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Tanto tuonò che alla fine piovve: il parere del Ministero dell’Interno sulla competenza della PG agli accertamenti in materia di igiene degli alimenti

La notizia riportata in questo articolo, chiude (si spera definitivamente) la querelle con i Dirigenti delle ASL relativamente alla problematica sulla competenza della Polizia Municipale e della PG in genere, in materia di controlli sull’igiene alimentare.
Dalle statistiche del mio sito ho potuto constatare che il mio precedente approfondimento sull’autorità competente al controllo dell’igiene alimentare, pubblicato lo scorso 18 Ottobre, ha suscitato un discreto interesse sia positivo che negativo.

Ho infatti ricevuto parecchie email da parte di colleghi delle varie Forze dell’Ordine, sensibili alla problematica, ma anche qualcuna di protesta da parte di tecnici della prevenzione delle ASL, che hanno rimarcato, qualcuno addirittura fuori dalle comuni regole del confronto civile, la nostra incompetenza.

Tra i contatti “positivi” che ho ricevuto, il più gradito è stato quello del M.llo Magg. Roberto Barnabei, della Polizia Municipale di Teramo, che mi ha inviato un documento che io ritengo della massima importanza: un recentissimo parere del Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sulla problematica della competenza della PG  in materia di controlli sull’igiene degli alimenti.

Questo parere, a firma della Dott.ssa. Maria Forte, Dirigente dell’Ufficio Studi R.E.C., rivoluziona tutte le interpretazioni date fino ad ora sulla problematica dei regolamenti del “Pacchetto Igiene” e, soprattutto, del D.Lgs. n. 193/2007.

In pratica, secondo questo parere ufficiale, “gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative”.
Ma c’è di più.
L’art. 2 del Decreto legislativo n. 193/2007, che, come si ricorderà, stabilisce quali sono le Autorità competenti in materia di igiene alimentare, secondo il Direttore dell’Ufficio REC del Ministero dell’Interno, “non rappresenta norma speciale derogatoria dell’accennato principio generale sancito dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 689/1981, in quanto le <<Autorità competenti>> in esso indicate non sono competenti né per l’accertamento delle violazioni amministrative e tantomeno per la ricezione del rapporto ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981; si tratta piuttosto delle autorità, che ciascuno Stato membro dell’Unione europea è tenuto a individuare quali responsabili dei controlli ufficiali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti europei riguardanti la specifica materia (si confrontino a tal fine le <<definizioni>> contenute nei regolamenti n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004)”.

In pratica, secondo questo illustre parere, la P.G. può continuare a fare gli stessi controlli sull’igiene alimentare che faceva prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193/2007 e, dal punto di vista burocratico,  sembrerebbe che  i verbali relativi alle violazioni riscontrate  dovranno nuovamente essere inviati al Comune.

Un grazie sentito al M.llo Magg. Roberto Barnabei, della Polizia Municipale di Teramo.

Piero Nuciari

In allegato:

Il quesito e la risposta

                                                                            AL Ministero dell’Interno
Dipartimento dello Pubblica Sicurezza
Servizio  Polizia Amministrativo
Piazza del Viminale
ROMA

OGGETTO: Quesito inerente l’accertamento delle violazioni in materia igienico sanitaria, da parte degli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Dopo numerosi anni di controlli commerciali ed in materia igienico sanitaria, presso esercizi commerciali del settore alimentare e presso pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, questo Comando di Polizia Municipale, in seguito alla recente verbalizzazione di alcune violazioni al Regolamento CE 852/2004 ed al D.Lgs 193/2007 (omesso inoltro della DIA Sanitaria, carenze strutturali dei locali, omessa pulizia delle attrezzature, laboratori infestati da aracnidi in presenza di materie prime e semilavorati privi di protezione, omesso aggiornamento del manuale di autocontrollo basato sul sistema delI’HACCP), è stato tacciato di incompetenza a poter effettuare i controlli in argomento.

In particolare, appoggiando la tesi di uno studio legale, che ha inoltrato alcuni scritti difensivi, la Dirigente del SIAN della ASL di Teramo, sostiene che, ai sensi dell’art. 2 del citato D. Lgs. n. 193/2007, tali accertamenti competerebbero solo agli Ispettori Sanitari della A.S.L. od al N.A.S. dei Carabinieri.

Lo scrivente, invece, ritiene che, ai sensi dell’art. 13, 4° comma, della Legge 689/81, gli accertamenti di cui in narrativa siano di competenza di tutta la Polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive od esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni.
Se così non fosse, si potrebbe sostenere che non potremmo più intervenire anche in materia ambientale, perchè c’è il N.O.E., o nel rilevamento degli incidenti stradali, perché l’art. 12 del C.d.S. assegna la specialità di Polizia Stradale alla Polizia di Stato.

Prendendo come presupposto di incompetenza l’art. 2 del D.Lgs n. 193/2007, ritengo che sia stata fatta un pò di confusione tra autorità competente ed organo accertatore.

I verbali in argomento sono stati trasmessi, infatti, da questo organo accertatore, al Dirigente Comunale ed alla ASL, come autorità competente a ricevere il rapporto e come Ente che incamererà i proventi delle violazioni.

La predetta Dirigente del SIAN (a seguito di una nota dettagliata ed esplicativa di questo Comando, supportata da illustrazioni fotografiche dei locali controllati e dalla citazione di alcuni pareri in materia), anzichè adottare i provvedimenti di sua competenza, ha richiesto un parere al Direttore Generale della Sanità della Regione Abruzzo, esponendo il quesito di cui sopra con un’ampia disquisizione sulla propria tesi e citando solo lapidariamente l’art. 13 della Legge 689/81.

Anche il Dirigente Comunale ha chiesto un parere all’Ufficio Legale del Comune di Teramo.

Il Dirigente dell’Ufficio Avvocatura del Comune di Teramo in data 9/5/2009, con nota prot. n. 23123, rispondendo al quesito posto dal Dirigente del I° Settore, chiariva che “l’attribuzione di funzioni per l’applicazione dei regolamenti comunitari, prevista dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 193/2007, non esclude la competenza riconosciuta dall’art. 13 della Legge 689/81, in via generale, agli Agenti ed agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in ordine all’accertamento di illeciti amministrativi.

La qualità di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria spetta, rispettivamente, agli Agenti ed agli Ufficiali del Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale del Comune di appartenenza e per il tempo in cui sono in servizio, come desumibile con chiarezza, non solo dalla Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale (Art. 5, L. 65/1986), ma anche dall’art. 57 del C.P.P …. OMISSIS …

L’ultimo comma dell’art. 13 citato, nel far salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti, comporta la possibilità che detto potere sia attribuito, per effetto appunto di specifiche e speciali disposizioni di legge, a soggetti cui non è attribuito in via generale la qualità di agente o ufficiale di P.G. …. OMISSIS …”.

            La chiave di lettura del problema sollevato dalla A.S.L. sta, quindi, nella Legge  n. 689 del 24/11/1981, che sancisce, ai sensi dell’art. 13 – comma 4,  che gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Giudiziaria possono procedere, ispezionando luoghi diversi dalla privata dimora, all’accertamento delle violazioni ed al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Il Dirigente Regionale del Servizio Veterinari della ASL, rispondendo al quesito postogli dalla Dirigente del S.I.A.N. di Teramo, appoggiava la tesi di quest’ultima, citando, per giustificare la preteso incompetenza della Polizia Municipale in materia igienico-sanitaria, l’art. 2 del D.Lgs. n. 193 del 6/11/2007, che, in realtà parla di Autorità competenti.
Per Autorità competenti si intende quelle cui l’Organo accertatore deve inviare il rapporto di cui all’art. 17 della Legge 689/81, o di cui agli artt. 3 e 7 della Legge Regionale n. 47/84 o di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 507/1999, allegando il verbale redatto e gli estremi della notifica all’interessato.

La stessa Autorità competente (Sindaco o suo Delegato, A.S.L., ecc.) è quella che deve poi adottare i provvedimenti di cui all’art. 18 della stessa Legge n° 689/81.
Autorità competente a decidere che poi, in caso di controversia giudiziaria, va individuata ai sensi degli artt. 22 e 22/bis della Legge 689/81, tra il Giudice di Pace ed il Giudice Unico presso il Tribunale.

Quindi, sembrerebbe che la A.S.L. continui a confondere la figura dell’Autorità Competente con quella di Organo accertatore (questo individuato dall’art. 13 della Legge 689/81).

La Polizia Giudiziaria è un organo accertatore multidisciplinare, che, tra le molteplici attività d’istituto, deve avere conoscenza di Leggi Decreti e Regolamenti nelle più disparate materie (Edilizia, Urbanistica, Commercio, Ambiente, Polizia Stradale, Normative Comunitarie e nazionali in materia Igienico-Sanitaria, Codice Stradale, Codice Penale, TULPS, ecc.).

Qualora l’Agente o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, non valuti correttamente una determinata fattispecie che configuri eventuali violazioni a Leggi e Regolamenti, sta all’Autorità Competente entrare nel merito dell’accertamento e valutare, caso per caso, se vi siano elementi di fatto o ragioni di diritto tali da ritenere nullo o annullabile il verbale redatto e quindi infondata la relativa violazione accertata.

Quanto sopra è certamente legittimo, ma non si può, a priori, dire  sic et sipliciter che le violazioni riscontrate da questo Comando in materia Igienico-Sanitaria siano nulle per incompetenza dell’Organo Accertatore.

La Dirigente della A.S.L. in argomento ritiene nulli anche i verbali, redatti in seguito a controlli cartacei (che non richiedono particolari competenze), per omesso inoltro della D.I.A. sanitaria o per omesso aggiornamento del Manuale basato sul sistema delI’HACCP.

Tali controlli potrebbero essere necessari anche nel corso di un normale accertamento di Polizia Stradale, nel caso, ad esempio, di un veicolo (usato da un commerciante su aree pubbliche) sprovvisto di autorizzazione sanitaria per il trasporto di sostanze alimentari o inidoneo, perché non in grado di mantenere particolari condizioni di temperatura e/o di consentirne il controllo.

Se passasse questa tesi, nessun Agente o Ufficiale di P.G. di alcun corpo di Polizia potrebbe effettuare accertamenti nella materia di cui in narrativa.
Occorre, quindi, sgomberare con urgenza, il campo dai dubbi sollevati.

             Allo scopo di acquisire un parere autorevole sulla controversia, sottopongo il quesito alla Vostra cortese attenzione.

Distinti saluti.

Teramo, li 31 Marzo 2010

Il Sottufficiale di P.M.
M.llo Magg. A. Barnabei Roberto

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 MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO STUDI, RICERCHE E CONSULENZA

       Prot. n. 557/ST/201.600/S.12/                                              Roma, 26 Maggio  2010

       Rif. nota n.17933 del 31.03.10

      OGGETTO: Quesito inerente ai poteri di accertamenti delle violazioni in materia igienico sanitaria da parte degli appartenenti alla polizia municipale.

            AL COMUNE DI TERAMO
POLIZIA MUNICIPALE
Polizia Commerciale e Annona

           e, per conoscenza

           UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA,AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Si fa riferimento alla nota a margine distinta, con cui è stato chiesto il parere di questo Dipartimento in merito alla competenza degli appartenenti alla polizia municipale ad accertare le violazioni amministrative in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, e al riguardo si esprimono le seguenti valutazioni.

In base al combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 689 del 1981, che attribuisce agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione punita con sanzione amministrativa, e dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986, che riconosce al personale della polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 193 dei 2007, recante la << Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore>>, che al primo comma recita <<Ai fini dei regolamenti (CE) 852/2004, 353/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all’art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze>>, non rappresenta norma speciale derogatoria dell’accennato principio generale sancito dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 689 del 1981, in quanto le <<Autorità competenti>> in esso indicate non sono competenti né per l’accertamento delle violazioni amministrative e tantomeno per la ricezione del rapporto ex articolo 17 della legge n. 689 del 1981;
si tratta piuttosto delle autorità, che ciascuno Stato membro dell’Unione europea è tenuto a individuare quali responsabili dei controlli ufficiali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti europei riguardanti la specifica materia (si confrontino a tal fine le <<definizioni>> contenute nei regolamenti n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004).

                                                                            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
STUDI R.E.C
Maria Forte

Il parere originale in formato Pdf

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