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Per il Ministero la Polizia Municipale deve essere carne da macello

Sono circa 31 anni che indosso la divisa, penso con onore.
In tutti questi anni ne ho viste di cotte e di crude: ho avuto a che fare con diverse rapine dove, per fortuna, non ci siamo mai incrociati con i rapinatori, ogni volta per una manciata di minuti, ho eseguito T.S.O. a persone veramente pericolose,

 ho subito minacce di ogni genere, ho avuto a che fare con gli pseudo sportivi che si definiscono “ultras”, ho soccorso persone dentro case incendiate, ho fatto irruzioni notturne dentro i laboratori cinesi per il contrasto dei clandestini, etc..
Alla luce di tutto questo posso dire a ragion veduta che il lavoro dell’agente di Polizia Municipale  è tutto tranne che monotono, che necessita di una notevole professionalità, ma, soprattutto, che è divenuto molto pericoloso.

Il 29 Marzo 2011, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 557/pas.12982(10)8, a firma del direttore dell’ufficio per l’Amministrazione generale, D.ssa Paola Porzio, avente come oggetto: “Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle “mazzette da segnalazione”; in questa circolare, oltre a ribadire che la Polizia Municipale non può usare sfollagente, mazzette di segnalazione e spray urticante, anche se previsti dal regolamento comunale e/o regionale, viene evidenziato che l’Amministrazione comunale, laddove decida di non armare la propria Polizia Locale, può pretendere di far espletare loro servizi notturni, anche pericolosi, disarmati.

Alla Dottoressa Porzio, che tanto si è prodigata nell’evidenziare come le pubbliche amministrazioni siano libere di disporre della vita dei propri dipendenti, vorrei chiedere come mai nella sua lunga disquisizione non ha fatto alcun cenno al D.Lgs. n. 81/2008, avente come oggetto:” Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, visto che a me sembra che anche la Polizia Municipale faccia parte di coloro che vengono comunemente definiti “lavoratori”.

Ancora una volta (ne ho avuto modo di parlare in un altro articolo relativo alla circolare del Ministero della Salute nella quale si diceva – erroneamente – che alla PG non competono più i controlli sull’igiene degli alimenti) i nostri superpagati Dirigenti Ministeriali hanno espresso un parere, destinato a creare sicuramente scompiglio, senza  considerare altre normative attualmente in vigore che tutelano i lavoratori.

E’ assurdo che ogni volta questi signori si esprimano senza prima aver usato il buon senso e, soprattutto, senza aver consultato in toto le normative in vigore per una determinata materia, innescando, con il loro operato, conflitti sindacali all’interno dei Comuni.

Vorrei vedere questi signori, disarmati, fare tutto quello che ho elencato all’inizio dell’articolo; vorrei vedere cosa provano, se hanno paura o sono contenti, se sono lo stesso sicuri di tornare a casa la sera, vivi, per riabbracciare i propri bambini!

Il problema della sicurezza dei lavoratori della Polizia Municipale è un problema serio, destinato a rimanere senza soluzione visto che il progetto di legge di modifica della ’65 è bloccato in Parlamento.

Purtroppo i nostri politici non hanno tempo per discuterlo, visto che sono impegnati 24 ore su 24 (…e coinsiderato che in condizioni normali è risaputo che lavorano solo 4 ore a settimana, stanno facendo gli straordinari!) a tutelare il Premier per le sue “divagazioni sessuali”, mentre l’opposizione, che non sa approfittare della difficoltà politica del Governo, è capace solo di invocarne le dimissioni, come un disco rotto, senza provare a proporre soluzioni alternative a quelle della maggioranza per risolvere i problemi del Paese.

Il problema della sicurezza, dicevo, resta ed è pesante, visto che praticamente tutti, dai politici al Ministero competente, lo ignorano.Quest’anno abbiamo festeggiato i 150 anni dell’Unità d’Italia; ci hanno addirittura tolto un giorno di ferie per festeggiarla, per sentirci Nazione; nella realtà il menefreghismo nei confronti di chi quotidianamente rischia la vita a tutela delle Istituzioni, regna sovrano in ogni settore e grado della Pubblica Amministrazione!

Come fare allora per tutelarci?

A mio avviso l’unico modo è quello di giocare in maniera intelligente l’unico asso che abbiamo in mano: la legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, la cui applicazione, da quello che mi ricordo quando facevo il sindacalista e giravo per le varie Amministrazioni comunali, è carente per quanto riguarda la Polizia Municipale.

Usandola a mò di grimaldello, è possibile costringere le Amministrazioni Comunali ad armare il personale o a eliminare i servizi pericolosi, mettendo i vari responsabili della sicurezza uno contro l’altro e facendo rischiare loro di finire davanti al Giudice del Lavoro, se non peggio.

Sfido qualsiasi responsabile della sicurezza (e gli amministratori locali) ad ignorare la problematica dei servizi pericolosi svolti senza armi della polizia municipale, laddove una volta avanzate le richieste di applicazione del  D.Lgs. n. 81/2008, queste venissero disattese e durante il servizio pericoloso (che può anche essere svolto  “a mani nude” come sostiene il Ministero), qualcuno si facesse male seriamente o, addirittura, ci rimettesse la vita.

Il Responsabile della sicurezza e/o l’Amministratore passerebbe il resto della vita a pagare i danni alla famiglia, visto che in questi casi, a causa del dolo, l’assicurazione non risarcirebbe nulla.

Nello specifico

Il cavallo di battaglia delle Amministrazioni comunali che non vogliono armare i vigili  è costituito dalla modifica apportata dal comma 134, dell’art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) all’art. 5 della Legge n. 65/86, con la quale è stato stabilito che: ”Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati(…)”.

I politici hanno interpretato ed interpretano questa modifica come un potere  discrezionale del Consiglio Comunale di armare o meno i propri agenti.

Nel 2004, come il lettore saprà, un’Ordinanza del tribunale di Campobasso ha interpretato la norma in maniera differente rispetto a quanto appena illustrato e cioè:
“Quanto alla deliberazione del Consiglio comunale richiesta dal novellato co. 5, dell’art. 5, L. n. 65/1986, deve porsi in rilievo che essa spiega efficacia non nel senso di mutare l’assetto normativo appena delineato, ampliando la discrezionalità dell’ente locale nel disciplinare termini e modalità di espletamento dei vari servizi con armi, ma sotto l’aspetto della possibilità, per gli agenti municipale muniti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, di portare l’arma in dotazione anche fuori dal servizio. [omissis]”.
Ordinanza 10-17/02/2004. In sintesi il Tribunale ha chiarito che con la modifica appartata alla L. 65/86 dalla Bassanini bis,  al Consiglio Comunale  è stata accordata la facoltà discrezionale di stabilire se gli addetti al servizio di Polizia Municipale che siano agenti di PS, possono portare l’arma senza licenza quando non sono in servizio, chiarendo che l’innovazione legislativa non aveva inteso attribuire ai Consigli comunali la facoltà di decidere se armare o meno la Polizia Municipale.

Come noto, nonostante questa pronuncia autorevole, la problematica è rimasta sospesa. La Polizia Municipale  convive quindi , da sola, con i pericoli di un lavoro notturno rischioso, senza armi, avendo come unica possibilità -in caso di emergenza- quella  di chiedere aiuto, alla stregua di un cittadino qualunque, alla Polizia o ai Carabinieri, nella speranza di un pronto intervento.

Non può comunque sfuggire il fatto che i servizi di Polizia municipale, erogati in questo modo, violano parecchie normative amministrative e penali, visto che non vengono rispettati i diritti elementari dei lavoratori.Costringendo la propria Polizia Municipale ad espletare servizi pericolosi senza armi, in base a pareri autorevoli, i comuni violerebbero di fatto la Costituzione della Repubblica Italiana, il Codice Civile e persino il Codice Penale.

L’art. 32 della Costituzione stabilisce infatti che “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; il successivo art. 35 prevede che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
E ancora: l’art. 41 della Costituzione prevede che “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Oltre a questo l’art. 2087 del Codice Civile, sulla tutela delle condizioni di lavoro, prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Anche il diritto penale si è interessato delle fattispecie relative alle situazioni di pericolo sul lavoro mediante gli articoli 437 e 451 che riguardano la rimozione o l’omissione dolosa di cautele atte e a prevenire gli infortuni sul lavoro.
Si tratta di reati definiti di pericolo presunto, in quanto atti di per sé a costituire una situazione contraria alla legge che non ha bisogno di essere dimostrata caso per caso.

L’artiolo 437 vuole evitare l’infortunio sul lavoro e l’articolo 451 invece punisce condotte che possono aggravare una situazione di infortunio che già si è verificata.

Art. 437 del Codice Penale: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
”Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni” (*)Art. 451 del Codice penale: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione”.

(*) Il presupposto perché scattino le pene previste dall’art. 437 è il dolo, cioè il provocare una situazione di pericolo volontariamente, in piena consapevolezza.

Altro articolo del Codice Penale da evidenziare è il n. 590: Lesioni personali colpose.
”Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(comma così modificato dall’articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può essere superiore gli anni cinque.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativamente all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Ma le norme sulla prevenzione infortuni, applicabili anche ai lavoratori della Polizia Municipale,  non finiscono qui.Esistono anche il D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l’igiene del lavoro e, soprattutto, il D. Legislativo n. 81/2008, applicabile  anche alle forze di polizia in virtù della direttiva comunitaria n. 391/89.

L’ultima norma che si elenca, l’unica, ad avviso di chi scrive, che può creare seri problemi al datore di lavoro, è l’articolo 1460 del Codice Civile che disciplina l’eccezione d’inadempimento.”Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alla circostanza, il rifiuto è contrario alla buona fede.”
Visto che il contratto di lavoro degli Enti Locali grazie alla privatizzazione del pubblico impiego è divenuto di natura privatistica, è possibile applicare il Codice Civile.

L’articolo appena descritto, in sintesi, legittima il rifiuto dell’operatore di Polizia Municipale di espletare un servizio pericoloso, nel quale può potenzialmente rischiare la vita, se privo di armi idonee alla difesa.
I servizi considerati pericolosi, sono elencati nella nota 557/pas. 9400.12982(10)8 dell’11 Ottobre 2006 che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito alla Prefettura di Treviso.
In pratica sono quelli descritti nell’articolo 20  del D.M. n. 145/87 (servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa comunale, servizi notturni, di pronto intervento, etc).

Nota curiosa
La stessa ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in risposta ad un quesito del 24/11/2006, che di seguito si riporta, precisa e conferma il contenuto della nota 557/pas. 9400.12982(10)8 dell’11 Ottobre 2006 sopra descritta. Data: 24-11-2006
Titolo: Servizi notturni di polizia
Argomenti: Agenti, Armi, Servizi, ObblighiDomandaAlla luce della normativa vigente in materia di polizia municipale ed in particolare della l 65/86 e 145/87, è possibile predisporre servizi notturni in assenza di regolamento speciale sull’armamento e quindi, senza che gli agenti siano dotati di arma? In caso di risposta affermativa, occorre una specifica e precisa volontà dell’amministrazione di appartenenza, resa con delibera del consiglio o direttamente nel regolamento, con cui si dispone il servizio notturno non armato?Risposta
L’11.10.2006, il Ministero dell’Interno ha risposto ad un quesito del SULPM, inoltrato tramite la Prefettura di Treviso, con la nota 557/PAS.9400.12982(10)8, in materia di “possesso ed uso di arma da parte degli operatori di polizia locale”. In tale nota, il Ministero dell’Interno afferma che “per quanto concerne l’impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l’espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in dotazione l’arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma del citato D.M. 145/87, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l’incolumità di chi lo esplica”. L’autonomia del Consiglio Comunale, per il Ministero dell’Interno, si concretizza, quindi, nella “possibilità di individuare a livello locale, ulteriori specifiche tipologie di servizi armati, in aggiunta a quelli suindicati”, cioé indicati nell’art. 20 D.M. 145/87, oppure “sotto i profili di spesa connessi all’armamento”. Pertanto, dalla lettura di tale nota del Ministero dell’Interno sembra dedursi che non sia possibile effettuare servizi notturni non armati da parte della polizia municipale.Fonte: http://www.ancitel.it/ancirisp_demoserv/testoSettimana.cfm?var_id=2726

Nel 2005 la Cassazione Penale emise una sentenza che per il suo contenuto fece storia.” La tutela delle condizioni di lavoro costituisce nel nostro ordinamento un dovere per l’imprenditore/datore di lavoro che, avvalendosi del lavoro altrui, deve adottare tutte le misure idonee, nelle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per il lavoratore derivanti da fattori naturali o artificiali di nocività presenti nell’ambiente di lavoro, secondo quanto indicato dall’art.2087 del codice civile e che costituisce norma di chiusura del sistema di sicurezza volta a comprendere tutte le ipotesi non previste espressamente dalle numerose disposizioni in materia” (così Cass. Lav 06/09/1988 n.5048, Cass. Pen., sez. III, 18/02/2005 n.6360).

A proposito di questa sentenza il Dr. Vincenzo Galluccio, noto esperto del settore, sul sito altalex.com,  il 12 gennaio 2006 ebbe a scrivere che:” Si deve precisare che l’obbligo del datore di lavoro deve ritenersi violato indipendentemente dal verificarsi di un evento dannoso, sussistendo per il lavoratore il diritto di resistenza e cioè il diritto di cessare di svolgere le proprie mansioni allontanandosi dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato senza subire conseguenze di alcun tipo.

Il fondamento costituzionale di tale obbligo è rinvenibile negli art.li 32, 35 e 41 della Carta Costituzionale. Circa la natura giuridica dell’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che esso abbia carattere contrattuale, per tanto il suo inadempimento può essere fatto valere mediante l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o con l’azione di risoluzione o, viceversa, di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. e, dal momento che l’attività prescritta al datore di lavoro ha carattere fungibile, nulla esclude la possibilità di ottenere esecuzione in forma specifica ex art. 2931 c.c. e 612 c.p.c..

La violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro da luogo, oltre alla relativa responsabilità civile nei confronti dei lavoratori danneggiati, anche a responsabilità penale ex art.li 437 c.p.(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 451 c.p. (Rimozione od omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 589 c.p. (Omicidio colposo), 590 c.p. (Lesioni personali colpose), in dipendenza dell’accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato – sia soggettivi che oggettivi – secondo la legge penale. Oltre ai citati articoli del codice penale, anche le disposizioni normative speciali in materia hanno previsto tutta una serie di fattispecie di natura contravvenzionali che concorrono con i reati del codice penale per assicurare la piena tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. […omissis] ”
E ancora:

” Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora D.Lgs. 81/2008 ndr) ha finalmente razionalizzato l’intera materia raccogliendo in un unica formulazione le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, costringendo i datori di lavoro ad affrontare il problema della sicurezza in modo differente rispetto al passato attraverso la creazione di un vero e proprio servizio aziendale di prevenzione e protezione e prevedendo tre fasi attraverso le quali pervenire alla sua realizzazione.

La prima fase consiste nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione alla natura dell’organizzazione complessiva dell’attività di lavoro. In tale fase devono essere accertati, preventivamente, la natura e l’entità del rischio lavorativo, anche nel caso di mutamenti strutturali dell’attività lavorativa già in atto.

La seconda fase consiste nella programmazione delle misure di tutela, infatti, all’esito della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro elabora un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Infine la terza fase riguarda l’attuazione, il controllo e l’aggiornamento delle misure di tutela in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo […omissis] ”.
Negli ultimi anni, nonostante le iniziative portate avanti dai sindacati di categoria che rivendicavano la dotazione dell’armamento per la sicurezza dei lavoratori della Polizia Municipale, sono stati raggiunti pochi risultati a causa dell’esposizione non chiara della norma e, soprattutto, della modifica apportata dalla Bassanini bis all’articolo 5 della L. 65/86, precedentemente descritto, che ha consentito agli Amministratori comunali contrari alle armi di interpretare la legge in maniera restrittiva, esponendo il proprio personale della PM a potenziali pericoli per la propria incolumità.
Ad una attenta analisi della normativa vigente, con le modifiche apportate dalla riforma Bassanini, effettivamente, se dovesse accadere qualcosa di irreparabile a qualche agente della polizia municipale disarmato, durante un servizio considerato pericoloso ricompreso nell’art. 20 del D.M. 145/87, i politici rischierebbero ben poco, perché sarebbero altre le figure ad andarci di mezzo.

I politici, per le motivazioni di seguito descritte, risponderebbero solo in maniera marginale.

Il datore di lavoro

Nella prima formulazione dell’art. 2 del D.Lgs.626/94, come si ricorderà, da più parti erano stati segnalati problemi in ordine alla individuazione del “datore di lavoro” nelle pubbliche amministrazioni.
Il problema riguardava  proprio i Comuni che a causa della formulazione poco chiara dell’articolo, avevano difficoltà nell’individuare l’organo obbligato all’effettuazione degli adempimenti normativi, in particolare occorreva definire se essi rientravano tra le competenze del Sindaco, della Giunta o addirittura del Consiglio ovvero ancora dei vari dirigenti, con evidenti problemi organizzativi del servizio sicurezza.
Per ovviare a queste problematiche, il legislatore, con il c.d. decreto correttivo (D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242) ha successivamente introdotto una speciale definizione del “datore di lavoro” per le pubbliche amministrazioni rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed oggi art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego).La suddetta norma dispone in maniera chiara che nelle Pubbliche Amministrazioni per datore di lavoro deve intendersi il dirigente, prevedendo inoltre che entro 60 gg. dall’entrata in vigore gli organi di direzione politica avrebbero dovuto procedere alla individuazione dei dirigenti da nominare datori di lavoro (art.30 D.Lgs.242/96).

E’ da evidenziare che la nomina del dirigente/datore di lavoro è un atto dovuto degli organi politici di governo i quali sono anche obbligati a mettere a disposizione delle persone nominate i mezzi necessari per esercitare le relative funzioni.
Nota
Nel caso di un incidente grave di un operatore della Polizia Municipale costretto ad operare disarmato, si avrebbe la completa responsabilità penale  ed amministrativa degli organi politici
solo se questi ultimi avessero omesso di nominare il dirigente/datore di lavoro e/o se non avessero messo  a disposizione di quest’ultimo gli strumenti finanziari necessari all’esercizio della sua funzione.
E’ comunque il caso di evidenziare che anche quando la nomina del datore di lavoro sia stata correttamente effettuata, rimane tuttavia in capo agli organi politici una responsabilità “residua” della quale non possono comunque liberarsi, definita con il termine culpa in eligendo o in vigilando di cui all’art. 2049 c.c. (*)

(*) Per correttezzza di informazione è comunque da evidenziare che sulla culpa in diligendo esistono anche correnti di pensiero contrarie.

Secondo alcuni giudici, infatti, la “culpa in eligendo o in vigilando di cui all’art. 2049 c.c. non trova applicazione nei riguardi della pubblica amministrazione, che è tenuta a scegliere i propri dipendenti secondo alcune precise regole stabilite dalla legge (Cass., 17 settembre 1997, n. 9260, in Foro It., 1998, I, 1217, e in Danno e Resp., 1998, 244, nota di Cesare; Cass., 3 dicembre 1991, n. 12960, in Rep. Giur. It., 1991, voce “Responsabilità civile”, n. 120).” Nei piccoli comuni, in assenza di figure dirigenziali, il datore di lavoro è individuato dall’art. 45 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Enti Locali  e non è, come si potrebbe pensare, il Segretario Comunale (a meno che questi sia stato nominato city manager).
In queste piccole realtà le mansioni di “datore di lavoro” sono attribuite al personale che, sulla base dei singoli ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione ed occupa qualifiche funzionali che prevedano come requisito di accesso il titolo della laurea ( l’attuale categoria D).

Per ultimo,  nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come previsto dall’art. 53, comma 23, legge 388/2000, modificato dalla legge 448/2002, l’organo esecutivo, considerata la mancanza assolutamenta non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, può affidare ai componenti dell’organo esecutivo medesimo, in deroga al principio della separazione, la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

Le figure appena descritte costituiscono di fatto la vera controparte con la quale la Polizia Municipale dovrebbe confrontarsi per tentare di giungere ad una soluzione per l’annoso problema dell’armamento.Ad avviso di chi scrive le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori della PM, dovrebbero essere affrontate (in tema di “81”) con chi ha la responsabilità della sicurezza nell’Ente pubblico, visto che questa figura, obbligatoria per legge, dovrebbe garantire una maggiore obiettività di giudizio in considerazione del fatto che difficilmente, considerate le responsabilità attribuitegli dalla legge,  sarà disposta a rischiare di persona, penalmente e civilmente, una volta resa edotta dei pericoli insiti in determinati servizi espletati senza armi dalla Polizia Municipale!
Molto spesso, considerati i tempi che corrono, la scelta di non armare la Polizia Municipale viene fatta (è inutile nasconderlo!) anche per motivi economici visti i costi delle pistole, delle casseforti, delle armerie, etc.

Per questo motivo la normativa che ha istituito la figura del Dirigente/datore di lavoro ha previsto anche l’obbligo in capo all’Amministrazione di attribuire a questa figura anche un’adeguata autonomia gestionale.
A tale riguardo è illuminante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 10243 del 16/03/2005) che ha affermato che il responsabile per la sicurezza in un Ente pubblico, reso formalmente edotto che una modalità lavorativa costituisce serio pericolo per chi la esegue e non abbia sufficiente disponibilità di spesa onde approntare gli adeguati strumenti di protezione, deve vietarne l’esecuzione al fine di evitare un eventuale incriminazione sul piano penale, prevalendo, ovviamente la salute dei dipendenti sull’interesse pubblico all’espletamento delle attività.
Da questa sentenza è possibile dedurre il potere e le responsabilità che questa figura riveste all’interno dell’Ente!
Per quanto sopra è possibile evincere che per la problematica dell’armamento la controparte non è costituita dagli Amministratori, ma dal responsabile della Sicurezza/datore di lavoro, equiparato, di fatto, alla figura dell’imprenditore privato.

Sulle responsabilità di questa figura, nel 2003 la Corte di Cassazione emise alcune  sentenze che si adattano perfettamente alle problematiche della Polizia Municipale:”La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche , sia dalla norma di ordine generale dell’art. 2087, c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendono necessarie a tutelarne l’integrità fisica; l’eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell’abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore – che può sussistere anche qualora l’imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del caso – può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno”. (Cassazione Civile, sez. lav. 20 agosto 2003, n. 12253).

E ancora:
”La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 Cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori.

Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.
L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all’accertata cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore.

Il preventivo accertamento del concorso di cause colpose o di cooperazione colposa del lavoratore è rilevante per l’indagine sull’accertamento del nesso di causalità ai fini della prova, giacché nel concorso la condotta del datore di lavoro determina l’evento con un nesso di causalità autonomo rispetto alla concomitante condotta colposa del lavoratore; mentre nella cooperazione colposa sia datore di lavoro e sia lavoratore, avendo entrambi consapevolezza della comune condotta colposa, determinano contestualmente la realizzazione dell’evento”( Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro sentenza 19 aprile 2003 n. 6377).
In conclusione  è appena il caso di evidenziare che gli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 prevedono, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di compilare un’apposita relazione sulla valutazione dei rischi corredata dall’individuazione ed indicazione delle norme di prevenzione opportune da adottarsi e la conseguente stesura di un apposito documento contenente il programma di prevenzione.
E’ chiara la funzione di queste prescrizioni, in caso di infortunio non sarà difficile individuare eventuali responsabilità, qualora i rischi siano stati individuati, ma non affrontati, o addirittura qualora non si sia provveduto neppure alla loro individuazione.
Sebbene questa procedura sia obbligatoria per legge,  da fonti sindacali risulta che in campo nazionale sono ancora pochi i comuni che hanno inserito in questo piano i servizi “pericolosi” della Polizia Municipale

Piero Nuciari

La circolare del Ministero

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