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Ben venga il confronto, se costruttivo.

In data 19 Febbraio, il Dott. Lotito ha replicato all’articolo pubblicato sul mio blog e sul sito nazionale del Sulpm (www.sulpm.net).
Premetto che, con il titolo  “…cari colleghi… vi siete presi una cantonata. Ora vi spiego perché…” , non avevo alcuna intenzione di offendere nessuno, ma mi premeva fare chiarezza su una problematica delicata trattata – nell’articolo di
www.infocds.it – a mio avviso in maniera poco approfondita e dunque  capace  di creare confusione negli operatori.

Ritengo assolutamente necessario ed utile, pertanto, offrire nuovamente il mio contributo allo scopo di suggerire spunti per il ragionamento, partendo proprio dalle esternazioni del Dott. Lotito.

Il Dott. Lotito scrive:

            “Mi riferisco alla vivace contestazione da parte del Signor Piero Nuciari  – SULPM Marche – circa il contenuto dell’articolo, relativo all’oggetto, da me redatto ed apparso sulla pubblicazione on line infocds.it.

                Respingo le espressioni assolutamente fuori luogo dal predetto usate e relative a presunte “cantonate”, con riferimento sia alla Redazione che allo scrivente, assicurando al medesimo che nessuno è “impazzito”, come egli incautamente scrive. Invito, piuttosto, il collega a voler rileggere con maggior attenzione l’articolo contestato evitando, così, di travisarne il significato attribuendomi affermazioni mai fatte. Mai, (*) infatti,  ho parlato di limiti all’attività della sola Polizia Locale/Municipale indicando, piuttosto, una differenziazione – peraltro prevista dalla Legge –  tra le competenze connesse alla specifica qualifica di “Ispettore sanitario” e quelle appartenenti al soggetto in possesso dell’altra  più generica qualifica di “Polizia Giudiziaria” e, comunque,  il riferimento era chiaramente diretto sia a tutte le Forze dell’Ordine che agli addetti al Corpo di Polizia Locale/Municipale.”

(*) Nota
Nel mio articolo di risposta mi premeva sottolineare la figura della Polizia Municipale che senza ombra di dubbio è il corpo di polizia che maggiormente si occupa di questo genere di controlli; per il resto, nel disquisire sulle interpretazioni dell’art 13 della 689/81, ho sempre parlato di PG in generale e di come possa creare equivoci negli operatori il concetto prospettato dal Dott. Lotito in maniera così categorica.
Infatti il Dirigente di Vicenza, nell’articolo pubblicato su
www.infocds.it aveva scritto:
Val la pena di rammentare come l’art. 13 della L. n. 689/81 “Modifiche al sistema penale” preveda precisamente che ufficiali ed agenti di P.G. possano procedere al compimento di atti di accertamento: ebbene, è proprio a tal proposito che occorre qui puntualizzare come per il valido compimento dell’attività di controllo predetta, alimenti e sanità, non sia assolutamente sufficiente la qualifica genericamente fornita ai soggetti accertatori dall’articolo in parola.”

A mio avviso affermare che “non sia assolutamente sufficiente la qualifica genericamente fornita ai soggetti accertatori dall’articolo in parola”, vuol dire affermare, senza possibilità di equivoci, che nonostante  i poteri dati dall’art 13, comma 4, della 689/81, alla PG e in particolare alla Polizia Municipale, a queste realtà sia impedito di operare in materia di controlli igienici, perché – a dire del Dott. Lotito – “incompetenti in materia”.

Nel corso della mia attività professionale (sono 30 anni che mi occupo di controlli commerciali e igienico annonari, ho scritto 7 libri, 4 dei quali inerenti la materia, seguo la normativa europea e nazionale con una costanza quasi maniacale, non mi perdo un solo convegno in materia di annona e igiene degli alimenti, sono abbonato a decine di newsletter)  mai ho avuto occasione di leggere un testo normativo che asserisse quanto sopra sostenuto, né mai ho potuto leggere che esperti in materia condividessero tali teorie.

La legge 689/81 è una legge speciale e dunque, per il principio di gerarchia delle fonti giuridiche, appare non condivisibile  che una o più norme ordinarie degli “anni 60” possano aver tacitamente abrogato il contenuto del 4° comma dell’art 13.

Relativamente al Decreto del Ministero dell’Interno del 28 aprile 2006 (avente come oggetto:riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia), che viene citato nell’articolo di www.infocds.it, è da dire che è solo un “riassetto” interno delle Forze di Polizia alle dipendenze del Ministero preposto, che non inficia assolutamente l’attività della Polizia locale.
Se passasse l’idea che traspare dall’intervento citato in premessa, allora anche la Polizia Provinciale non potrebbe più occuparsi di ambiente perché c’è il Noe… ma la realtà, a mio avviso, non è questa.

Forse è il caso di ribadire, come ho avuto già occasione di affermare nella mia replica, che non è in discussione la figura professionale “specializzata” dell’Ispettore di Igiene,  ma non è possibile concordare con l’affermazione secondo la quale la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, nonostante la qualifica di PG, non possano effettuare i controlli propri degli Ispettori di Igiene nonostante il disposto dell’art. 13, comma 4, della L. 689/81.

 

Lo stesso Maurizio Santoloci, noto Magistrato di Cassazione, nella risposta ad un quesito pubblicato su www.dirittoambiente.com, a proposito della possibilità di intervento della PG in base al comma 4, dell’art 13, della 689/81 per reati ambientali dove sono previste figure specialistiche (proprio come gli ispettori di igiene del nostro caso), ha scritto: “…[omissis] la Suprema Corte già con la sentenza Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872, Pres. Gambino, Est. Postiglione, sancisce dunque da tempo remoto espressamente che «i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia Giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni».

La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di «persone idonee» nella qualità di «ausiliari» e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.».

Sulla stessa linea di principio, si sono poi registrate pronunce nei settori più specifici (si veda, ad esempio, come la Cassazione ha precisato che «in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’attività di accertamento rientra nella competenza generale di tutta la P.G. senza distinzioni selettive, anche se in concreto esistono specializzazioni, inclusi tutti i soggetti che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo» – Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1992, n. 12075, Perrella)”.

A questo punto una domanda è d’obbligo: se in una  materia complessa come quella ambientale (oserei dire alla pari di quella igienica), dove sono previste apposite figure specializzate per il controllo, la PG può intervenire in base all’art. 13, comma 4, della 689/81, perché, in materia di igiene degli alimenti, dove non esiste nessuna normativa che vieti espressamente la possibilità di intervento della PG, ma solo norme che descrivono la figura e i poteri degli ispettori di Igiene,  ciò sarebbe precluso?

Nell’articolo di che trattasi, inoltre, il Dott. Lotito cita alcune norme: il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n. 750 (abrogato dal DL 25/06/2008 n. 112,  successivamente convertito nella L.133/2008), e la L. 441/63, quest’ultima peraltro menzionata come norma base dalla quale si evincerebbe l’esclusività della figura degli ispettori di igiene.
All’inizio dell’art 17, la L. 441/63, recita: “[omissis]
Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande….[omissis]”
Fino a questo punto è possibile condividere il pensiero, visto che la norma descrive la figura professionale dell’Ispettore di Igiene…
Lo stesso articolo, alla fine, però afferma che gli ispettori di igiene, “si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell’opera dei vigili sanitari provinciali e comunali”

Evidenzio che già allora, nel 1963, si parlava di collaborazione con i vigili sanitari provinciali e comunali, quindi di lavori e/o interventi fatti in comune o coordinati.
Se la norma avesse inteso come collaborazione la semplice “scorta” agli Ispettori di Igiene, il legislatore avrebbe usato sicuramente altri termini.
Come ho già evidenziato in precedenza,  queste figure professionali (i vigili sanitari) con la L 833/78, sono successivamente transitate alle ASL e le uniche figure tecniche rimaste a disposizione del Sindaco sono, ovviamente, i Vigili Urbani i quali,  nel loro mansionario,  hanno il compito di garantire il rispetto delle norme igienico annonarie del commercio, come peraltro previsto dall’art. 3 della legge 283/62 che infatti recita:

”Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all’art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall’autorità sanitaria provinciale o comunale.”

E’ da evidenziare che fino a Novembre 2007, l’Autorità sanitaria locale competente in materia di igiene degli alimenti era il Sindaco che, per l’ultimo comma dell’art 3 del DPR 327/80, poteva avvalersi per i controlli in materia di igiene degli alimenti di “personale all’uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze di …personale di altre amministrazioni…”;
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 193/2007, l’Autorità competente in materia di controlli igienici degli alimenti è stata trasferita alle ASL e, conseguentemente, la Polizia Municipale può ora garantire il rispetto delle varie norme in materia di igiene degli alimenti e dei regolamenti locali di Igiene (che come risaputo trattano anche del controllo dei locali e dell’igiene alimentare), solamente in virtù dei poteri conferiti dall’art. 13, comma 4, della L. 689/81, alla pari delle altre Forze di Polizia.

Come precisato nel mio precedente intervento, il D.Lgs. 193/2007, mentre da un lato ha abrogato l’art 2 della L. 283/62, dall’altro non ha modificato o abrogato gli altri articoli i quali restano in vigore.
Da questo si evince, come asserito dall’Ufficio legale dell’ANCI, che la volontà del Legislatore è quella di lasciare le cose come sono, perché altrimenti avrebbe provveduto a modifiche sostanziali della norma.

Il Dott. Lotito  scrive:
figura centrale dell’attività di controllo igienico sanitario ed alimentare è quella dell’Ispettore Sanitario, precisamente istituita con la L. n. 283/1962 “Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande” e, successivamente, modificata ed integrata dalla L. n. 441/1963 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959 n. 750”. Tale figura compete esclusivamente agli Ispettori delle A.S.L. ed ai carabinieri dei N.A.S. provvisti di qualifica di ufficiale di P.G.”

Evidenziando nuovamente che la Polizia Municipale può svolgere in virtù dell’art 13, comma 4, della L. 689/81 gli stessi controlli degli Ispettori di Igiene, in quanto PG,  non è possibile condividere “la competenza esclusiva” sostenuta dal Dott. Lotito.

La rivista scientifica “Igiene e Sanità Pubblica”,(rivista molto nota negli ambienti veterinari e di igiene degli alimenti) nel numero 5 del settembre/ottobre 2001 (quindi nel periodo in cui era già in vigore il D.Lgs. n. 155/97), a pagina 479 dell’articolo avente come titolo “Problematiche relative alle verifiche ed alle ispezioni degli esercizi interessati all’autocontrollo”, specifica che le ispezioni di natura igienica, previste dal D.Lgs. 155/97 (la normativa nazionale dell’HACCP abrogata dal D.Lgs. n. 193/2007 e sostituita dal Reg. Europeo n. 852/2004 [… per capirci il genere di controlli che secondo il Dott. Lotito non ci competono!]), sono effettuate “ai sensi dell’art. 3 della Legge 283/62, da personale sanitario dipendente dall’Autorità Sanitaria provinciale o Comunale, oggi Azienda sanitaria Locale, …[omissis] …”o da tecnico appositamente incaricato (NAS, Polizia Municipale, carabinieri, Guardia di finanza, etc)”.
Addirittura, secondo questa autorevole rivista specializzata, nel periodo in cui era in vigore il D.Lgs. n. 155/97 i controlli dell’HACCP competevano anche alla Polizia Municipale!

Inviterei, altresì, il Signor Nuciari a maggiore pacatezza e rispetto nei toni e nelle espressioni e, nel contempo, a non ergersi a pseudo cattedratico ma, piuttosto, a ritornare con realistica umiltà allo studio preciso,  puntuale e svincolato da forzature dei testi, della dottrina, della giurisprudenza perché solo così è possibile svolgere una ricerca rispettosa dei soggetti (e, in generale, della collettività di appartenenza)  a cui le norme si riferiscono e, in tal modo, evitare comportamenti non in linea con le disposizioni legislative vigenti.

Ritengo di avere sempre umilmente e con attenzione analizzato la norma, essendo sempre pronto al confronto, allo studio, a cogliere gli spunti offerti per il ragionamento da parte di esperti nella materia che da tanti anni ormai mi appassiona; tuttavia non posso non evidenziare che il nocciolo della questione è costituito proprio dalla parte finale della frase scritta dal Dott. Lotito, sopra riportata.

E’ qui, infatti, il punto che a mio avviso ha un risvolto etico/professionale ignorato dal dirigente Vicentino: un agente di polizia municipale che durante un sopralluogo commerciale si accorge casualmente che un macellaio detiene nel suo negozio carne non bollata di dubbia provenienza, oppure che  durante un sopralluogo commerciale in estate, con una temperatura di 40 gradi, nota delle paste farcite con crema pasticcera mantenute a temperatura ambiente (quindi con una elevata carica batterica in continua evoluzione, potenzialmente nociva per i consumatori) e non protette da mosche o dalla contaminazione  degli avventori, cosa dovrebbe fare?

Far finta di niente, perché nell’articolo pubblicato su www.infocds.it si sostiene che la materia non è di competenza della Polizia Municipale, omettendo quindi di tutelare i consumatori, esponendosi ad una potenziale denuncia per omissione di atti d’ufficio da parte di qualche cittadino benpensante (e l’ipotesi, visti i tempi, non è affatto remota), oppure intervenire come PG, con i poteri previsti dall’art 13 della L. 689/81 ed applicare la legge, facendo quindi cessare il potenziale pericolo per la salute dei consumatori?

Altra soluzione: potrebbe chiamare la ASL o i NAS che interverranno, visto il personale e l’ubicazione delle caserme, nella migliore delle ipotesi il pomeriggio, oppure il giorno dopo, o come è accaduto al sottoscritto, 4-5 giorni dopo per poi trasmettere il processo verbale e le prescrizioni al contravventore 2 mesi dopo e lasciare che nel frattempo la contaminazione da funghi aspergillus (*) delle derrate alimentari continui indisturbata a discapito della salute dei consumatori?

(*) per chi non lo sapesse il Prof. Veronesi, nel 2005, disse pubblicamente che l’aflatossina causa il cancro

Considerato che il Giudice Santoloci e sicuramente parecchi suoi colleghi (compresi alcuni Giudici di mia conoscenza) non la pensano come il Dott. Lotito, quale Agente di PG sarebbe disposto a finire davanti al Giudice per omissione di atti d’ufficio, considerato che nessuna legge vieta espressamente l’intervento della PG in materia alimentare?

Come tutte le problematiche anche questa è una medaglia a due facce: un conto è analizzare il problema restando comodi al calduccio sulla propria poltrona, un conto è stare per strada, applicare le leggi al caso concreto (evidenzio “le leggi “ e non le considerazioni personali di qualcuno) e rischiare personalmente (magari anche il proprio posto di lavoro se qualche Giudice dovesse pensarla diversamente!)… la posizione è sicuramente diversa!

A supporto di quanto affermo vi è anche la constatazione che in 30 anni di servizio e di controlli commerciali, non ho mai sentito di un giudice che abbia annullato una sanzione elevata da una qualsiasi forza di Polizia in materia di igiene degli alimenti per incompetenza in materia.

Una precisazione.

Nel suo precedente articolo il Dott Lotito scrive anche:
Riscontro di alimenti il cui T.M.C. (termine minimo di conservazione) o la cui data di scadenza siano superati: occorre considerare come in questi casi si renda necessario procedere ad un campionamento per la successiva analisi del prodotto e questa attività è, dunque, di esclusiva competenza dell’Ispettore Sanitario; conseguentemente gli agenti ed ufficiali di P.G., sprovvisti di tale specifica qualifica, dovranno limitarsi a redigere un verbale di accertamento da trasmettere all’ASL competente od ai N.A.S. dei Carabinieri”[omissis];

Da questa affermazione sembrerebbe che la Polizia Municipale non potrebbe più neanche applicare in toto il D.Lgs. 109/92.

Tuttavia quanto sopra riportato necessita di un’ulteriore precisazione: il termine minimo di conservazione (TMC) e la data di scadenza sono disciplinati dagli articoli 10 e 10/bis del D.Lgs. n. 109/92 che prevedono esclusivamente una sanzione amministrativa.
Tutti gli addetti ai controlli sanno che c
on il termine minimo di conservazione, viene fornita solo un’informazione sulla qualità del prodotto, se questo è mantenuto in adeguate condizioni di conservazione. Ciò significa che,  anche dopo la data indicata sulla confezione, il prodotto può ancora possedere le sue caratteristiche specifiche, non essere considerato pericoloso per la salute umana e quindi può essere posto in vendita.

I colleghi che quotidianamente effettuano controlli annonari sanno che l’affermazione del Dott. Lotito non è completamente esatta, soprattutto nella parte riguardante gli alimenti con il termine minimo di conservazione che, ripeto, possono essere posti in vendita anche trascorso tale termine.
Diverso è invece il discorso per i prodotti posti in vendita dopo la data di scadenza per i quali è prevista tuttavia una sanzione amministrativa (senza alcun prelievo di campioni) a meno che non sia accertato in concreto il cattivo stato di conservazione (evento molto raro); in questo caso, comunque, nessuna norma prevede che occorrono per forza gli ispettori di Igiene o i Nas, visto che l’art. 348/4°co. cpp prevede che gli agenti o gli ufficiali di PG, per l’accertamento di violazioni di carattere penale per le quali occorrono competenze specifiche, possono avvalersi di consulenti tecnici.

E’ inoltre da aggiungere, a chiarimento della problematica,  che fino al 1993, anno di pubblicazione del D.Lgs. 109/92, era prevalente l’interpretazione che l’alimento posto in vendita scaduto, configurasse il reato di cui all’art. 5, lettera b)  della L. 283/62.
Successivamente, con l’avvento del D.Lgs. 109/92, a livello nazionale ci si è invece orientati ad applicare, per tale violazione, la sanzione amministrativa prevista dal suddetto  Decreto Legislativo.
L’unica eccezione a questa prassi è rappresentata dall’ipotesi sopra descritta di vendita del prodotto scaduto ed alterato: in questo caso ricorre l’art. 5, lettera d) della L. 283/62. 
A tale riguardo si riporta la sentenza della Cass. Penale, Sez. III, sent. N. 2114/R del 26 febbraio 1996: “La commercializzazione di prodotti alimentari successivamente alla data indicata sulla confezione, come quella entro la quale il prodotto deve essere consumato non costituisce reato, ma semplice illecito amministrativo, a meno che non sia accertato in concreto il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari”.
Altra sentenza che vale la pena menzionare: Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27/09/95 , Timpanaro, in Cass. Pen., 1996, 1399, …omissis… in caso di superamento o della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, tale fattispecie << non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7 e 18 D.Lgs. 109/92>>

Continuando con l’analisi della risposta del Dott. Lotito:

            “Evidenzio ancora come il contenuto della mia esposizione sia, invece, stata pienamente condivisa ed avvallata sia dal Colonnello dell’Arma Leopoldo Maria De Filippi, già Comandante N.A.S. di Milano, e sia da Valerio Ferè, già Vice Capo della Polizia Annonaria del Corpo di Polizia Locale di Milano, esperto  ed autore di numerose pubblicazioni in materia.”

Il mio punto di vista, rispondo,  è invece condiviso dall’Ufficio legale ANCI (la cui risposta è allegata al mio precedente intervento), da Elena Fiore, autorità indiscussa in materia, che in un convegno a Fermo, svoltosi nel 2008, ad una mia precisa domanda posta davanti a circa 100 presenti, nella quale chiedevo se alla Polizia Municipale competevano ancora i controlli di Igiene degli alimenti, rispondeva di sì, citando l’art 13, comma 4 della L. 689/81(alcuni miei colleghi dovrebbero ancora avere le registrazioni);  dalla Polizia Municipale di Roma (visto che nella loro scuola si insegna questo pensiero scaricabile peraltro da Internet), dalla prestigiosa rivista nazionale di veterinaria alimentare “Igiene e Sanità Pubblica “ e dal Dr. S. D’Orsi, autore di “La polizia annonaria” Ed. Sistemi editoriali.

            “E’, quindi, mia precisa intenzione  redigere un ulteriore articolo  con il quale provvederò ad approfondire ulteriormente la materia trattata confermando pienamente il contenuto della mia precedente esposizione. “

Mi auguro che ciò avvenga quanto prima in modo che possiamo così confrontarci nuovamente sull’argomento, nell’interesse di tanti colleghi che quotidianamente effettuano controlli igienico annonari per la tutela e la salute dei consumatori.

 

           

                                                                                                         Piero Nuciari

     

Aggiornamento del 28/02/2009

In data odierna, sul sito www.infocds.it, il Dott. Lotito ha pubblicato un nuovo approfondimento sull’argomento che mi preme evidenziare visto che, finalmente, i nostri punti di vista sulla problematica coincidono quasi completamente.
Potete leggere l’articolo al seguente link:
http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=912

Un grazie al Dirigente della Polizia Municipale di Varese che ha mantenuto la promessa di rivedere il suo precedente intervento, facendo chiarezza sull’argomento 

 

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