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Il Decreto Semplificazioni e il via libera all’etichettatura di origine obbligatoria degli alimenti

Come tutti sapranno, il Decreto Semplificazione 2019 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 Ottobre scorso, insieme al decreto fiscale 2019 e alla nuova Manovra 2019.
La norma, tra le altre cose, ha introdotto una significante novità per i consumatori, ovvero l’obbligo di etichettatura di origine degli alimenti al fine di una corretta informazione.
E’ da dire che è stato fatto solo il primo passo e che i successivi saranno decisamente in salita.
La norma approvata, infatti, è solo propedeutica all’emanazione di un decreto del Ministero delle politiche agricole che dovrà essere stilato, come prevede la legge, “previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari”.

Lo scoglio più difficile da superare sarà tuttavia la notifica a Bruxelles, (procedura prevista dall’articolo 45 del regolamento 1169/2011), ovvero alla Commissione europea, sulla base della pratica istruita dall’Italia.
La Commissione  dovrà stabilire se gli alimenti per cui l’Italia chiede l’obbligatorietà dell’indicazione di origine abbiano i requisiti di specificità richiesti e il conseguente parere UE.

Sarà molto delicata la posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che dovrà realizzare appositi studi “diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.”

Dopo tre mesi dalla notifica a Bruxelles, se la Commissione non solleverà obiezioni o richiederà chiarimenti o integrazioni, il provvedimento diventerà pienamente operativo.

Decisamente un percorso ad ostacoli veramente impegnativo!

E’ da evidenziare che il decreto Semplificazioni, salvo il fatto non costituisca reato, ha già previsto la sanzione per il mancato rispetto di questo futuro obbligo: da 2 a 16 mila euro.

Se tutto andrà a buon fine, i consumatori potranno conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, conserve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin ad ora nascosta ai consumatori.

Una considerazione

Fondamentalmente la novità introdotta dal decreto Semplificazioni è una buona notizia per i consumatori, ma prima di cantare vittoria, viste le esperienze passate, è sempre meglio rimanere con i piedi per terra e attendere il parere UE.
Per quanto è stato possibile osservare negli ultimi anni, spesso è stato contrario, visto che si è preferito fare gli interessi delle lobbies anziché quelli dei consumatori.
L’Unione Europea ha infatti più volte sottolineato l’illegittimità di qualsiasi norma nazionale che introduca segni identificativi della sola origine territoriale che prescindano da una documentata rilevabilità di particolari qualità o caratteristiche del prodotto.
Come il lettore attento ricorderà, alcune norme italiane vennero adottate dal precedente Governo, nonostante i vizi di forma e di procedura.
Una forzatura a fini elettorali che costrinse le industrie alimentari a ingenti spese organizzative con il risultato finale di una legge inapplicabile e completamente da riscrivere.
Speriamo questa volta di essere più fortunati!

Piero Nuciari

Di seguito il testo legislativo approvato in via definitiva dalla Camera.

“Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di etichettatura) – 1. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3-ter. L’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/ 775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all’articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/ 2011, in materia di pratiche leali d’informazione”; c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati; d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”; e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria dell’origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”; f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

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