Attività di acconciatura – affitto di poltrona – Secondo il Ministero gli strumenti e le attrezzature debbono essere distinti
Sicuramente ci pensiamo poco, ma ogni volta che ci rechiamo dal barbiere o dal parrucchiere, possiamo correre dei rischi per la nostra salute.
Lo stesso pettine o la stessa spazzola che passa sulla testa di tutti, il rasoio, spesso lo stesso per tutti, tenuto dopo l’uso immerso in un contenitore riempito di alcool nell’illusione che in questo modo possano essere eliminati i batteri, lo stick emostatico che una volta usato viene sciacquato nel lavandino e poi rimesso a posto, il rasoio elettrico con il quale nella “ripulita finale” si tolgono i peli dalle orecchie e dal naso, magari anche di chi ha il raffreddore, etc.
Tutte “procedure sbagliate” ma comuni al 95% degli acconciatori.
I controlli in questo settore sono praticamente assenti e il consumatore, a volte, si ritrova con problemi al cuoio capelluto se non peggio.
Purtroppo il rischio è concreto e, potenzialmente, si possono contrarre malattie infettive come epatite, hiv, tetano, etc.
Naturalmente debbono crearsi le condizioni per il contagio. Se un cliente malato di epatite ha una escoriazione o ferita sulla cute e il pettine non viene disinfettato, il cliente successivo, magari anche lui con qualche escoriazione o ferita sul cuoio capelluto, entrando in contatto, rischia di prendersi il virus. In pratica devono crearsi le condizioni affinchè il sangue del soggetto malato entri in contatto con quello della persona sana.
Sono situazioni rare ma che potrebbero comunque verificarsi.
Meno raro, invece, è il rischio di pediculosi (l’infestazione del cuoio capelluto causata dai pidocchi), scabbia, micosi, verruche, impetigine, causati dall’uso promiscuo di spazzole, pettini, etc.
Per tentare di limitare queste problematiche, il 9 Giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un parere rispondendo ad un quesito relativo alla fattispecie dell’affitto di poltrona, volto a conoscere <<se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell’attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)>>.
Come è noto, lo strumento dell’affitto di poltrona configura un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.
Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato, il Ministero ha richiamato quanto già rilevato in una precedente circolare del 31 gennaio 2014, Prot. 16361, e precisamente che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona».
Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi – conclude il Ministero – che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell’affitto di poltrona “non possa che costituire l’indicazione da parte di questa Amministrazione circa l’auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra cennate, della soluzione proposta”.
Una considerazione
Anche se dal punto di vista teorico il parere del Ministero potrebbe essere condivisibile, dal punto di vista pratico è da evidenziare che, come ammette lo stesso Ministero, su questa problematica non esistono allo stato attuale normative che prevedano obblighi in tal senso.
Tutto viene demandato quindi alla buona volontà dell’acconciatore e ai rari regolamenti comunali disciplinanti il settore.
Prima dei pareri vale comunque per tutti il principio di legalità previsto dall’articolo 1 della Legge n. 689/81: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”
Piero Nuciari
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