NewsNovità legislative

Pubblicato il decreto che rende obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine per conserve, sughi e derivati

Finalmente sapremo se la materia prima della passata di pomodoro che utilizziamo ogni giorno, proviene dalla Cina!
Qualche anno fa, come il lettore ricorderà, “ Le Iene” fecero un servizio giornalistico che suscitò molto scalpore nell’opinione pubblica.
L’inchiesta, che tenne banco diversi giorni su tutti i media, riguardava la provenienza cinese dei pomodori utilizzati da note ditte italiane per la passata di pomodoro.
Nel servizio vennero addirittura intervistati i titolari di varie ditte cinesi che confermarono l’invio in Europa e Italia di tonnellate di pomodori (o concentrato) prodotti in Cina.
Naturalmente le ditte italiane interpellate negarono il fatto denunciato dai giornalisti di Mediaset, e tutto finì, lentamente, nel dimenticatoio.
Dopo qualche anno il Governo ha finalmente deciso di cercare di risolvere il problema con il Decreto 16 novembre 2017, recante Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, che entrerà in vigore il 25 Agosto 2018.

Prima che il consumatore canti vittoria, è da  evidenziare che la norma sull’indicazione dell’origine di conserve, sughi e derivati è a tempo, visto che durerà in via sperimentale 3 anni, ovvero fino al 31 Dicembre 2020.
L’articolo 7 del Decreto prevede, tuttavia, che lo stesso decadrà in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

A meno di uno stravolgimento del Regolamento Europeo, ipotesi alquanto remota, è da dire che finalmente il consumatore potrà scegliere di consumare passate di pomodoro ottenute con prodotti coltivati in Italia, secondo le norme italiane.

Analizzando la norma è da dire che le disposizioni si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016; *
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000 – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro), ottenuti mescolando uno o piu’ dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale e’ costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

L’indicazione di origine dei prodotti di cui sopra prevede l’utilizzo in etichetta della dicitura:

  1. a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
  2. b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in  cui il pomodoro e’ stato trasformato.

Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui sopra sia stato coltivato e trasformato  interamente  in  un  unico Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese (art. 2).

In base all’articolo 3, “qualora ciascuna delle operazioni di cui sopra avviene nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le  seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE» “

Le indicazioni sull’origine dei prodotti in questione “devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse  non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire” (art. 4, comma 2).

Riguardo alle sanzioni è da evidenziare un’incongruenza ( non certo lieve!), visto che l’articolo 5 dello stesso fa riferimento al D.Lgs. n. 109/92, recentemente abrogato dal D.Lgs. n. 131/2017.

Il problema potrebbe essere risolto in due modi, destinati entrambi a creare non pochi problemi agli addetti ai controlli:

1) Visto che la violazione/omissione della informazione costituisce una pratica commerciale potenzialmente capace di distorcere il comportamento dei consumatori è applicabile l’art. 7 del regolamento 1169/2011, e, di conseguenza, la relativa sanzione posta all’art.3 del D.Lgs 231/2017.
In questo caso il problema, oggetto di probabili ricorsi, sarà costituito dal percorso ad ostacoli che dovrà percorrere l’organismo accertatore, visto che l’Autorità competente dovrà dimostrare: 1) il passaggio violazione, 2) la possibilità di inganno del consumatore 3) la sanzione.
Decisamente un percorso non facile!

2) La seconda opzione, sarà sicuramente l’oggetto dei ricorsi.
L’argomentazione dei ricorrenti sarà sicuramente questa: visto che i decreti in questione di fatto costituiscono anticipazione del 26.5 e la disciplina sanzionatoria del 231/17 fa riferimento a tutto l’art. 26 si applica la relativa sanzione, ma dato che il regolamento NON autorizza anticipazioni nazionali, quindi nei limiti in cui la norma UE non sia attualmente efficace la sanzione non dovrebbe operare.

Un ultimo problema relativo alla veridicità delle indicazioni in etichetta, è, ad avviso di chi scrive, l’articolo 60 del Codice Doganale europeo, destinato a cozzare con questa e altre leggi sull’obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime.
L’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione (Reg. Ue 952/2013) stabilisce infatti che:
” [omissis] le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Ora, per la gerarchia delle fonti del Diritto, se una norma europea stabilisce una regola, quella dello Stato membro non la può modificare o derogare.

In aggiunta è da dire che sull’argomento lo stesso Reg. UE n. 1169/2011 risulta essere poco chiaro.
La norma europea stabilisce infatti che: “Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita dal Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 e s.m.i.)”.

Al lettore le conclusioni!

Piero Nuciari

Print Friendly, PDF & Email

Visits: 1279

Condividi