Novità legislative

Legge salva olio italiano: gli sviluppi e la conclusione della vicenda

In un mio precedente articolo pubblicato sul blog il 30 Dicembre 2012, scrivevo che il18 Dicembre 2012 la Commissione Agricoltura aveva definitivamente licenziato, in sede legislativa, la legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine di oliva, meglio conosciuta come legge Mongiello.

Come il lettore ricorderà, l’articolo evidenziava, nella parte finale, la possibilità che la nuova legge avesse buone probabilità di essere stoppata in sede Europea, andando ad allungare la fila dei provvedimenti italiani licenziati in pompa magna, finiti poi inapplicati nel dimenticatoio.

Come è noto, il 21 Novembre dello scorso anno, il Ministero dello sviluppo economico aveva provveduto a notificare a Bruxelles il testo della norma, che è stata poi firmata il 14 gennaio 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 31 gennaio 2013.
Per il disposto normativo  previsto nella legge 14 gennaio 2013, n. 9, questo è il numero della legge salva olio, sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma cosa è avvenuto, nel frattempo a Bruxelles? Ricevuto il testo, la Commissione europea si è avvalsa dell’articolo 9, comma 3, della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, il quale prevede che: “Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all’articolo 189 del trattato a questo riguardo”.

Perché questo? Perché attualmente la Commissione europea sta rivedendo alcuni specifici aspetti dei regolamenti 29/2012 (norme di commercializzazione dell’olio d’oliva) e 2568/91 (caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva). Per quanto riguarda il reg. 29/2012, si sta discutendo sulla revisione dell’etichettatura, con particolare riguardo alle dimensioni dei caratteri dell’origine obbligatoria, sulla commercializzazione nel canale Horeca (obbligatorietà del tappo antiriempimento) e una dizione facoltativa (anno di produzione sulla bottiglia). Il disposto congiunto dei due regolamenti, prevede, infine, l’obbligatorietà dei controlli sull’olio d’oliva per tutti gli Stati membri.

Nonostante il pessimismo di molti (compreso il mio), sembrerebbe che nel sito della Commissione sia scritto che la norma sarà applicabile da 22 novembre 2013, ovvero viene fatto riferimento alla notifica ai sensi del già citato articolo 9, comma 3, della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998.

Il lettore attento avrà sicuramente notato l’incongruenza tra le due date di entrata in vigore della norma (1 febbraio 2013 per lo Stato italiano e 22 Novembre 2013 per Bruxelles) e, sicuramente, si starà chiedendo se questa legge è attualmente in vigore o meno.

Secondo il Ministro Catania, che ha parlato in un convegno svoltosi il 6 Febbraio scorso, la legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Legge Mongiello) e gli articoli 43, comma 1 bis (limite alchilesteri 30 mg/kg per l’olio italiano) e 43, comma 1 ter (obbligatorietà panel test nei processi e loro valore legale) – estrapolati inizialmente dalla “legge salva olio” e inseriti, per la loro importanza, nella legge 3 Agosto 2012 (Decreto Sviluppo)  SONO IN VIGORE e tutti sono obbligati ad applicarli, visto che l’articolo 9, comma 3, della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 si riferisce esplicitamente a “progetto di regola tecnica” mentre i provvedimenti in questione (Legge Mongiello e Decreto Sviluppo) sono legge dello Stato e non semplici progetti di legge.

Partendo da questo principio, l’’Unione europea può impedirne l’applicazione solo con l’apertura di una procedura di infrazione, eventualità peraltro molto remota, visto che Bruxelles, nelle modifiche dei regolamenti,  ha  previsto delle regole addirittura più severe di quelle nazionali.

Secondo Catania, quindi, la linea politica dell’Unione europea ricalcherebbe quella italiana e non ci dovrebbe essere ragione per aprire un contenzioso, visto anche che i punti di “contrasto” tra la norma italiana e quella UE sono soltanto due: dimensione dei caratteri e sistema di chiusura per il canale Horeca.
Nel primo caso, per la gerarchia delle Fonti del Diritto, la normativa italiana verrà automaticamente superata, non appena varato il regolamento comunitario; nel secondo caso, invece, non dovrebbero sorgere contestazioni perchè la legge Mongiello riprende sostanzialmente la legge 81/2006, già in vigore in Italia.

Da questo nasce la la sicurezza del Ministro nell’affermare che gli articoli del decreto sviluppo e la legge Salva Olio Italiano sono in vigore e quindi applicabili da parte degli organi di controllo.

Per quanto sopra descritto, le nuove regole in vigore sono quindi le seguenti:

– indicazione di origine degli oli di oliva
La Legge Mongiello prevede che l’indicazione di origine degli oli di oliva vergini deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. Le indicazioni debbono essere stampate con caratteri di determinate dimensioni e in contrasto con il colore di fondo dell’etichetta.
Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo, l’indicazione dell’origine  è immediatamente preceduta dall’indicazione del termine « miscela », stampato con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita

dimensione dei caratteri
Al fine di evitare costi di stampa inutili, e, soprattutto, per il rispetto della gerarchia delle Fonti del Diritto, è consigliabile uniformarsi alle dimensioni dei caratteri previsti nel regolamento comunitario 29/2012, anziché a quanto previsto dalla Legge Mongiello.

Le misure comunitarie previste sono:
2 mm, se il volume nominale del contenitore è uguale o inferiore a 25 cl;
3 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 25 ma inferiore o uguale a 100 cl;
4 mm se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl

– tappo antirabbocco
Sarà obbligatorio a partire da 1 gennaio 2014. Gli oli confezionati e/o commercializzati prima di tale data non sono assoggettati alla norma

– uso dei marchi ingannevoli per l’origine
Per le disposizione della legge Mongiello, i marchi che possano indurre in errore riguardo l’origine non possono essere utilizzati, pena pesanti sanzioni

– annata di produzione
Questa dicitura, dal 1 gennaio 2014, in base al regolamento 29/2012, sarà inseribile in etichetta solo se il 100% dell’olio proviene dalla campagna olearia indicata

– alchil esteri
Per gli oli etichettati come italiani, nel caso di superamento del valore di 30 mg/kg, l’azienda sarà soggetta a un piano di sorveglianza straordinario, prorogabile, della durata di 12 mesi

– termine minimo di conservazione
L’articolo 7 della Legge Mongiello stabilisce in 18 mesi il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche dalla data di imbottigliamento in adeguate condizioni di trattamento. Le confezioni dovranno riportare la dicitura: « da consumarsi preferibilmente entro » seguita dalla data

– vendite sottocosto
La vendita sotto costo degli oli di oliva extra vergini è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell’anno; inoltre viene vietata la vendita sottocosto di oli extra vergini di oliva da parte di esercizi commerciali che, da soli o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di appartenenza, detengono una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno la loro sede.

Piero Nuciari

Allegato: LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

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