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Registro delle opposizioni, dal 4 febbraio 2018 le nuove regole

In genere chiamano nelle ore dei pasti principali, il numero chiamante appare sempre oscurato e la voce sembra sempre la stessa.
Sono gli addetti dei call center che, giustamente, stanno lavorando cercando di piazzare qualche affare, qualche abbonamento, oppure, semplicemente, di convincere l’utente a cambiare gestore telefonico.
Spesso ci siamo chiesti come avranno fatto ad arrivare a noi, a trovarci in un elenco telefonico contenente migliaia di numeri telefonici, come faranno a rintracciarci nuovamente qualche  giorno dopo, proponendoci un contratto, questa volta con un gestore telefonico differente.
E’ un mistero che nessun consumatore, penso, riuscirà mai a risolvere!

Sta di fatto che se all’inizio uno risponde con educazione, poi,  alla fine, la maleducazione emerge anche dai caratteri più miti, visto che la pazienza, a seguito delle insistenze degli operatori, arriva velocemente al capolinea!

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, è stata pubblicata la Legge 11 gennaio 2018, n. 5, avente come oggetto: “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.

La nuova legge, in vigore dal 4 febbraio 2018, introduce importanti novità in materia di iscrizione e di funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e in funzione dal 1° febbraio 2011.

Questo registro, come il lettore ricorderà,  è stato inizialmente concepito come un servizio a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato.

Nonostante tutte le buone intenzioni del legislatore, è da dire che la nuova legge è stata dettata dal mancato funzionamento del registro esistente e questa lacuna ha costretto il legislatore a varare norme più stringenti.

I punti salienti della nuova legge sono:

1) Possibilità di inserire oltre al fisso anche il numero del proprio cellulare. Infatti è previsto che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, potranno iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, a seguito di specifica richiesta, “anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate”, sia per via telematica che per via telefonica.

E’ da evidenziare che nel registro possono essere inserite anche  le  numerazioni  fisse non pubblicate negli elenchi telefonici.

Una volta che il cittadino risulterà iscritto al registro delle opposizioni, avrà diritto a non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato.

2) La seconda nota importante è che con l’iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi pregressi, rilasciati, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, per finalità pubblicitarie o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

3) A seguito dell’entrata in vigore della Legge, gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.

4) Viene introdotto l’obbligo per i call center di usare numeri identificabili e richiamabili.

Le sanzioni

Per le aziende che non rispetteranno la legge, il quadro sanzionatorio previsto è piuttosto severo e fa riferimento a quanto disposto dall’art. 162 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e in particolare, al comma 2-bis, dove viene prevista la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

In caso di reiterazione delle violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali,  le autorità competenti potranno altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art. 1, commi 9 e 10).

E’ da evidenziare che la nuova legge sarà definitivamente operativa solo a seguito dell’emanazione del Regolamento attuativo che provvederà ad aggiornare il d.P.R. n. 178/2010 e a definire le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.

Ciò significa che ai cittadini sarà consentito di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie indesiderate verso i cellulari e i numeri fissi non presenti negli elenchi telefonici pubblici verosimilmente nel secondo semestre 2018.

Come iscriversi al Registro delle opposizioni

L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata, e fax.

Sito web: http://www.registrodelleopposizioni.it/

telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);

fax, al numero 06.54224822;

email, all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it;

raccomandata, all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).

Se le telefonate continuano nonostante l’iscrizione…

Viste le pesanti sanzioni previste dalla norma l’ipotesi dovrebbe essere alquanto remota, tuttavia è possibile difendersi segnalando l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali compilando e inviando un apposito modulo scaricabile al seguente link:
Modulo segnalazione telemarketing illegittimo

Piero Nuciari

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