Cambiano le regole dei controlli delle new slot
Come accaduto in tutte le Finanziarie degli ultimi anni, anche in questa del 2011 (legge 13 dicembre 2010 , n. 220), che ora si chiama “Legge di stabilità”, i nostri Governanti sono intervenuti sul settore del gioco, creando naturalmente più problemi di quelli che avrebbero voluto risolvere.
L’articolo 1, comma 81, della Legge 13 Dicembre 2010, n. 220, infatti prevede che:
“81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l’obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell’esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l’identificazione e` effettuata;
4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico – quantitativi già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all’adozione di un nuovo decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all’esclusività dell’attività di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali è irrogata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.”
Leggendo il comma 81, è facile capire come evolveranno a breve, secondo il legislatore, i controlli degli apparecchi New Slot previsti dall’art. 110, comma 6, del TULPS.
Per come è previsto dalla legge di stabilità e da quello che è possibile leggere nei vari siti specializzati, non appena verrà emanato il decreto direttoriale dell’Aams relativo alla determinazione dei nuovi parametri numericoquantitativi per l’installazione e l’attivazione – in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco – degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, sembrerebbe che i controlli competeranno (esclusivamente!?) all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, alla Guardia di Finanza e agli agenti della SIAE.
Come al solito la chiarezza non è il “pezzo forte” del nostro Legislatore “confusionario”,visto che ancora una volta si è dimenticato del contenuto dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 689/81 che, come si ricorderà, stabilisce che:
“All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’art. 333 e del primo e secondo comma dell’art. 334 c.p.p.”.
E’ fuori discussione che questa nuova legge creerà, a breve, problemi di natura costituzionale visto che mette in discussione il rapporto tra la potestà legislativa in materia di commercio locale riservata agli Enti Locali e le prerogative normative dello Stato sul gioco pubblico.
A detta di molti il ricorso alla Consulta sarà inevitabile perché la nuova legge sottrae ai Comuni la possibilità di sanzionare una violazione in base all’articolo 86 TULPS, in virtù del quale i Pubblici Esercizi possono installare apparecchi da gioco.
Ammesso di non aver ulteriori brutte sorprese nel nuovo decreto su contingentamento che verrà prossimamente emanato dall’AAMS, dal punto di vista operativo, con le nuove disposizioni appena descritte, è fuori discussioni che l’agente di Polizia Municipale che entrerà in un pubblico esercizio accertando una macchina in eccesso rispetto al nuovo contingentamento, non potrà più operare come prima, visto che la nuova Legge non prevede più la sanzione automatica con i proventi devoluti al Comune, bensì una procedura “proprietaria dell’AAMS” di accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni.
In Comune, in pratica, non potrà più incamerare il becco di un quattrino, e (ma per dirlo dovremo vedere gli sviluppi futuri) dovrà ( o, forse, potrà) solo limitarsi a rapportare della violazione agli Organi preposti.
Per quanto sopra descritto, è impossibile non riscontrare il conflitto in atto tra “il monopolio statale sul gioco” e “licenza comunale” in virtù del quale il gioco viene praticato nei bar e nelle sale giochi.
E’ infatti evidente una contraddizione laddove la norma in vigore consente al Comune di disciplinare gli orari di accensione e spegnimento degli apparecchi in tutti i pubblici esercizi sottoposti all’articolo 86 Tulps e, nel contempo, lo si priva del diritto di sanzionare le violazioni all’articolo 86 TULPS relative alle norme sul contingentamento.
Il nostro legislatore, come al solito, non è stato affatto chiaro, non ha modificato – pur potendolo fare – il contenuto dell’articolo 86 TULPS, togliendo, ad esempio, ogni riferimento alla licenza per la gestione degli apparecchi da gioco e alla installazione degli stessi e (ma sarebbe stato troppo lungimirante!) separando il titolo dell’esercente rispetto alla sua possibilità di ospitare gioco pubblico.
Questa, infatti, poteva essere una soluzione del problema, che avrebbe garantito la chiarezza applicativa della norma.
I nostri politici hanno invece scelto la strada dell’ambiguità, dell’incasso fine a se stesso, visto che anziché sanzionare pesantemente chi detiene apparecchi in numero maggiore di quelli consentiti, arricchendosi su questa piaga sociale che è la “malattia” del gioco dei cittadini, hanno scelto di guadagnarci su facendo pagare ai gestori 300 euro al mese per ogni apparecchio in più (a favore dell’AAMS), fino a quando verrà emanato il nuovo decreto sul contingentamento e consentendo loro di continuare a detenere gli apparecchi.
Facendo quello che dalle mie parti viene definito “il conto della serva”, considerando che ogni macchina di cui all’articolo 110 TULPS, comma 6, incassa in media circa mille euro al giorno, allo Stato ha fatto sicuramente comodo lasciarle tutte in circolazione perché in questo modo ci ha guadagnato due volte: la prima con i consistenti utili giornalieri; la seconda con la tassa mensile.
Per coerenza i nostri parlamentari dovrebbero abrogare l’articolo della Costituzione che tutela la famiglia, visto che il nostro Stato biscazziere, da diversi anni, la sta minando alla radice.
Il gioco è una febbre, una malattia quasi incurabile, che rende sordi, insensibili, persi, tutti coloro che riesce ad avvinghiare con i suoi tentacoli.
Noi che portiamo una divisa, che abbiamo giurato di rispettare e di far rispettare la Legge (con la L maiuscola!), che quotidianamente rischiamo la vita per tutelare i cittadini, se siamo onesti con noi stessi non possiamo non sentirci traditi dalle Istituzioni che difendiamo, quando guardiamo negli occhi le mogli o le madri che ci contattano, che si rivolgono a noi perché qualche loro caro è rimasto preso dalla febbre del gioco, al punto di non riuscire più a venirne fuori, condannando all’indigenza la propria famiglia e i propri figli.
Si sperimenta in questi casi una sorta di impotenza, di frustrazione e, perché no, di rabbia, specie ora che il Comune non può più intervenire.
Piero Nuciari
.
Views: 203