Novità legislative

Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che integra la normativa di recepimento della direttiva 2004/22 in materia di strumenti di misura, per dare la possibilità agli allevatori di continuare ad effettuare la vendita di latte sfuso direttamente dall’azienda al consumatore tramite i distributori automatici.

L’intervento è stato reso necessario al fine di escludere dalla necessità di considerare rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura,   i distributori automatici del latte, per la natura propria di tale alimento, suscettibile di variazioni fisiche e meccaniche, e per le caratteristiche tecniche dei dispositivi di dosaggio.

Il provvedimento prevede l’introduzione di uno specifico articolo  che esclude i distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità dalle procedure di valutazione di conformità, dall’apposizione delle marcature e dai controlli previsti dal decreto 22/2007.

L’esclusione in esame è consentita dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in oggetto, a mente del quale gli Stati membri possono escludere l’utilizzo di strumenti di misura elencati nell’articolo 1 della medesima per le funzioni di misurazione elencate nell’articolo 2, paragrafo 1 della stessa, dandone comunicazione alla Commissione Europea.

La motivazione che ha consentito al Governo italiano di trovare questo escamotage, che ha salvato parecchi distributori sparsi a livello nazionale, risiede nella particolare natura del prodotto: “ il latte è un alimento vivo (in natura viene prodotto per le esigenze alimentari dei cuccioli dei mammiferi e come tale cambia continuamente secondo le loro esigenze in base alle stagioni, alle temperature e all’alimentazione) e non esistono strumenti tanto sensibili, in grado di variare automaticamente i parametri di misurazione in base alle caratteristiche chimiche del latte (grasso, proteine, cellule somatiche, lattosio), che determinano variazioni fisiche e meccaniche.”

Peraltro è da aggiungere che distributori simili, utilizzati in Paesi appartenenti all’Unione Europea, non sono assoggettati a disciplina metrologica, ma a regole di controllo amministrative.

A tale riguardo si evidenzia che nel testo proposto viene comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare e viene inoltre previsto che i distributori in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente.

Ne avevamo parlato in un precedente articolo: con il superamento degli ostacoli burocratici alla diffusione dei distributori di latte alla spina appena munto si favorisce la diffusione di un sistema di vendita diretta che offre un prodotto genuino, di alta qualità e con prezzi inferiori fino al 40 per cento a quelli di mercato.
Con i tempi che corrono, il provvedimento viene in auto alle famiglie, consentendo un consistente risparmio, e ai  coltivatori che possono vendere il loro prodotti a prezzo più vantaggioso rispetto a quello pagato dalla grande distribuzione.

Nota
Si veda l’esperienza dei farmer markets, gli ormai famosi centri commerciali dei produttori organizzati dalla Coldiretti in campo nazionale, dove si arriva a risparmiare fino al 60% rispetto ai prezzi della grande distribuzione.

Nei distributori è possibile infatti acquistare “latte crudo” ottenuto direttamente dalla mungitura – al prezzo del produttore – e non trattato termicamente, a differenza sia del latte fresco pastorizzato che di quello a lunga conservazione (UHT).

E’ possibile acquistare il latte fresco recandosi al distributore con una bottiglia da un litro, riutilizzabile, che viene riempita di latte appena munto dopo aver inserito l’importo nella macchinetta distributrice, con un risparmio, dicevamo, che può arrivare fino al 40 per cento rispetto al normale prezzo del latte fresco venduto  nei supermercati.

Peraltro a questo risparmio si aggiunge il riutilizzo del contenitore e quindi, a conti fatti,  un ulteriore consistente risparmio nello smaltimento dei rifiuti!

  

                                                                                                     Piero Nuciari
 Lo schema di decreto legislativo, non ancora pubblicato, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed in particolare l’articolo 2, paragrafo 2;Vista la legge 18 aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2004 ed in particolare l’articolo 1, comma 5, che prevede la facoltà del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché  l’allegato B;Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;            Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del        ;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del    ;Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali; EMANAil seguente decreto legislativo

 

Art. 1

(Disposizioni in materia di controlli metrologici)

 

1.                           Dopo l’articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 è inserito il seguente:

“Art. 22-bis(Esclusioni dal campo di applicazione)

1.                          Al fine di favorire la possibilità per consumatori di acquistare latte sfuso in quantità predeterminate, avvalendosi di propri recipienti, i distributori automatici per la vendita di latte sfuso in piccole quantità predeterminate al consumatore munito di adeguato recipiente sono esonerati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE, dalle procedure di valutazione di conformità, dall’apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall’articolo 14 del presente decreto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 1.

2.                          I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:

a)                                                  l’iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;

b)                                                 deve essere indicata la ragione sociale dell’esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d’uso;

c)                                                  l’esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza”.

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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