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Bed and Breakfast: cosa sono, le regole e le sanzioni

Alcuni visitatori del blog nell’ultimo mese mi hanno scritto chiedendomi un approfondimento sui Bed and Breakfast, argomento poco trattato in internet.
Approfittando del fatto che da quando si è insediato il Governo Letta, a livello normativo è “calma piatta”, ovvero che gli argomenti riguardanti commercio, annona e igiene alimentare, che eravamo abituati a trattare, sono divenuti oramai “merce rara”, a causa di questi politici nullafacenti capaci solo di autoreferenziarsi attraverso i media di regime, mi sono deciso di condividere il materiale e le informazioni in mio possesso sui B&B, le attività che tra qualche anno caratterizzeranno la nostra economia, perché consentiranno a chi ha mezzi economici ridotti, di fare turismo a poco prezzo.


Cosa sono
Le varie norme regionali definiscono i B&B come attività ricettive a conduzione familiare.
Sono quindi privati che avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.
Sono considerati generalmente più economici delle altre forme di alloggio turistico come hotel o residence, e più cari rispetto agli ostelli o campeggi.
Per aprire un B&B occorre prima di tutto consultare la propria legge regionale.
E’ da evidenziare che tutte le leggi regionali fanno riferimento alla legge 29/03/2001, n. 135 (Riforma della legge nazionale del turismo) recentemente abrogata e inglobata nel D.Lgs. 23/05/2011 n.79 meglio conosciuto come Codice del Turismo).

Cosa occorre per aprire un B&B
Attualmente quasi tutte le regioni italiane hanno legiferato la propria normativa sui B&B.
Una volta consultata la propria legge regionale, occorre collegarsi con lo sportello SUAP del comune di pertinenza per ritirare la modulistica della SCIA.
Occorre tener presente che a differenza della vecchia DIA, con la SCIA l’apertura delle struttura ricettiva è immediata.
E’ da evidenziare che gli allegati alla SCIA variano da regione a regione (contratto di proprietà o di affitto, polizza assicurazione responsabilità civile a favore dei clienti, planimetria, etc.).
Le incombenze successive riguardano l’avvio delle pratiche gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici (per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di PS).
Tutte le regioni chiedono che gli immobili utilizzati per il B&B siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni, prevedendo dei requisiti minimi per le stanze (superficie minima rapportata ai posti letto).
Una regola comune per tutti coloro che desiderano aprire un B&B, è che gli ospiti debbono poter accedere alla propria stanza  senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti.
I bagni debbono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio con presa di corrente, lavabo, water, etc) e almeno un bagno dovrà essere ad uso esclusivo degli ospiti quando viene superato un certo numero di camere o posti letto.
La pulizia dei locali di norma è quotidiana, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa (una/due volte alla settimana) e ad ogni cambio dell’ospite.

Numero di camere consentite
Sono consentite da 3 a 6 camere, in base alla normativa della propria regione, debitamente arredate per un massimo di 6/20 posti letto.
Tra regione e regione, la differenza è abbastanza consistente.
Per fare qualche esempio:
Abruzzo max 4 camere per 10 posti letto;
Basilicata max 4/6 camere per 8/12 posti letto;
Campania max 3 camere per 6 posti letto;
Marche max 3 camere per 6 posti letto;
Toscana max 6 camere per 12 posti letto:
Sicilia max 5 camere per 20 posti letto.
Oltre al limite delle camere utilizzabili vi è anche il divieto di permanenza consecutiva che può variare dai 30 gg consecutivi delle Marche ai 90 gg. consecutivi del Lazio.
In genere il periodo può essere rinnovato dopo una pausa media di 5 gg. (in base alle disposizioni della propria regione)  per rispettare il carattere saltuario dell’attività al fine di evitare l’apertura della Partita IVA.
Nella maggior parte delle Regioni, infatti, l’attività non viene considerata d’impresa, quindi non è necessario possedere Partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
I proventi dell’attività vengono tassati come “redditi diversi” derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.
Occorre quindi un bollettario per quietanzare l’incasso dei singoli corrispettivi.

Nota
Le seguenti informazioni provengono da “Il Sole24Ore” del 22/04/13:
” [omissis]…Sull’esclusione della soggettività imprenditoriale (con partita IVA) si era già espressa l’Amministrazione Finanziaria con le risoluzioni: 180/E/1998 e 155/E/2000).

…E’ da evidenziare che se nel corso dell’anno risulta verificato il parametro della discontinuità dell’erogazione delle prestazioni, il contribuente è esonerato dall’attivazione della partita IVA e da registri, libri contabili, etc.
…Fiscalmente occorrerà solo dichiarare i proventi come “redditi diversi” (lettera i,comma 1, art. 67, Tuir)…[omissis]”.

I requisiti richiesti per l’apertura di un B&B
Analizzando le varie normative regionali, i requisiti minimi per l’apertura sono:
-14 mq per la camera doppia;
– 8 mq per la singola;
– conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie;
– residenza (o domicilio) del titolare del B&B presso la struttura (o nelle vicinanze).

Riguardo al servizio offerto, è da dire che in genere la prima colazione è sempre compresa ma le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse.
In genere possono essere serviti prodotti senza manipolazione (al massimo solo riscaldati).
Il divieto di manipolazione è limitato al gestore (in assenza di autorizzazione igienico-sanitarie) ma nulla vieta di acquistare e servire alimenti manipolati da chi è in regola con le autorizzazioni sanitarie.


L’AFFITTACAMERE – IL B&B PROFESSIONALE

L’affittacamere è praticamente un B&B gestito in forma di impresa ma senza le limitazioni imposte dalla Legge per questo genere di attività.
L’affittacamere può infatti offrire fino a 6 camere senza limitazioni al numero di posti letto e temporali.

Per l’apertura di questa “versione” più evoluta del B&B, occorre una SCIA, da inviare per via telematica al SUAP del comune sede dell’attività, oltre all’iscrizione al registro delle Imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.

La problematica del canone RAI
Secondo la RAI, gli affittacamere e i B&B rientrano nelle categorie “commerciali” che debbono pagare il canone “speciale”, riservato a chi detiene apparecchi “a fine di lucro”.
A supportare la tesi della RAI, che non esiste deroga per i B&B, è la nota del Ministero delle Comunicazioni del 19/11/2004, n. 0020677, che ha confermato l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.
In base a tale nota, però, è possibile dedurre che:
1) i B&B, con o senza partita IVA che detengono televisori nella propria abitazione ma NON nei luoghi destinati all’attività ricettiva (quindi non nelle camere destinate agli ospiti, né nei locali comuni come la stanza della colazione), non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario.
2) I B&B, con o senza partita IVA, che detengono televisori nelle proprie abitazioni in locali che permettono la visione anche ai clienti dovranno pagare il canone speciale come B&B.
3) I B&B, con o senza partita IVA che detengono televisori sia in locali destinati agli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia, dovranno pagare sia il canone speciale che quello ordinario.

La problematica del canone SIAE
Per vedere se vi è l’obbligo o meno di pagare la tassa SIAE, occorre far riferimento all’art. 108, comma 1°, del TULPS (L. 773/1931) il quale stabilisce che: “Non si può esercitare l’industria di affittacamere o appartamenti ammobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all’Autorità locale di PS”.

Come tutti sapranno il B&B è stato recentemente introdotto nel Codice del Turismo come forma di ricettività extra alberghiera e, per questo, rientra nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” di cui al predetto comma 1°, dell’art. 108 Tulps.
Per quanto sopra è da considerarsi come pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58, della L. 633/41 (Legge SIAE).

Ma vediamo ora quando è esente dal pagamento della tassa SIAE…

…la motivazione legale…
”…Anche se il 1° comma dell’art. 108 del TULPS è stato successivamente abrogato dal DPR n. 311/2001 (limitatamente alla previsione della necessaria dichiarazione all’Autorità di PS), non viene meno, comunque, la qualifica di pubblico esercizio, visto che questa attività è sottoposta ad altre norme del TULPS (es: comunicazione all’Autorità di PS dei nominativi degli alloggiati entro 24 ore).
In quanto pubblico esercizio, quindi, rientra nell’applicazione della L. 633/1941 (Legge SIAE)”.

Ma anche per questa tassa vale il ragionamento fatto con il canone RAI…

–   I B&B, con o senza partita IVA, che detengono televisori nella propria abitazione ma NON nei luoghi destinati all’attività ricettiva (camere o stanza della colazione), non devono pagare i diritti siae.

–   Se i televisori vengono detenuti in locali che permettono la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali promiscui) devono pagare i diritti SIAE.

Gli affittacamere che detengono uno o più televisori devono pagare i diritti SIAE

I prezzi praticati
Tutte le normative regionali prevedono che i prezzi applicati devono essere comunicati all’ente indicato dalla regione ed essere esposti all’interno della struttura.

Le sanzioni
Le varie leggi regionali che disciplinano la materia prevedono importi che a volte variano da regione a regione, in maniera sensibile.
Sono previste sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività, per il superamento della capacità ricettiva consentita, per l’applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati e per l’omessa esposizione delle informazioni obbligatorie (tabella dei prezzi, copia Scia, eventuale marchio regionale o classificazione assegnata).
Per fare un esempio, l’esercizio abusivo dell’attività è punito in Campania con una sanzione di 3000 euro, con 2000 euro in Liguria e con euro 416,46 in Molise.

La comunicazione delle persone alloggiate all’Autorità di PS: valgono le stesse regole degli alberghi e delle pensioni.

Il Decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013, avente come oggetto “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” – ha stabilito che dal 18 gennaio 2013 i gestori delle strutture ricettive dovranno trasmettere alle Questure territoriali competenti le generalità delle persone alloggiate (art. 109, del R.D. n. 773/1931 TULPS), entro 24 ore successive all’arrivo delle persone e, comunque, per soggiorni inferiori alle 24 ore,  all’arrivo delle stesse, con mezzi informatici o telematici oppure, in casi particolari, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

Una considerazione
Da qualche anno a questa parte, complice la crisi economica, i B&B stanno spuntando come funghi su tutto il territorio nazionale.
Sarebbe un errore guardare queste attività in termini concorrenziali rispetto al tradizionale modello di ricettività: si tratta, invece, di un segmento complementare, rispetto a quelli alberghiero ed extralberghiero, diverso grazie alle sue caratteristiche e valori essenzialmente immateriali costituito dall’esperienza di condivisione che il turista ha la possibilità di vivere.
Secondo autorevoli esperti nel campo turistico, in un prossimo futuro, complice la crisi economica, queste attività sono destinate a divenire un elemento trainante della nostra economia turistica, …sempre che i nostri “bravi” politici, in continua ricerca di nuove entrate, non si mettano di mezzo!

Piero Nuciari

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