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Sabato 13 novembre 2010 scatta l’obbligo di esposizione delle tabelle alcolemiche e del possesso dell’alcool-test per tutti i pubblici esercizi che chiudono dopo mezzanotte

L’obbligo, come si ricorderà, è stato previsto dalla legge  per la sicurezza stradale n. 120 del 29/07/2010, entrata in vigore la scorsa estate e riguarda tutti gli esercizi previsti dall’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le attività interessate sono: alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, ma anche bar, ristoranti, pizzerie, pub, enoteche o altri esercizi, in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, enti collettivi o circoli privati di qualunque specie in cui si svolge lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

La norma prevede che i titolari di tutti i pubblici esercizi che proseguono la propria attività  oltre  la  mezzanotte,  debbono mettere a disposizione dei clienti, presso l’uscita del locale,  un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico (alcol-test), al fine di  verificare  il proprio  stato di  idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol.

E’ bene precisare che l’obbligo riguarda TUTTI  i pubblici esercizi, compresi ristoranti e pizzerie, che chiudono dopo le ore 24,00.

Gli etilometri da utilizzare possono essere monouso (costo di uno o due euro cadauno), oppure elettronici, più o meno affidabili, ingombranti e costosi (da 50 a 6.000 euro).

E’ inoltre previsto l’obbligo di esporre  all’entrata,  all’interno  e  all’uscita  dei  locali, apposite  tabelle  informative  sugli  effetti  del  consumo  di  bevande  alcoliche  e superalcoliche.
I cartelli da esporre sono di due tipi, che vanno esposti assieme: il cartello con le tabelle alcolemiche e la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.
E’ da evidenziare che anche se il locale è dotato di una sola entrata/uscita, debbono essere esposti in tre posti differenti all’interno del locale stesso, ovvero all’ingresso, all’interno e all’uscita del  locale, dove deve essere anche tenuto a disposizione dei  clienti  che  lo  chiedano  il  “precursore”  per  l’alcol-test (etilometro).
E’ sanzionabile, secondo il Ministero, chi ne espone solo due coppie o addirittura una!

Nota:
E’ appena il caso di ricordare che il “Precursore” ha una mera funzione preventiva e cautelativa e che il test da parte dei clienti è facoltativo e non ha alcun valore probatorio per successivi controlli da parte delle forze dell’ordine.

La mancata esposizione delle tabelle (anche la presenza di una o due copie di tali tabelle invece delle tre previste dalla legge concreta la fattispecie della mancata esposizione) e la mancata messa a disposizione del precursore comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200

Una breve sintesi sulle disposizioni di contrasto all’alcool attualmente in vigore.

Dal 13 agosto 2010 con l’approvazione della legge n. 120/2010, in materia di sicurezza stradale, sono state apportate alcune disposizioni con la finalità di contrastare l’abuso di alcol.

La più importante è la modifica dell’art. 6, del D.L. 117/200, convertito nella L. 160/2007, che ha previsto il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche (quelle da 1,2° a 21°)  e super alcoliche (superiori a 21°)  dalle ore 3 alle ore 6 per tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive, stabilimenti balneari, etc.), per i locali che svolgono spettacoli e trattenimenti in qualsiasi  forma (discoteche), per i circoli con somministrazione e sulle aree pubbliche in occasione di sagre e fiere.

La nuova norma ha inoltre stabilito che i neopatentati (ovvero chi ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni) e i conducenti professionali non possono assolutamente bere alcool (guida con tasso zero di alcool).

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade (strade classificate tipo A), modificando l’art. 14 della L. n. 125/2001, ha vietato la vendita di bevande superalcoliche  (superiori a 21°) dalle 22 alle 6 del mattino,  la somministrazione di bevande superalcoliche (divieto permanente) e la  somministrazione di bevande alcoliche (da 1,2° a 21°) dalle ore 2 alle ore 6.

Attualmente la legge in vigore stabilisce il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori.

Il  nuovo codice della strada del 28 luglio 2010 ha  effettuato un giro di vite  nei confronti dei conducenti con meno di 21 anni, dei neopatentati (possessori di patente da meno di 3 anni) e dei conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E.

La norma ha infatti stabilito che per queste categorie è tassativamente vietato assumere alcool durante la guida, mentre per tutti gli altri automobilisti, resta ancora in vigore il limite alcolemico di 0,5 grammi/litro.

Piero Nuciari


Allegati:

In allegato le tabelle alcolemiche realizzate dalla CNA di Roma. Tabella 1  Tabella 2 Le tabelle realizzate dall’APPE (associazione provinciale dei pubblici esercizi di Padova)

Un indirizzo web dove poter acquistare etilometri

Tabelle in formato A3:  Tabella 1  Tabella 2

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