Novità legislative

Affissioni abusive: la Finanziaria 2007 ha ripristinato la responsabilità solidale tra chi commissiona e chi affigge abusivamente i manifesti, originariamente prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Ai temerari che hanno avuto il coraggio di leggersi tutta la Finanziaria 2007, non sarà sicuramente sfuggito che il legislatore ha nuovamente introdotto, con il comma 157,  la responsabilità solidale tra chi affigge i manifesti abusivi e chi li commissiona (il soggetto che viene pubblicizzato), che la Finanziaria 2005 aveva eliminato.

Come si ricorderà la legge Finanziaria 2005 aveva previsto che nel caso in cui venissero accertate dagli organi preposti affissioni abusive recanti la pubblicità a favore di Associazioni, Partiti Politici, Sindacati, enti, etc, questi non potevano essere considerati obbligati in solido per la sanzione (e quindi corresponsabili) ad eccezione di chi veniva materialmente sorpreso ad affiggere abusivamente i manifesti.

All’epoca la norma fece scalpore visto che venne considerata da molti come un abuso da parte dei partiti politici di tutto l’arco costituzionale che nelle Amministrative del 2004  avevano letteralmente tappezzato le principali città italiane. Sicuramente in molti ricorderanno i servizi girati a Roma da Striscia la Notizia, che per prima denunciò lo scempio causato dalle affissioni selvagge lungo le principali vie della capitale.

La Finanziaria 2007, oltre a ripristinare la norma precedentemente abrogata, ha addirittura disposto (giustamente, diciamo noi!) che d’ora in poi chi violerà la legge oltre al pagamento delle sanzioni dovrà farsi carico anche delle spese della defissione; inoltre è previsto che gli enti locali potranno conferire i poteri di accertamento e di sanzione anche a dipendenti dell’ente stesso o a soggetti affidatari.

Nota
Con l’inserimento dell’art. 20.1 nel D.Lgs 507/93 da parte della Finanziaria 2007, subiscono una tacita abrogazione, perché in contrasto, anche i commi 13-quater e 13 quinquies dell’articolo
 23 del C.d.S (non  citato dalla Finanziaria 2007) che si riportano di seguito:

” 13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge

13 quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. “

                                                                                                      Piero Nuciari

Di seguito si allegano i commi della Finanziaria 2007 che riguardano le Pubbliche affissioni
(a parte è possibile scaricare il D.Lgs. 507/93 con evidenziate in rosso le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007)

Legge 27 Dicembre 2006 numero 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)”

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006 – supplemento ordinario N.244)

 
(omissis)

Comma: 157. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».
(omissis)

Comma: 176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.   Comma: 177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Comma: 178. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
(omissis)

 

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