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Materiali e oggetti a contatto alimentare (MOCA). Pubblicato il decreto che stabilisce le sanzioni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65, del 18 marzo 2017, il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, avente come oggetto “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento europeo (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) che stabilisce i requisiti generali ai quali  devono rispondere tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (definiti con l’acronimo MOCA –Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare quali: utensili da cucina e da tavola, recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc) .

Per i non addetti ai lavori, è da dire che i MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Alcuni esempi di contaminazione:

– ammine aromatiche: in attrezzi per cucina (mestoli, spatole), utensili da cucina in nylon, mestoli in plastica nera;

-migrazione di: nichel in: mestoli in acciaio, frullini per cappuccino, tappi di metallo, porta liquori in metallo;

– cromo in: utensili di metallo, accessori per barbecue, scola pasta, bicchieri decorati;

– cromo e nichel in: posate in acciaio, tagliapasta, set per barbecue, vassoi e griglie per forni elettrici, tazzine in acciaio inox;

– manganese in stoviglie

– nichel e manganese in: fiaschi, sbattitori per uova;

– piombo in prodotti di ceramica, cartoni per pizza;

– formaldeide in utensili da cucina, piatti e tazze in plastica;

– melamina in tazze e piatti di plastica etc.;

– ftalati in: coperchi di vasetti per conserve, thermos, contenitori in plastica, pentole a pressione, coperchi

– rhodamine “b” in: tovaglioli di carta

Da questo elenco è possibile notare l’importanza dei controlli per la tutela della salute dei consumatori.

Negli ultimi anni in campo scientifico si è scoperto che molte gravi malattie, purtroppo in crescita esponenziale, sono causate da intossicazione da metalli pesanti.

Il Lancet – una rivista tra le più autorevoli in campo medico-scientifico – ha pubblicato negli ultimi anni vari studi che dimostrerebbero una correlazione tra il morbo di Alzheimer ed un accumulo di alluminio nell’organismo. Altri studi hanno invece dimostrato un collegamento tra la Sclerosi Multipla, l’Autismo e la presenza di mercurio, altri il nesso tra cadmio, piombo e SLA, altri infine l’effetto nocivo dei metalli pesanti sul sistema immunitario.

Importare prodotti MOCA dalla Cina o da paesi asiatici, dove non esistono i controlli previsti dalle normative europee, anche se potrà essere vantaggioso a livello economico, non lo è decisamente dal punto di vista della salute.

Il principio alla base delle nuove disposizioni è che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere ogni possibile trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Il decreto Legislativo n. 29/2017 si compone di 15 articoli e dispone la disciplina sanzionatoria nel settore dei MOCA, modificando con l’articolo 13 il D.P.R. n. 777, del 1982.
Da evidenziare è il contenuto dell’articolo 11 avente come oggetto: “Violazioni di lieve entità”, che prevede l’istituto della “diffida”.
Viene infatti previsto che :
“ 1. Quando l’organo che procede all’accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per l’attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l’organo verifica l’effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L’ottemperanza alla diffida determina l’estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 . Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell’articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Come indicato chiaramente nel secondo comma, il potere della diffida compete a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nessuno escluso.

E’ questa una scelta importante del legislatore perché in questo modo vengono coinvolti nei controlli tutte le figure elencate nell’articolo 13 della Legge 689/81, peraltro più volte richiamata nella norma.

Il testo, chiaro nella stesura, può tuttavia far sorgere delle perplessità relative alla preparazione degli addetti ai controlli, vista la complessità della materia.

Considerato che l’articolo 12 del decreto individua nelle Regioni l’Autorità competente, non sarebbe male se queste ultime provvedessero a formare “i controllori” in modo di avere la stessa professionalità su tutto il territorio regionale.

Sarebbe peraltro una scelta saggia, visto che le sanzioni previste dalla norma, decisamente molto alte, potrebbero invogliare il contravventore a “giocare” la carta del ricorso davanti al Giudice, confidando su qualche “errore di valutazione” dell’Agente o ufficiale di PG addetto al controllo.

Piero Nuciari

D.Lgs. 10 Febbraio 2017 n. 29

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