sue forme e dall’altro “avvertono” i giocatori che il gioco può fare male perché dà dipendenza, dimenticandosi che nel nostro Paese, in base alle ultime rilevazioni, circa un milione di cittadini è affetto da ludopatia!

In questo comma è da segnalare l’integrazione apportata dalle Camere al Decreto originale, che obbliga i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  di  esporre, all’ingresso e  all’interno  dei  locali,  il  materiale  informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie correlate alla G.A.P.

Per chi viola questo comma, sono previste le sanzioni così suddivise:
– per la mancanza di indicazioni sul rischio di dipendenza apposte sulle schedine, è prevista  una   sanzione amministrativa pecuniaria a carico del concessionario di  cinquantamila euro;

– per le violazioni di cui  al  comma  5, relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6, lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;

– per  le violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.

E’ da evidenziare che la norma prevede  che l’attività di contestazione degli illeciti, nonchè di irrogazione  delle  sanzioni, la competenza è dell’Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e  successive modificazioni.

————————————-

Nota
Ancora una volta viene evidenziata la scarsa competenza professionale dei dirigenti del Ministero che hanno redatto la legge e la miopia dei nostri politici.
Prevedere per un bar o per un titolare di sala giochi la sanzione di 50.000 euro per la sola mancata affissione di questi avvisi, equivale a far chiudere un’attività o, più probabilmente, a rendere la norma inapplicabile. A questo è da aggiungere la previsione dell’esclusività della competenza ai controlli,  per rendere la norma risibile e sicuramente inattuabile per la scarsità numerica degli addetti ai controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Ad avviso di chi scrive, siamo di fronte all’ennesimo caso in cui, per i controlli, la competenza della PG rientra in gioco in base all’articolo 13, comma 4, della L. n. 689/81, norma peraltro richiamata dal legislatore nel comma 5 appena trattato.
In caso di accertamento delle violazioni, la PG dovrà trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una segnalazione con l’indicazione dettagliata di tutti gli elementi necessari ai fini dell’applicazione della sanzione (data, ora, luogo dell’accertamento, ubicazione dell’attività, descrizione della violazione accertata, etc.).
————————————-
E’ da evidenziare che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1° gennaio 2013.

Articolo 7, comma 8
Ad una attenta analisi, questo comma è il più importante del provvedimento, perché tutela i giovani dalla malattia del gioco.
Infatti vieta ai minori  di  anni  diciotto  l’ingresso  nelle  aree destinate al gioco (con vincite in denaro)  interne  alle  sale  bingo, nonchè nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i videoterminali di cui all’articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di vendita in cui  si  esercita  come  attività  principale  quella  di scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.
Nell’ipotesi in cui durante un controllo la PG dovesse accertare la presenza di minori all’interno di queste sale, il gestore soggiace alle sanzioni previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del DL n. 98/2001, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111 (sanzione da euro 5.000 a euro 20.000).
E’ da evidenziare che, indipendentemente dalla sanzione amministrativa  pecuniaria  e  anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa,  è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da dieci a trenta giorni.

Alla luce di quanto sopra, è quindi della massima importanza, per il gestore, identificare attraverso il controllo dei documenti, previsto dal comma 8,  i giovani avventori durante il loro ingresso nel locale.
L’autorità competente a ricevere i verbali per questo genere di violazioni è l’Ufficio   territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato, mentre per  le cause   di   opposizione   è competente il Giudice del luogo in  cui  ha  sede  l’ufficio  che  ha emesso i provvedimenti stessi.

Nel caso di recidiva, ovvero per i soggetti che  nel  corso  di  un triennio commettono  tre  violazioni,  anche  non  continuative,  del presente comma, è disposta la revoca di  qualunque  autorizzazione  o concessione  amministrativa.

Conclusione

Al fine di avere una visione completa dal punto di vista operativo, di tutte le novità introdotte nel Decreto Balduzzi, si riportano altri punti importanti presenti nella prima versione della norma e confermati in sede Parlamentare.

1) L’articolo 7, comma 1,  modifica il primo e il secondo comma dell’articolo 25, del RD  24 dicembre 1934, n. 2316 (testo unico delle leggi sulla protezione  ed assistenza della maternità e infanzia), introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minorenni.  Dal 1° Gennaio 2013, giorno di entrata in vigore del divieto, i tabaccai dovranno chiedere il documento d’identità ai giovani clienti a meno che la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta.

Per il tabaccaio inadempiente, è prevista una sanzione  da 250 a 1000 euro, nel caso di recidiva la sanzione sale da 500 a 2000 euro, fino alla sospensione, per tre mesi, della licenza.

Nel decreto viene inoltre previsto che dal 1° Gennaio 2013 i distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco dovranno essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età dell’acquirente.

2) Relativamente ai contenuti dell’articolo 8, avente come oggetto: “Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande”, è da evidenziare la parte riguardante i nuovi obblighi imposti a chi vende pesce e cefalopodi freschi * (*seppie, calamari, polpi, etc), prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati.
I soggetti interessati, infatti, dovranno apporre in modo visibile un cartello con indicate le informazioni previste da apposito Decreto del Ministero della Salute, relative alle corrette condizioni di impiego.
L’eventuale violazione delle prescrizioni, ai  sensi  del  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, è punita con una sanzione da 600 a 3.500 euro.

Altre prescrizioni sono previste a carico di coloro che immettono sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana, i quali dovranno riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del ministro della Salute.
In caso di vendita diretta di latte crudo, l’operatore dovrà esporre un cartello in cui si informa che il latte deve essere consumato dopo bollitura.
Coloro che producono gelati utilizzando latte crudo dovranno sottoporlo a trattamento termico.

Viene vietata la somministrazione di latte e crema cruda nella ristorazione collettiva e nelle mense.
Le sanzioni, per chi non rispetta le disposizioni, vanno dai 5.000 a euro 50.000 euro.

Le bevande analcoliche dovranno essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

Piero Nuciari

Print Friendly, PDF & Email

Visits: 1573

Condividi