NewsNovità legislative

Additivi per gli alimenti: le nuove regole della UE

gelati.jpg

La normativa attualmente in vigore definisce come «additivo alimentare»: “una qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti,
con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti
”.

Dal 20 luglio scorso, per i gelatai e per tutte le attività artigianali che usano addditivi alimentari contenenti i coloranti giallotartrazina (E 102), giallo di crinolina (E 104), giallo arancio (E 110), rosso carmisina (E 122), rosso Ponceau (E 124) e rosso allura (E 129), sono entrate in vigore le regole previste dall’art. 24 del regolamento CE n. 1333/2008, del 16 dicembre 2008; un regolamento che ha raggruppato in un solo atto legislativo tutti i tipi di additivi alimentari, inclusi i coloranti e gli edulcoranti, stabilendo norme chiare per il loro utilizzo al fine di assicurare una maggiore tutela della salute dei consumatori.

In base alla nuova norma, un additivo alimentare può essere ora autorizzato solo se vengono rispettate tre importanti condizioni:
1) non causare problemi di sicurezza per la salute;
2) impossibilità di essere sostituito con altre sostanze economicamente e tecnologicamente più sicure;
3) il suo impiego non induca in errore i consumatori (*).

(*) Nota
I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto o il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto, incluso il suo contenuto di frutta e verdura.

Cosa deve essere indicato in etichetta

In base alle disposizioni del nuovo regolamento europeo, nell’ipotesi di utilizzo di questi coloranti è previsto che in etichetta dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: “Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.

E’ da evidenziare che la dicitura dovrà essere riportata – insieme alla sigla o alle sigle degli eventuali coloranti utilizzati – sui supporti normalmente utilizzati per elencare gli ingredienti presenti nel prodotto e consultabili in gelateria da parte del consumatore, o sul cartello unico degli ingredienti, o sui cartellini segnagusto oppure nel libro degli ingredienti.

Per i contravventori si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. n. 109/92.

In sintesi

Per una maggiore chiarezza è bene precisare che il regolamento CE n. 1333/2008, del 16 dicembre 2008 NON VIETA l’uso degli  additivi sopra descritti, ma impone  ai gelatieri ( e attività artigianali affini) che utilizzano i prodotti contenenti i coloranti in oggetto, di riportare assieme agli ingredienti la frase sopra descritta.

Risultando tuttavia tale dicitura piuttosto “scomoda” dal punto di vista commerciale, visto che si ammette esplicitamente l’uso di sostanze non salutari, l’unica possibilità per coloro che volessero evitarla è di non utilizzare ingredienti e semilavorati che contengono tali additivi, affidandosi esclusivamente a prodotti contenenti coloranti naturali.
Riguardo ai semilavorati, prodotti prima del 20 luglio 2010 e non conformi all’art. 24 del Regolamento CE, è da dire che potranno ancora essere commercializzati dalla ditta produttrice fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Da evidenziare, infine, che dovrà essere utilizzata una particolare attenzione  al Termine Minimo di Conservazione, visto che questo risulterà più breve se l’alimentarista dovesse optare per i coloranti naturali, più soggetti a decadimento rispetto a quelli chimici.

Piero Nuciari

 

 

Allegato: Il Regolamento CE n. 1333/2008 in sintesi
(Fonte: www.veterinariaalimenti.marche.it)

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari .

Il Regolamento (CE) n. 1333/2008  è relativo agli additivi alimentari , il cui impiego già da tempo è armonizzato nella UE.

In questo ambito il nuovo atto  modifica solo in parte la legislazione vigente, prevedendo in particolare il trasferimento degli additivi già autorizzati e delle relative condizioni d’uso, negli allegati II e III dello stesso regolamento 1333/2008.

In attesa che tale trasferimento sia completato, continueranno ad applicarsi le disposizioni del Decreto 27 febbraio 1996 n.209 e successive modifiche.

Il Reg. 1333/2008  prevede che solamente gli additivi inclusi nell’Allegato II possano essere immessi sul mercato in quanto tali ed utilizzati negli alimenti, mentre solo quelli inclusi nell’Allegato III  potranno  essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi e negli aromatizzanti  alimentari.

L’allegato I  elenca invece  le categorie funzionali di additivi alimentari.

Le condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso sono definite all’art.6 mentre condizioni specifiche sono previste per gli edulcoranti ( art. 7) e per i coloranti (art.8 ).

La procedura per l’inclusione negli elenchi comunitari e per la modifica di tali elenchi  è quella dettata dal Reg. 1331/2008

Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:

•denominazione e numero E

•alimenti ai quali può essere aggiunto

•condizioni di impiego

•eventuali restrizioni alla vendita diretta ai consumatori finali

Le prescrizioni  da rispettare per l’etichettatura degli additivi alimentari  sono contenute  nel  Capo IV del  Regolamento n.1333/2008

Da sottolineare  alcuni nuovi adempimenti, nell’ambito dell’etichettatura, previsti per garantire una maggiore informazione ai consumatori, quali:

– dal 20 luglio 2010 gli alimenti che contengono i coloranti E102, E104, E 110, E 122, E124,E129 dovranno riportare in etichetta le informazioni addizionali previste nell’Allegato V del Reg.1333/2008  ( art. 24,31,35 ed Allegato V del Reg.1333/2008 )

– dal  20 gennaio 2011 i produttori di edulcoranti da tavola debbono informare i consumatori sul corretto uso dei loro prodotti. Essi potranno fornire tali informazioni   attraverso le etichette dei prodotti stessi, attraverso siti internet, mediante linee d’informazione destinate ai consumatori o nel punto vendita (art. 23e 35  del Reg.1333/2008)

Views: 776

Condividi
wpChatIcon
wpChatIcon