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Carburante, dal primo agosto arriva l’obbligo di esposizione dei prezzi medi

Dal primo di Agosto entra in vigore l’obbligo di indicazione dei prezzi medi per i distributori di carburanti.
Per uniformare l’applicazione della norma, Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato una circolare per fornire maggiori chiarimenti sulle modalità di attuazione previste dal decreto ministeriale 31 marzo 2023.

Come si ricorderà, l’obbligo di indicazione dei prezzi medi per i distributori di carburanti è stato introdotto dal DL 5/2023 (Convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23) che all’articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale.

Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Come si ricorderà, l’obbligo, per i gestori, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati in ciascun impianto di distribuzione per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato è stato introdotto dall’articolo 51 della legge n. 99/2009.

Successivamente le disposizioni attuative di cui al D.M. 15 ottobre 2010 ed al D.M. 17 gennaio 2013 hanno chiarito che i prezzi praticati devono essere comunicati, in via telematica, almeno settimanalmente e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla loro variazione.

L’obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore.

Sanzioni

L’articolo 1, comma 4,  prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata.

Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte consecutive nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.

L’accertamento delle violazioni è effettuato in primis dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento previsti all’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Tuttavia, per il disposto dell’articolo 13, comma 4 della Legge 689/81, gli accertamenti possono essere effettuati anche da tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di PG.

All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981.

E’ bene sottolineare che il medesimo sistema sanzionatorio si applica anche in caso di: – violazione delle altre disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005; – di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione ai sensi dell’articolo 51, comma 1 della legge n. 99/2009; – applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Attenzione!

Non si applicano, più, quindi, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di trasparenza della cartellonistica le sanzioni pecuniarie da 516 a 3.098 euro previste dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, a cui rinviavano le disposizioni in materia.

Destinazione dei proventi sanzionatori

L’articolo 1, comma 5 del DL 5/2023  prevede che il 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3, relativi quindi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla esposizione del prezzo medio praticato a livello regionale o nella rete autostradale, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnato ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinato allo sviluppo dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato.

L’articolo 1, comma 6 dello stesso decreto reca una modifica all’articolo 17, comma 1 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005, per coordinarne il testo alle nuove disposizioni sanzionatorie contenute al precedente comma 4.

Il citato articolo 17, infatti, prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi in violazione del codice del consumo sia soggetto alla sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

La modifica in commento fa salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, per i casi di violazione delle disposizioni che impongono l’esposizione del prezzo dei prodotti petroliferi praticato presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti. Conseguentemente, come sopra evidenziato, in caso di violazione degli obblighi di pubblicità dei prezzi dei carburanti, si applicherà, invece, la sanzione da 200 a 2.000 euro prevista al comma 4 dell’articolo in commento.

Piero Nuciari

La circolare ministeriale

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