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Pubblicità ed etichettatura dei prodotti alimentari: gli strumenti di tutela del consumatore, le modalità di intervento degli operatori addetti ai controlli

La pubblicità e l’etichettatura dei prodotti alimentari sono spesso le uniche fonti di informazione per il consumatore.
Uno dei compiti della polizia annonaria è anche quello di controllare  che i messaggi pubblicitari utilizzati dalle imprese commerciali siano veritieri, non traggano in inganno e, soprattutto, non approfittino della buona fede di anziani e adolescenti.

Tutti noi assistiamo quotidianamente – sui media – ad una  lotta impari tra  le imprese commerciali che tentano di  differenziare i loro prodotti ricorrendo anche ad elementi di suggestione, e i consumatori, che dalla pubblicità traggono informazioni ed opinioni sul fornitore e sul prodotto, con l’interesse alla non ingannevolezza del messaggio, ad essere informati positivamente, a non vedere offeso il proprio sistema di valori e a non subire danni come diretta conseguenza della pubblicità.

Nota
La materia è attualmente regolamentata da decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, artt. 19-27). La  previgente normativa che regolamentava la materia era il D. Lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992, che recepiva la Direttiva 450/1984/CEE del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole.

La  pubblicità è inoltre regolamentata  da altri provvedimenti legislativi di carattere settoriale, conosciuti sicuramente in maniera approfondita dagli operatori della P.M. che si occupano di controlli annonari; il più importante di questi è il D. Lgs. 109/1992, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, recentemente aggiornato dal D. Lgs. 181/2003 e da altre normative.

 

 

L’art. 20, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) definisce la pubblicità come un messaggio diffuso “in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.

Nel creare questo messaggio, il tecnico pubblicitario per prima cosa cura l’immagine o l’identità del prodotto.
Il secondo elemento che viene preso in considerazione è il cosiddetto “target” del messsaggio e cioè si individuano le categorie di consumatori alle quali dovrà essere indirizzato. Per fare questo vengono molto spesso utilizzati psicologi ed altri esperti (tecnici della comunicazione)  per definire la modalità con cui far arrivare l’informazione al consumatore..

Come è facile immaginare, il lancio di un prodotto presuppone una spesa non indifferente per la ditta produttrice che, per avere il massimo dei risultati, molto spesso non esita ad utilizzare anche tecniche scorrette a danno dei consumatori.
Il nostro compito, alla luce di quanto esposto, è quello di impedire che la persuasione si trasformi in inganno a discapito di chi in questa lotta appare più debole: il consumatore.

 

Nota
L’art. 2°, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo definisce come pubblicità ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente”.

 

 

E’ il caso di evidenziare che per un intervento degli addetti ai controlli commerciali non è necessario che il messaggio pubblicitario – qualificato come ingannevole –  abbia effettivamente arrecato un danno ai consumatori (o alla concorrenza); occorre solo che le informazioni inesatte che esso comunica siano potenzialmente in grado di farlo.

Nota
Per la valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità bisogna fare riferimento all’articolo 21 del Codice del Consumo. In base a questo articolo, non è possibile rifarsi ad un parametro univoco, ma occorre valutare diversi parametri di riferimento: caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, etc.

 

 
Un piccolo cenno alla Pubblicità rivolta a bambini e adolescenti

L’art. 25 del Codice del Consumo sancisce che “É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’art. 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”.

Come tutti sapranno, queste norme sono regolarmente disattese nella gran parte della pubblicità che ha per oggetto integratori alimentari e prodotti per la riduzione del peso, il cui target è prevalentemente rappresentato dagli adolescenti che fanno largo uso di barrette sostitutive del pasto per dimagrire, vitamine e sali minerali per supplire alle carenze di un’alimentazione da fast-food, proteine e aminoacidi per ottenere migliori risultati ed in tempi più brevi in palestra.

Nota
Per non parlare poi della scorretezza  dei messaggi pubblicitari indirizzati ai più piccoli che ogni sabato e domenica mattina “martellano” i nostri bambini alla TV!

 

 

Come può essere tutelato il consumatore.
Presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è stato istituito un Ufficio pubblicità ingannevole.
Purtroppo, per le previsioni della normativa, l’Autorità garante può dare inizio al procedimento solo dietro denuncia di un soggetto legittimato all’azione, essendo esclusa la possibilità di un’iniziativa d’ufficio.

I soggetti legittimati sono così individuati dall’art. 26, comma 2,  del Codice del Consumo:

• i concorrenti

• i consumatori

• le loro associazioni ed organizzazioni

• il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali.

I soggetti sopra elencati possono chiedere all’Autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole ritenuta illecita, che ne sia interdetta la continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

L’Autorità, come risaputo, disponendo di ampi poteri   può, in caso di particolare urgenza, disporre la sospensione provvisoria della pubblicità ritenuta illecita.
La stessa comunica  l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il  messaggio ogni informazione idonea ad identificarlo.

L’Autorità può anche disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza dei dati contenuti nella pubblicità (se tale esigenza risulti giustificata).
Nel caso in cui le suddette prove non vengono prodotte, o siano ritenute insufficienti, i dati sono considerati inesatti.

Se alla fine dell’istruttoria il messaggio incriminato viene ritenuto ingannevole, l’Autorità accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata.
Al fine di impedire che la pubblicità già posta in essere continui a produrre effetti, può anche essere disposta  la pubblicazione della pronuncia – o di un suo estratto – ed eventualmente di una dichiarazione di rettifica allo scopo di impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti.

Nota
Considerati i costi delle inserzioni sulla carta stampata, ad avviso di chi scrive quella appena descritta è forse una sanzione molto più pesante (dal punto di vista economico) delle sanzioni previste dall’art. 26, comma 7 e seguenti, del Codice del Consumo!

Quando il messaggio ingannevole è inserito sulla confezione di un prodotto, l’esecuzione dei provvedimenti può essere differita in ragione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

Schema tipo di una denuncia di pubblicità ingannevole.

Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario (come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284), un operatore addetto ai controlli commerciali deve solo redigere una segnalazione su carta semplice indirizzata a:


Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A – 00198 ROMA


LA SEGNALAZIONE  DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:

la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);

elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l’emittente, il giorno e l’ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;

l’indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità (*) , che possono riguardare:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l’uso, prove o controlli, ecc);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell’operatore pubblicitario, ovvero dell’autore o committente della pubblicità;
e) uso improprio dei termini “garanzia”, “garantito” o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;

richiesta di intervento da parte dell’Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicità;

firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).

(*) Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, si veda l’art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo).

Nota
Queste sono le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo):

– art. 26, comma 7: “Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 (24 e 25 – [ndr])) la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro”.

– art. 26, comma 10: “In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”.

– art. 26, comma 11: “In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro”.

 

                                                                                                                Piero Nuciari

  

Testo completo del dPR 284/03


 Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, e in particolare l’articolo 41, il quale prevede i criteri di delega per l’attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali prevedono i criteri di delega per l’attuazione della direttiva 97/55/CE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa ed in particolare l’articolo 7, comma 8, che prescrive, anche per la pubblicità comparativa, che la procedura istruttoria è stabilita con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Ritenuto di dover adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, concernente le procedure istruttorie relative all’applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, di attuazione della direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Ritenuto altresì, di dover apportare al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette a migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare i diritti di difesa delle parti del procedimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 maggio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni;

b) per Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.Art. 2.
Richiesta di intervento dell’Autorità
1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, che intendano richiedere l’intervento dell’Autorità al fine di ottenere l’inibizione degli atti di pubblicità ingannevole ovvero di pubblicità comparativa illecita o della loro continuazione o l’eliminazione degli effetti, ne fanno richiesta per iscritto all’Autorità. La relativa domanda, debitamente sottoscritta, deve contenere:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente;

b) elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta, quali:

1) copia, anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicità è stata diffusa a mezzo stampa o stampati in genere, con le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione;
2) copia delle pagine del sito Internet nel quale la pubblicità è stata diffusa, nonché indicazione dell’indirizzo del sito, del giorno e dell’ora del rilevamento;
3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata diffusa attraverso il telefono, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno e dell’ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato;
4) riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento, se la pubblicità è stata diffusa mediante affissione;
5) indicazione dell’emittente, della zona di emissione, del giorno e dell’ora della diffusione, se la pubblicità è stata diffusa per radio o per televisione;
6) indicazione dell’esercizio o catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione, se la pubblicità è diffusa presso uno o più punti vendita;
7) indicazioni idonee a consentire l’individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita, se la pubblicità è diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto;
c) indicazione di possibili profili di ingannevolezza della pubblicità o di illiceità della pubblicità comparativa;

d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.

2. La richiesta presentata dal Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, deve contenere gli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mentre le richieste presentate da altre pubbliche amministrazioni devono contenere anche gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1.Art. 3.
Ufficio e persona responsabili del procedimento
1. L’ufficio responsabile del procedimento è l’unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla unità di cui al comma 1 od altro funzionario dallo stesso incaricato.

3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria.Art. 4.
Avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento comunica l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore, nonché al richiedente. Quando il committente non è conosciuto, il responsabile del procedimento fissa un termine al proprietario del mezzo perché fornisca ogni informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.

2. Se la richiesta è irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sette giorni lavorativi dal suo ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza, ed assegnando un termine per la regolarizzazione od il completamento.

3. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), se non è in possesso del messaggio pubblicitario, il responsabile del procedimento, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni adempimento necessario per acquisirne copia.

4. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati l’oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l’ufficio e la persona responsabili del procedimento, l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie ed i documenti possono essere presentati.

5. Se la richiesta di cui all’articolo 2 risulta manifestamente infondata od inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente od in caso di mancato rispetto del termine assegnato di cui al comma 2, l’Autorità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al richiedente.Art. 5.
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di settantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, il termine inizia a decorrere dall’individuazione del committente ovvero dal ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in cui alla richiesta di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio pubblicitario, il termine inizia a decorrere dall’acquisizione da parte dell’Autorità di copia del messaggio stesso.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato una sola volta di novanta giorni quando:

a) siano disposte, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, perizie o consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;

b) l’Autorità richieda all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo di fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l’operatore pubblicitario sia residente, domiciliato od abbia sede all’estero.

4. Nel caso di richiesta di parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica l’articolo 12.

5. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 13, l’Autorità disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito dall’Autorità.Art. 6.
Partecipazione al procedimento
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) l’indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;

c) l’indicazione dell’interesse ad intervenire.

2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza dell’atto, comunica al richiedente che lo stesso può:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.Art. 7.
Audizioni
1. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.

2. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 1 presiede il responsabile del procedimento. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.

3. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell’audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo. Al termine dell’audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.Art. 8.
Perizie e consulenze
1. Nel caso in cui l’Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione alle parti del procedimento.

2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del procedimento alle parti.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 6, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal consulente dell’Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 9.
Scelta dei consulenti tecnici

1. La scelta dei periti e dei consulenti viene effettuata dall’Autorità tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i tribunali ovvero affidata ad università o centri di ricerca, che designano le persone ritenute professionalmente piu’ idonee a compiere l’accertamento tecnico richiesto.Art. 10.
Onere della prova
1. Se l’Autorità, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo, dispone che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, il responsabile del procedimento comunica tale provvedimento alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione della prova.Art. 11.
Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, l’Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre, anche d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita.

2. Quando la richiesta di sospensione è inoltrata da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento, con la stessa richiesta originaria di intervento dell’Autorità ovvero con separata istanza in corso di procedimento, l’Autorità provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di sospensione.

3. Il responsabile del procedimento assegna alle parti un termine per presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli atti all’Autorità per la decisione.

4. L’Autorità può disporre con atto motivato la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell’intervento.

5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti le determinazioni dell’Autorità.

6. La decisione dell’Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita deve essere immediatamente eseguita a cura dell’operatore pubblicitario. Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso. Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione l’operatore pubblicitario dà immediata comunicazione all’Autorità.Art. 12.
Chiusura dell’istruttoria e richiesta di parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti.

2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti all’Autorità per l’adozione del provvedimento finale.

3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell’adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del procedimento. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del termine del procedimento, fissato ai sensi dell’articolo 5, è sospeso fino al ricevimento, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.Art. 13.
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi all’Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova dell’esistenza del procedimento dinanzi all’organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l’oggetto del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza di sospensione di cui al comma 1, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia dell’Autorità sull’istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione.Art. 14.
Decisione dell’Autorità
1. Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell’Autorità, che è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il provvedimento finale dell’Autorità contiene l’indicazione del termine e del soggetto presso cui è possibile ricorrere.Art. 15.
Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
1. L’Autorità, quando con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o l’illiceità della pubblicità comparativa dispone, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell’operatore pubblicitario, determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.

2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, l’operatore pubblicitario ne dà immediata comunicazione all’Autorità, trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell’elenco dei destinatari cui è stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai destinatari dell’originario messaggio pubblicitario.Art. 16.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per telegramma, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

2. Al richiedente ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate al domicilio indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e, se conosciuto, al suo autore le comunicazioni vengono effettuate presso l’ultima residenza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possano avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Una copia del bollettino è tenuta a disposizione degli interessati presso la sede dell’Autorità.Art. 17.
Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627


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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Testo completo del Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 206/2005


 
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Sezione I – Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19. Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 20. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; b) per pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente; b – bis) per pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; c) per operatore pubblicitario, il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21. Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 22 Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o , se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 23. Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini <<garanzia>>, <<garantito>> e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 24. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
1. É considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25. Bambini e adolescenti
1. É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’art. 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 26. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L’Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativi in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti. 7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 (24 e 25 – [ndr])) la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 9. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. 13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art. 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
Art. 27. Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità garante sino alla pronuncia definitiva. 3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

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