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Il nuovo Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che abroga e sostituisce il Reg. CE n. 882/2004. Le novità.

Il 27 Aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 625/2017   sui controlli ufficiali che ha modificato un parte consistente del sistema legislativo comunitario abrogando dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004.

La nuova norma è alquanto corposa, visto che è composta da 167 articoli e da cinque allegati.

E’ da evidenziare che l’ambito di applicazione  del nuovo regolamento è circoscritto ai controlli ufficiali effettuati nei settori relativi a: “a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori; d) le prescrizioni in materia di salute animale; e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite”.

Con gli articoli dal 4 all’8, il legislatore europeo ha voluto indicare le modalità di designazione delle autorità competenti preposte ai controlli ufficiali, disposizioni particolari per il settore biologico, audit, diritto di ricorso, obblighi di riservatezza.

Riguardo ai controlli ufficiali è stato previsto che gli Stati membri dovranno designare le autorità preposte a detti controlli, che debbono agire nel pubblico interesse, offrire garanzie di imparzialità, professionalità, qualità, coerenza ed efficacia.

Ogni Stato membro ha la facoltà di individuare il personale più adatto a eseguire tali controlli e dovrà garantire un livello elevato di protezione della sanità umana, animale e vegetale, nonché del benessere degli animali, rispettando, naturalmente, gli obblighi internazionali.

Il Regolamento cita poi alcune figure professionali come:

Il “Veterinario ufficiale”. E’un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali”.

L’Assistente ufficiale– I controlli ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano avvengono «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale» che può assegnare l’esecuzione di tale compito a un assistente ufficiale, sotto la sua supervisione.

Un occhio di riguardo viene posta alla Formazione e audit
Il Regolamento prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali deve essere regolarmente formato sulla legislazione applicabile.
Riguardo alle  autorità competenti,  dovrano svolgere audit interni o far svolgere audit in loro vece al fine di accertare la conformità al regolamento.

Il Legislatore europeo è anche intervenuto sul potenziale conflitto di interessi in fase di controllo prevedendo che i controlli ufficiali debbono essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto di interessi al fine di garantire l’imparzialità dell’accertamento.

Altra novità da evidenziare, riguarda il segreto professionale.
Le autorità competenti dovranno assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali non divulghi le informazioni ottenute durante l’esecuzione di tali controlli qualora tali informazioni siano coperte dal segreto professionale, senza tuttavia pregiudicare l’obbligo di informare il pubblico qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscano un rischio sanitario.

I controlli ufficiali dovranno essere effettuati a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.
A tal proposito le autorità competenti dovranno elaborare e mantenere un elenco o registro degli operatori da controllare.

In fase di controllo e di contestazione di violazioni, le autorità competenti hanno l’obbligo di informare gli operatori del diritto di impugnare le decisioni adottate conformemente al diritto nazionale.

Altra nota da evidenziare è che i controlli non sono gratis.

Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti dovrebbero riscuotere tariffe o diritti a copertura dei costi da esse sostenuti improntate alla massima trasparenza.

Per la tutela dei consumatori il regolamento prevede che dovrà essere garantito l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e che dovranno essere pubblicate regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui risultati ottenuti.

E’ da evidenziare, infine, che il nuovo regolamento è entrato in vigore lo scorso 27 Aprile ma che per le previsioni dell’articolo 167 dello stesso, si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, ad eccezione di alcune parti di seguito elencate:
1) Le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (art.1, par.2, lett.g), per l’oggetto dell’art.34, par.1, 2 e 3, per alcune disposizioni sulla designazione dei laboratori ufficiali come l’art.37, par.4, lett.e) e par.5 sui requisiti di accreditamento si applicheranno dal 29 aprile 2022.

2) Gli artt.92-101 sui Laboratori e Centri di riferimento si applicheranno invece a partire dal 28 aprile 2018.

3) L’art.163, che modifica il Reg. (UE) n. 652/2014, recante disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale è entrato in vigore il 28 aprile 2017

Una considerazione…

Ma questo nuovo regolamento non era stato emanato con l’obiettivo di “semplificare”?

Piero Nuciari

REGOLAMENTO (UE) 2017 – 625

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