A rischio il business dei chioschi mobili denominati “lemon bar”
Con la Risoluzione del 19/06/2006, prot. n. 0005666, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che la disciplina applicabile alla vendita ambulante di bevande da parte di un artigiano in possesso di un contratto di franchising di produzione, non è inquadrabile tra quelle artigianali.
In base alla suddetta risoluzione il locale ambulante a forma di limone, denominato “lemon bar”, non potrebbe più essere considerato un’attività artigianale, bensì un’attività di somministrazione rientrante nel disposto dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, con conseguenti obblighi aggiuntivi di carattere burocratico e professionale (requisiti professionali per la vendita alimentare e l’iscrizione al REC o a registri abilitanti) per coloro che materialmente effettuano la somministrazione delle bevande.
Il Lemon bar è un locale ambulante a forma di gigantesco limone che si muove su un carrello trainato da un’autovettura.
Una volta aperto si trasforma in un bar o meglio in un’attività artigianale di trasformazione gastronomica (bevande naturali al 100% a base di agrumi preparate fresche al momento), come recita la licenza. L’idea è del sig. Marco Lucchetta, imprenditore di 38 anni della provincia di Treviso, che durante un suo viaggio negli Stati Uniti è stato ispirato dai chioschi presenti sulle spiagge californiane. Dopo aver fatto realizzare in Italia il prototipo, è riuscito a farlo installare in un centro commerciale non senza una dura lotta burocratica durata addirittura tre anni.
Dopo questo primo successo ha poi pensato di dotarlo di ruote in modo da farlo diventare itinerante, per poterlo dislocare sulla spiaggia in estate, davanti alle discoteche d’inverno, oppure in prossimità di stadi e impianti sportivi.
Il passo successivo è stato il franchising.
Attualmente, in giro per l’Italia, ci sono circa 40 lemon bar (5 in Austria).
Le motivazioni del MinisteroIl parere negativo del Ministero è dovuto al fatto che le fasi di preparazione dei prodotti da somministrare, risulterebbero assolutamente semplificate e prive delle peculiarità tipiche dei cicli produttivi artigianali.
Nel caso di specie le bevande prodotte avrebbero quale unica caratteristica quella di essere il risultato di una preparazione istantanea ai fini del consumo immediato, ottenuta peraltro mediante l’utilizzo di una strumentazione che si presume essere per la maggior parte dei casi di tipo meccanico per questioni di igiene e di ottimizzazione del tempo (la situazione comunque non cambierebbe se lo spremiagrumi fosse di tipo manuale, come specificato).
Di conseguenza, pur riconoscendo che il prodotto finale posto in vendita non è venduto allo stesso stadio dell’acquisto, bensì trasformato, il procedimento di spremitura con aggiunta di altre sostanze, non è in grado di caratterizzare tale attività come una lavorazione di tipo artigianale.
A supporto della sua convinzione, il Direttore generale del Ministero ha poi precisato che la predetta attività, peraltro, viene quotidianamente svolta dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b), ossia i bar, in possesso dell’autorizzazione di cui alla Legge n. 287/91.
Le reazioni della Società Lemon bar
La risposta della Lemon bar, naturalmente, non si è fatta attendere.
Attraverso lo studio legale di fiducia, la Società ha provveduto ad inoltrare una diffida al Ministero contestandone la competenza in materia, sostenendo che “la titolarità e il potere di qualificare un’attività come artigiana ai sensi dell’art. 7 della legge n. 443/1985, spettano alla Commissione Provinciale dell’artigianato”. Nella diffida è stato inoltre eccepita l’interpretazione data dal Ministero circa la complessità del ciclo produttivo, non menzionata tra i requisiti nella Legge quadro 443/85, che all’art. 2 qualifica come imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
Per ultimo è stata anche contestata l’applicazione della disciplina della somministrazione citando proprio una recente risoluzione ministeriale, la n. 0005022 del 31 Maggio 2006, nella quale si stabilisce che “l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve intendersi come la vendita per il consumo sul posto, nei locali dell’esercizio o in aree aperte attrezzate a tale scopo…”, caratteristiche queste che non appartengono minimamente ai “Lemon Bar”.
Alla luce di quanto sopra, la società ha dichiarato, attraverso i propri portavoce, di essere intenzionata a dare battaglia, minacciando di ricorrere al TAR in via d’urgenza se il Ministero non farà marcia indietro in merito alla interpretazione della norma.
Piero Nuciari
Risoluzione del 19/06/2006 prot. n. 0005666
OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n.287.
SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE, IN FORMA ITINERANTE O SU POSTEGGIO, DI BEVANDE PRODOTTE ARTIGIANALMENTE DA UNA SOCIETA’
CHE SVOLGE L’ATTIVITÀ DI VENDITA MEDIANTE CONTRATTO DI AFFILIAZIONE CONFIGURATO COME “FRANCHISING DI PRODUZIONE”.
TESTO:
Si fa riferimento al parere richiesto da codesto Comune relativamente alla
disciplina applicabile all’attività di vendita di un piccolo imprenditore che, in qualità di
titolare di impresa artigiana, vende per asporto le bevande preparate su apposita
struttura-laboratorio mobile, montata su carrello.
Dette bevande naturali sono ottenute previa trasformazione di materie prime
e di derrate alimentari, con tecniche e trattamenti manuali e l’utilizzo di attrezzature e
strumentazioni elettromeccaniche a controllo manuale.
Nello specifico, le materie prime principalmente utilizzate sono gli agrumi,
quali limoni, arance, lime che vengono tagliati e da cui viene spremuto manualmente il
succo, raccolto in un bicchiere monouso e a-perdere, mescolato con procedura manuale
ad altri ingredienti, quali acqua minerale naturale sigillata, ghiaccio, zucchero ed
eventualmente con l’aggiunta di alcuni distillati e liquori di bassa gradazione per le
bevande a contenuto alcoolico (non oltre i 6 gradi alcoolici).
Detta attività, dunque, come già precisato, viene svolta, all’interno di un
laboratorio itinerante che opera in forma ambulante o su posteggio, eguagliabile,
secondo i titolari di impresa, a “locale di produzione”, facendo, pertanto, apparire
legittima l’esclusione evocata, prevista dall’art. 4, comma 2, punto f) del D.Lgs 114/98.
Su quanto sopra espresso, la scrivente ritiene di dover precisare come
segue.
Principalmente ritiene l’attività descritta non inquadrabile tra quelle di tipo
artigianale.
Le fasi di preparazione del prodotto da somministrare, infatti, risultano
assolutamente semplificate e prive delle peculiarità tipiche dei cicli produttivi artigianali.
Nel caso di specie, in realtà, le bevande prodotte hanno quale unica
caratteristica quella di essere il risultato di una preparazione istantanea ai fini del
consumo immediato, ottenuta peraltro mediante l’utilizzo di una strumentazione che si
presume essere per la maggior parte dei casi di tipo meccanico per questioni di igiene e
di ottimizzazione del tempo (la situazione comunque non cambierebbe se lo
spremiagrumi fosse di tipo manuale, come specificato).
Di conseguenza, pur riconoscendo che in tale circostanza si tratta di un
prodotto non venduto allo stesso stadio dell’acquisto, e quindi trasformato, la scrivente
non ritiene il procedimento di spremitura con aggiunta di altre sostanze, in grado di
caratterizzarlo come una lavorazione di tipo artigianale.
La predetta attività, peraltro, viene quotidianamente svolta dagli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b), ossia i bar, in possesso
dell’autorizzazione di cui alla Legge n. 287/91.
Non rileva a contrasto di quanto sostenuto dalla scrivente neanche la
circostanza, secondo cui le bevande somministrate sembrerebbero avere il pregio della
preparazione espressa e quindi senza necessità di ricorrere ad additivi per la
conservazione, in quanto, in concreto, nessuna differenza sostanziale emerge rispetto
alla spremuta di agrumi, alla centrifuga od al cocktail preparato ed offerto dagli esercizi di
somministrazione di tipologia b).
Quanto finora osservato, fa riferimento alla procedura necessaria per
ottenere il prodotto finito, senza alcun rimando alla disciplina.
Se, però, si va a considerare l’aspetto normativo della questione, essendo
assente, ad avviso della scrivente, l’elemento caratterizzante una produzione artigiana,
l’attività in discorso che, peraltro, è svolta mediante l’utilizzo di una struttura mobile, si
configura come attività di somministrazione su area pubblica, ai sensi dell’art. 28 del
decreto legislativo n. 114/98, per il quale, in base al disposto di cui al comma 7 del
predetto articolo, è necessaria anche l’iscrizione al REC.
Va rilevato, inoltre, che il rapporto di franchising esistente nel caso descritto,
non ha effetti sulla disciplina applicabile all’attività di commercio, nonché sulle relative
sanzioni da irrogare in caso di violazioni.
La presente è inviata anche alla Regione (..), la quale è pregata di
informare anche la scrivente su ogni eventuale determinazione contraria che intenda
assumere al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
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