Cambiano i criteri e i parametri numerico quantitativi per l’installazione delle new slot
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Agosto scorso, il nuovo Decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato Antonio Tagliaferri (prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011) sulla “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”
Il nuovo decreto sul contingentamento pone fine ad una fase, relativamente breve, nella quale la normativa sul rispetto dei criteri quantitativi delle installazioni è risultata ambigua e non chiara.
Il regolamento stabilisce i nuovi parametri per l’individuazione del numero massimo di apparecchi installabili nei vari punti vendita, introducendo contestualmente una disciplina di tutela del sistema fondata principalmente su protocolli telematici.
Come prevedibile lo Stato italiano, per mano dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, ha cercato di sfruttare fino all’inverosimile la febbre del gioco dei suoi cittadini, prevedendo parametri per l’installazione che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili.
Il Decreto colpisce perché lascia trasparire una precisa volontà di incentivazione del gioco da parte di questo Governo ormai divenuto biscazziere, incurante dello sfacelo e dei problemi economici che le infernali macchinette stanno causando a tante famiglie italiane, vittime della febbre della “vincita facile”.
I recenti fatti di cronaca in cui famiglie intere sono finite sul lastrico, in cui madri di famiglia in preda a questa “febbre” hanno abbandonato i loro figli piccoli in auto per “tentare la fortuna” con le new slot, gli oltre 100 mila casi di ludopatia accertati in campo nazionale, non hanno minimamente intaccato la volontà dei nostri Governanti che in tutti i modi – compreso l’ultimo decreto legge anticrisi numero 138/2011- continuano ad incentivare il gioco.
La cosa assurda è che a fronte di ricavi astronomici da parte delle 10 società concessionarie dei Monopoli di Stato, che quest’anno arriverano a 80 miliardi di euro, lo Stato percepisca solo il 10% dell’utile!
Queste 10 società sono le stesse alle quali gli ultimi due Governi (Prodi e Berlusconi) hanno abbonato il pagamento di 98 miliardi di euro di evasione fiscale, accertati dalla Guardia di Finanza, Corte dei Conti e dalla Cassazione.
Per correttezza di informazione è da aggiungere che gran parte di queste società, ad eccezione di Lottomatica e Snai, presentano azionariati in parte o del tutto protetti da sedi estere e che, quindi, non è possibile conoscere i nominativi di chi, materialmente, sta facendo affari d’oro con lo Stato italiano.
A questo punto viene spontaneo chiedersi come faccia e se è morale che il nostro Governo – dal 2004 – sia in affari con società residenti addirittura, in alcuni casi, in paradisi fiscali.
Vista la posta in gioco, come si fa ad essere così superficiali?
La buona notizia è che, comunque, il contratto con queste 10 società dovrebbe essere scaduto nel Maggio scorso e si prevede che nel prossimo bando saranno richiesti requisiti più restrittivi e trasparenti. Almeno così dicono!
Ma torniamo al nostro decreto.
Per prima cosa è da dire che sostituisce il Decreto interdirettoriale 27 Ottobre 2003, il Decreto direttoriale 18 gennaio 2007 e il comma 2, dell’articolo 9, del Decreto direttoriale 22 gennaio 2010.
Gli articoli più importanti sono il 3, il 4 e il 6.
L’articolo 3 riguarda la tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta del gioco.
E’ previsto che tali apparecchi possano essere installati dappertutto, in qualsiasi attività commerciale diversa dai locali da gioco, dai pubblici esercizi e dai circoli privati, purchè fornita di autorizzazione di cui all’articolo 86 TULPS, di spazio di installazione ben delimitato, nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità e di identificazione del titolare.
L’articolo 4 riguarda i parametri numerico quantitativi per l’installabilità di tali apparecchi.
Leggendo lo specchio predisposto nell’articolo, è possibile notare che rispetto ai vecchi parametri, il numero di apparecchi consentiti è stato letteralmente raddoppiato.
In sintesi:
Tipologia degli esercizi | Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. installabili (New slot) | Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili |
Sale scommesse; negozi digioco; sale bingo; sale gioco con solo slot e VLT; sale giochi tradizionali con somministrazione congiunta | n. 4 new slot fino a 20 mq oltre 20 mq: 1 app. ogni 5 mq fino a massimo 75 |
Da 50 a 100 mq fino a 30 Da 101 a 300 mq fino a 70 Oltre 300 mq fino a 150 |
Rivendite tabacchi;ricevitorie lotto; punti digioco (art. 38 dl 223/2006) | n. 2 new slot fino a 10 mq n. 4 new slot fino a 20 mq oltre 20 mq: 1 app. ogni 10 mq fino a 8 new slot |
Non consentite |
– bar ed esercizio assimilabile; – ristorante ed esercizio assimilabile;- edicole;- ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S. |
n. 2 new slot fino a 15 mq n. 4 new slot fino a 30 mq da 30 a 100 mq, 6 new slot oltre 100 mq 8 new slot |
Non consentite |
Stabilimenti balneari;alberghi ed esercizi assimilabili | Fino a 10 new slot | Non consentite |
L’articolo 6 tratta, invece, delle sanzioni che, come si ricorderà, non sono più di competenza dei Comuni.
Il comma 1 dell’articolo colpisce per il fatto che l’AAMS prevede di “scovare” coloro che installano abusivamente new slot oltre il numero consentito, mediante il proprio sistema di elaborazione.
Prendendo atto dell’ottimismo di chi ha redatto l’articolo, dal punto di vista pratico resta alquanto difficile (viste anche le sanzioni!) credere che un gestore sia così sprovveduto da installare apparecchi in sovrannumero e poi collegarli alla centrale.
E’ anche da evidenziare che l’ipotesi di installazione di apparecchi oltre al numero consentino, non collegati alla centrale, non è contemplato nell’articolo 6, né in nessuna altra parte del decreto, visto che vengono disciplinati solo gli apparecchi in sovrannumero regolarmente collegati al sistema di controllo.
Considerato che in base all’articolo 1, comma 81, della Legge 13 Dicembre 2010, n. 220, meglio conosciuta come “legge di stabilità”, il Governo ha scelto di affidare i controlli delle new slot esclusivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Siae e alla Guardia di Finanza, che difficilmente, causa impegni in altri settori e la carenza di personale, riusciranno a garantire sopralluoghi periodici in tutte le attività, è facile prevedere, per il futuro, un incremento di new slot abusive, non collegate alla centrale AAMS, con conseguente violazione del TULPS e fiscale.
Resta tuttavia sottinteso che la PG potrà ancora intervenire per l’art. 13, comma 4, della Legge n. 689/81, ma non è chiaro se i verbali di violazione all’art. 9/1° comma e 17/bis del TULPS, nell’ipotesi di installazione di new slot abusive, non collegate alla centrale AAMS, dovranno essere inviati all’AAMS e alla Guardia di Finanza o ancora al Comune e alla Guardia di Finanza.
Piero Nuciari
Allegati:
Il Decreto con i nuovi parametri
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