Novità legislative

Il pollame e le misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Ordinanza del Ministero della Salute del 26 Agosto 2005 (G.U. n° 204 del 02 settembre 2005)

Al fine di prevenire la diffusione delle malattie infettive dei volatili da cortile, il Ministero della salute ha stabilito che dal 2 settembre 2005, le aziende produttrici di volatili da cortile non ancora registrate in base al D.Lgs. 336/99, non potranno commercializzare gli animali e i prodotti dell’avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, in alternativa, potranno procedere all’abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola presenti.
Inoltre, sempre a tutela della salute pubblica, è stato previsto che l’operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle carni di volatili da cortile, dovrà fornire le seguenti informazioni, mediante apposizione su un’etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
a) la sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione
presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali,
riportato sul documento di accompagnamento di cui all’art. 1 del
decreto ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione.
Coloro che invece effettuano le operazioni di sezionamento, dovranno riportare le seguenti informazioni su un’apposita etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di
confezionamento od imballaggio:
a) la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
(Le suddette informazioni,  nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore – non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione – dovranno essere apposte
sull’imballaggio).

Obblighi per il punto vendita

Il punto vendita delle carni di volatili da cortile intere o sezionate, se presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all’origine, e’ tenuto ad esporre le suddette informazioni su un’etichetta da apporre sul prodotto preincartato.

Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili da cortile
L’operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile, in base all’ordinanza e’ tenuto ad apporre sull’etichetta di ogni singola confezione e sull’imballaggio le seguenti informazioni:
a) l’origine della materia prima avicola, riportante la sigla IT
seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione o sezionamento delle carni oppure l’indicazione del
Paese comunitario o terzo;
b) la data di preparazione o il numero di lotto.

 

Nota
Per i contravventori sono previste sanzioni pesanti.
L’art. 8 prevede – salvo che il fatto non costituisca reato – l’applicazione del D.Lgs. 109/92 in materia di etichettatura degli alimenti.
Inoltre, per coloro che violano le prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 6,  è prevista la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’ da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni.

I controlli competono anche alla Polizia Municipale.

                                                                                                               

    Piero Nuciari

 

 

Il testo dell’Ordinanza

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 agosto 2005
Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l’art. 2,
commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviare;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente
la produzione commercializzazione di carni di volatili da cortile;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il
divieto di utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente
la produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998
concernente la produzione e la commercializzazione di carni macinate
e preparazioni di carne;
Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l’obbligo
per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull’influenza
aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione
europea del 25 agosto 2005;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ordina:

Art. 1.
Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile

1. Le aziende di volatili da cortile che non siano state registrate
conformemente a quanto disposto dall’art. 14, comma 1 del decreto
legislativo n. 336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto
di commercializzazione di animali e prodotti dell’avicoltura per un
periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni o, a scelta
del proprietario all’abbattimento e distruzione, senza indennizzo, di
tutti gli animali della specie avicola presenti.
2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei
titolari delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.
3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati
nazionale dell’anagrafe zootecnica le informazioni relative alle
aziende registrate ai sensi del decreto legislativo n. 336/1999.

Art. 2.
Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile

1. L’introduzione di volatili da cortile in aziende, che gia’
risultino registrate ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n.
336/1999, e’ consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il responsabile dell’azienda deve aver
preventivamente informato il Servizio veterinario competente per
territorio con almeno ventiquattro ore lavorative di anticipo
dell’introduzione degli animali;
b) gli animali siano mantenuti in quarantena per ventuno giorni,
in una struttura, in cui si applica il regime di «tutto pieno tutto
vuoto», fisicamente separata da altre strutture produttive.
2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio
effettua gli opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1,
effettuando se del caso campionamenti sulle partite introdotte.
3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province
autonome, puo’ concedere, deroghe alle modalita’ di effettuazione
della quarantena, sentito il Centro nazionale di referenza per le
malattie dei volatili.

Art. 3.
Informazioni obbligatorie

1. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive
dei volatili da cortile, anche a carattere zoonosico, e’ disposto
l’obbligo di riportare sulle carni fresche di volatili da cortile,
come definite all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1997, nonche’ sulle preparazioni e sui prodotti a base di
carne contenenti carni di volatili da cortile, le indicazioni di cui
ai successivi articoli 4-7 mediante l’apposizione di un’apposita
etichetta.

Art. 4.
Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile

1. L’operatore alimentare che effettua le operazioni di
macellazione delle carni di volatili da cortile deve fornire le
seguenti informazioni, mediante l’apposizione su un’apposita
etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di
imballaggio:
a) la sigla IT seguita dal numero identificativo di registrazione
presso la AUSL dell’allevamento di provenienza degli animali,
riportato sul documento di accompagnamento di cui all’art. 1 del
decreto ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione.
2. L’operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di
sezionamento deve riportare le seguenti informazioni su un’apposita
etichetta apposta su ogni singolo pezzo o sul materiale di
confezionamento od imballaggio:
a) la sigla IT seguita dalla sigla della provincia o province
degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle
carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore
non confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione
l’informazione di cui ai comma 1 e 2 possono essere apposte
sull’imballaggio.
4. Il punto vendita delle carni di volatili da cortile intere o
sezionate, ove presentate al consumatore finale non confezionate
individualmente all’origine e’ tenuto ad esporre le informazioni di
cui ai commi 1 e 2 o a collocare suddette informazioni su
un’etichetta da apporre sul prodotto preincartato.

Art. 5.
Prescrizioni relative alle carni fresche di volatili da cortile
provenienti da Paesi comunitari e terzi

1. L’operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al
macello volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro
o da Paese terzo deve riportare sull’etichetta delle carni ottenute
da tali volatili, che deve essere apposta su ogni singola confezione
e sull’imballaggio:
a) l’origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione.
2. L’operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche
di volatili da cortile ai fini del sezionamento da altro Paese membro
o da Paese terzo deve riportare sull’etichetta apposta su ogni
singola confezione e sull’imballaggio:
a) l’origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di
provenienza;
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di
sezionamento.
3. L’operatore del settore alimentare che introduca da un Paese
comunitario o terzo carni di volatili da cortile, intere o sezionate
per essere commercializzate tal quali deve riportare sull’etichetta
apposta su ogni singola confezione e sull’imballaggio:
a) l’origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data di introduzione nel territorio italiano.

Art. 6.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di
volatili da cortile

1. L’operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a
base di carne contenenti carni di volatili da cortile, ai sensi della
normativa vigente, e’ tenuto ad apporre sull’etichetta di ogni
singola confezione e sull’imballaggio le seguenti informazioni:
a) l’origine della materia prima avicola, riportante la sigla IT
seguita dal numero di riconoscimento dello stabilimento di
macellazione o sezionamento delle carni oppure l’indicazione del
Paese comunitario o terzo;
b) la data di preparazione o il numero di lotto.

Art. 7.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di
volatili da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi

L’operatore del settore alimentare che introduca da un Paese
comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne
contenenti carni di volatili da cortile, deve riportare
sull’etichetta le seguenti informazioni:
a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano.

Art. 8.
Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto
legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli
articoli da 3 a 6 comporta la sospensione del provvedimento che
consente lo svolgimento dell’attivita’ da un minimo di sette giorni a
un massimo di ventuno giorni.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le
disposizioni di cui agli articoli 4-7 si applicano a decorrere dal
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione.
2. La presente ordinanza ha validita’ sino al 31 dicembre 2007.
Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005

 

Print Friendly, PDF & Email

Visits: 142

Condividi