Adottato il decreto di attuazione della Legge 77/2011, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Con l’emanazione del decreto attuativo della Legge 77/2011, l’intera filiera della IV Gamma è chiamata a uniformarsi a una normativa che detta disposizioni di dettaglio su aspetti determinanti per la sicurezza e la qualità del fresco confezionato pronto al consumo.
La norma definisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, oltre a prevedere l’utilizzo obbligatorio di imballaggi ecocompatibili.
Nello specifico, il decreto prevede diciture obbligatorie e omogenee al fine di non lasciare adito a dubbi circa le modalità di impiego e di conservazione dopo l’apertura delle confezioni.
Da evidenziare è il contenuto dell’articolo 6, che prevede l’obbligo, in capo agli operatori del settore alimentare, di manteneri i prodotti ortofrutticoli di IV gamma ad una temperatura inferiore agli 8° C; inoltre viene prevista la possibilità di aggiungere alle confezioni prodotti di origine vegetale non freschi, fino al 40% del peso del prodotto finito.
Importante è anche il contenuto dell’articolo 8, che disciplina le informazioni da riportare in etichetta, in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. 109/92.
Queste sono le nuove diciture obbligatorie che debbono essere stampate sulle confezioni:
1) “prodotto lavato e pronto per il consumo” o “prodotto lavato e pronto da cuocere”;
2) le istruzioni per l’uso per i prodotti da cuocere;
3) “conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8° C”;
4) “ conservare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”.
E’ da evidenziare che quest’ultima informazione non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra.
Alcune considerazioni
Le insalate in busta, la quarta gamma, sono percepite dai consumatori come insalate allo stato naturale che hanno un servizio aggiunto, essendo lavate e confezionate.
Nonostante l’iniziale volontà del legislatore italiano di prevedere l’obbligo dell’etichettatura di origine, questa indicazione non è prevista nella norma a causa dell’Unione Europea, che si è opposta fermamente per non danneggiare gli interessi commerciali delle solite lobbies.
Ancora una volta la UE ha perso l’occasione per portare trasparenza sui mercati e per tranquillizzare i cittadini rispetto al fatto di non essere in balia delle multinazionali della triangolazione!
Inoltre, il mutuo riconoscimento previsto dall’articolo 10 del Decreto di attuazione, prevede che gli obblighi previsti dallo stesso non si applicano “ai prodotti alimentari di IV gamma legalmente fabbricati o commercializzati in uno stato membro dell’Unione Europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti”.
In pratica il consumatore italiano continuerà a trovare sui banchi frigo dei supermercati, alimenti della IV gamma con indicazioni diverse in base al Paese di provenienza.
A questo punto viene spontaneo chiedersi che senso abbia avuto emanare una legge del genere, considerato che, per motivi economici, nelle grandi strutture di vendita ogni giorno vengono commercializzate quantità sempre più grandi di alimenti di IV gamma stranieri, a discapito di quelli italiani.
…E’ difficile non pensare che nonostante i proclami dei nostri politici, alle attuali condizioni l’Italia non ci guadagni poi molto nello stare in Europa!
Piero Nuciari
Il testo del Decreto di attuazione
dm_prodotti_ortofrutticoli_iv_gamma_20_giugno_2014.pdf
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