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Accertamento tributi: il principio del contraddittorio non si applica

”[omissis]… La regolare costituzione del contraddittorio (audiatur et altera pars) è un principio fondamentale del processo tributario, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, che così recita:
“…
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti…”.

Il principio del contraddittorio esprime la garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa scaturisce, ossia senza aver avuto la possibilità di un’effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale.

Esso si sostanzia nella garanzia, riconosciuta alle parti, di esporre le proprie ragioni al giudice, così da poter influire sulla formazione del suo convincimento e, pertanto, sul provvedimento decisorio di cui subiranno gli effetti.

Esso soddisfa esigenze di eguaglianza e giustizia sostanziale e, nel contempo, si pone come valido strumento processuale inteso a favorire, mediante un’effettiva collaborazione tra le parti e il giudice, l’accertamento giurisdizionale della verità ovvero la cosiddetta giustezza del risultato finale del processo…[omissis] “

Questa esaustiva descrizione del principio del contraddittorio, ripresa dal sito della regione Piemonte, è stata inserita per introdurre la recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. Trib., 30/08/2006, n. 18836, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che tanto ha fatto discutere negli ultimi tempi gli addetti ai lavori.

In pratica la suprema Corte ha stabilito che è comunque legittimo l’avviso di accertamento notificato dal Comune ad un contribuente, per il caso di denuncia infedele o incompleta delle superfici tassabili, a seguito della nuova misurazione delle superfici dell’immobile posseduto, eseguita dai funzionari comunali anche senza la formale comunicazione del giorno di accesso che, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. n. 507 del 1993, il Comune deve dare con il preavviso di almeno cinque giorni.

Secondo la Cassazione la mancanza di formale comunicazione del giorno di accesso, prevista espressamente dall’art. 73 del D.Lgs. 507/93, è solo un vizio procedimentale NON SANZIONATO dalla predetta legge, visto anche che l’attività amministrativa di accertamento dei tributi, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele non è retta dal principio del contraddittorio.

                                                                                                    Piero Nuciari

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