Annona: il 48,2% dei banchi di pesce presenti nei mercati del nostro Paese non è in regola

Secondo il Movimento Difesa del Cittadino (MDC), solo 2 regioni su 10 hanno punti vendita con tutte le etichette regolari. Le regioni dove è maggiormente rispettata la normativa sull’etichettatura  sono la Liguria e Umbria; la Campania è il fanalino di coda.

In base ai comunicati stampa apparsi recentemente in internet, a firma dell’ MDC, “in Italia, il 48,2% dei banchi di pesce non è in regola con l’etichettatura dei prodotti ittici,  il 57,4% dei banchi di pesce indica il metodo di produzione, il 62,3% dà indicazione della zona di cattura o di allevamento, mentre l’informazione più diffusa è quella relativa alla denominazione commerciale della specie (riportata dall’85,8% del campione). Solo 2 regioni sulle 10 esaminate hanno banchi di pesce con tutte le etichette in regola”.

Nota
In questa ultima indagine, il Movimento Difesa del Cittadino ha esaminato 162 banchi di pesce, dislocati in 56 mercati di 10 regioni.

Le regioni dove il 100% dei banchi esaminati sono risultati in regola, sono la Ligurie e l’Umbria.
La Liguria in particolare ha riconfermato il  primato della precedente rilevazione che l’aveva vista classificarsi al primo posto, insieme alla Basilicata, per il rispetto della  normativa sull’etichettatura del pesce.

Il fanalino di coda di questa indagine, è risultata la regione Campania, dove solo il 14,3% dei banchi è risultato in regola e dove non viene rispettato nemmeno l’obbligo di indicare la denominazione commerciale della specie (in regola solo il 64% dei banchi).
Altre regioni da menzionare per il basso punteggio ottenuto, sono il Lazio (con appena il 23,4% di banchi in regola) e la Sicilia (con il 44,4%).

Perché il rispetto della normativa sull’etichettatura è importante.

Come i colleghi sapranno, questo genere di controlli è importante perché tutela la salute dei cittadini.
Non è raro, infatti, trovare sui banchi dei nostri mercati, commercianti disonesti che tentano di mimetizzare tra i prodotti freschi anche calamari tossici tailandesi,  vongole pescate in acque inquinate, pesce scongelato spacciato per fresco, etc.
Anche alla casalinga più scaltra sarà sicuramente capitato di recarsi sui banchi di una pescheria per acquistare pesce fresco, convinta di comprare un prodotto pescato il giorno prima o durante la notte nell’Adriatico o nel Tirreno, riportando però a casa spigole e orate dalla Grecia, totani
dell’Oceano Pacifico, razze dell’Australia, gamberi e scampi dalla Turchia e da Malta, cozze spagnole, nordafricane o cilene.
Secondo il ” Rapporto su sicurezza alimentare e prodotti ittici in Italia” redatto dalla Rete
Salute&Gusto del Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con Legambiente,
il rischio più grande che si corre sui banchi delle pescherie italiane, è quello di acquistare pesce al metallo pesante, trote affette da setticemia batterica curate con farmaci cancerogeni (circostanza accertata in due allevamenti ubicati a Brescia e a Treviso, dove, per curare il pesce malato, venivano utilizzate sostanze farmacologiche cancerogene, proibite dal 1996), pesce congelato o conservato in salamoia venduto o servito in ristorante come pesce italiano fresco, tonno al cadmio, bottarga infestata da parassiti e insetti (fatto recentemente accertato in uno stabilimento ittico di Genova), pesce cinese venduto come “novellame di sarda” italiano, etc.
Inoltre, soprattutto nei periodi estivi, risulta alquanto preoccupante il fenomeno del pesce all’acqua pazza” (vendita fuorilegge di frutti di mare “rinfrescati” in bacinelle d’acqua di dubbia provenienza), che negli ultimi mesi del 2004, come si ricorderà,  si manifestò in maniera allarmante in Campania, divenendo in alcuni casi una vera e propria emergenza sanitaria, per tutti i casi di epatite A segnalati e raccolti dall’Asl Napoli.
 
Considerato che la gran parte delle famiglie italiane, in base alle statistiche, mangia pesce una volta a settimana, acquistandolo prevalentemente in pescheria (61,9%), risulta importante che durante i controlli commerciali e igienico annonari, anche la Polizia Municipale si adoperi affinchè venga garantito il rispetto della normativa sulle indicazioni da dare ai consumatori.

Oltre al cartello obbligatorio sulla provenienza del pesce, è importante anche operare al fine di verificare la freschezza del pesce posto in vendita.
In genere gli esperti riescono a capire la freschezza di un pesce da 5 fattori:
1) l’occhio,  che deve essere sporgente con la pupilla nera e la cornea trasparente;
2) l’odore , che deve profumare (e non maleodorare) di mare;
3) il corpo, che deve apparire rigido, con il colore della pelle brillante;
4) le squame, che devono essere molto aderenti;
5) le branchie che devono essere di un rosso (o rosa) vivo.
Nel caso in cui gli operatori addetti non si sentissero capaci di giudicare la merce posta in vendita mediante i parametri sopra elencati, esiste un sistema molto più semplice per capire la freschezza di un pesce, citato 30/40 anni fa sui testi universitari di veterinaria ( e poi caduto nel dimenticatoio): il metodo denominato “del cristallino”.

In pratica occorre chiedere al pescivendolo di sezionare l’occhio di un pesce e di estrarre il cristallino. Se risulta trasparente vuol dire che il pesce è freschissimo, se è opaco è di 2-3 giorni, se invece è scuro, vuol dire che il pesce posto in vendita è congelato.

 

Nota curiosa
Anche per il pesce, come per le uova, sono previste le categorie di freschezza. Il Regolamento CE n. 2406/1996 ha reso infatti obbligatoria l’etichettatura di freschezza, suddividendo il pesce nelle categorie “extra”, “A” e “B”. Questo regolamento, anche se in Italia è ignorato perché (molto probabilmente) non prevede sanzioni, stabilisce che “la categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un’altezza minima di 5 centimetri, su etichette apposte sulle partite”. Sono escluse le piccole partite di pesce vendute direttamente dal pescatore al consumatore finale.

 

Un piccolo cenno sulla normativa in vigore.

Come si ricorderà, con l’entrata in vigore del decreto 27 marzo 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Governo Italiano ha recepito il Regolamento (CE) 2065/2001 che a sua volta stabilisce  le modalità di applicazione di un altro regolamento (CE), il n. 104/2000, relativo all’informazione  dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacultura.
In pratica, dall’11 aprile 2002, in Italia è obbligatorio etichettare i prodotti ittici, oltre con quanto previsto dal D.Lgs. n. 109/92, anche con le seguenti informazioni:
1) denominazione commerciale;
2) il metodo di produzione ( per esempio: “prodotto della pesca”, oppure “prodotto della pesca in acque dolci”, oppure “prodotto di acquacoltura”);
3) la zona di cattura (come definita dall’art. 5 del Regolamento CE n. 2065/2001).
E’ da segnalare che il Ministero Politiche Agricole ha specificato con la circolare n. 1329/2002 del 27 maggio 2002, l’obbligatorietà che il pesce esposto debba essere accompagnato da un’etichetta contenente i dati sopra descritti.
La circolare riporta le istruzioni pratiche per la compilazione dell’etichetta, e riguarda tutti i prodotti immessi sul mercato.
Nella stessa viene specificato che le denominazioni commerciali dei prodotti ittici saranno incluse in una banca dati consultabile dagli operatori commerciali. Circa il metodo di produzione è facoltativo per il venditore  aggiungere la dicitura “prodotto di acquacultura”, ma è obbligatorio evidenziare  se il pesce è stato allevato o catturato in mare. La descrizione del metodo di produzione può essere omessa solo in quei casi in cui non vi siano dubbi sulla provenienza del pesce dalla pesca in mare (per esempio: sardine, acciughe e sgombri).

Circa la zona di produzione, l’etichetta deve riportare l’indicazione secondo una tabella allegata
( Mar Mediterraneo, Mar Nero, Oceano Indiano, etc.).

Questa che segue è la tabella ufficiale delle zone di cattura:

Zone FAO n° 21

Atlantico nord-occidentale

Zone FAO n° 27

Atlantico nord-orientale

Zone FAO n° 27 IIId

Mar Baltico

Zone FAO n° 31

Atlantico centro-occidentale

Zone FAO n° 34

Atlantico centro-orientale

Zone FAO n° 41

Atlantico sud-occidentale

Zone FAO n° 47

Atlantico sud-orientale

Zone FAO n° 37.1, 37.2 e 37.3

Mar Mediterraneo

Zone FAO n° 37.4

Mar Nero

Zone FAO n° 51 e 57

Oceano Indiano

Zone FAO n° 61, 67, 71, 77, 81 e 87

Oceano Pacifico

Zone FAO n° 48, 58 e 88

Antartico

In conclusione
La Commissione Europea, imponendo gli obblighi di informazione ai consumatori attraverso le etichette, ha voluto mettere l’acquirente in condizioni ottimali per fare una scelta consapevole.

Inoltre, conoscere la provenienza geografica, il metodo di produzione e la tipologia di cattura, sono elementi fondamentali non solo per quanto riguarda la sicurezza alimentare, ma anche per una giusta valutazione del prezzo di vendita.
Alla luce di tutto ciò, appare quindi importante operare uno stretto controllo nel settore, verificando durante i sopralluoghi il rispetto dell’obbligo di etichettatura, stabilito dal Decreto 27 marzo 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal D.Lgs n. 109/92 e  dal recente Codice del consumo.

                                                                                                     Piero Nuciari

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