Carnevale e le maschere senza marchio CE
Il carnevale è in arrivo e come ogni anno, puntuale come un orologio, si ripresenta il problema delle maschere e dei vestiti “Made in China”, privi del marchio CE.
In base a quanto dichiarato dal Ministero della Salute, costumi, maschere ed accessori di Carnevale rientrano nella stessa categoria dei giocattoli per bambini e per questo debbono sottostare alla medesima normativa comunitaria sulla sicurezza (direttiva europea 2009/48/CE).
E’ bene sapere che per costumi e maschere di Carnevale, i rischi maggiori per la salute sono legati all’infiammabilità e all’utilizzo di sostanze tossiche per l’organismo, come sostanze chimiche, allergeniche e cancerogene.
Molti costumi che non seguono la normativa europea, infatti, sono realizzati con materiali sintetici facilmente infiammabili e possono prendere fuoco facilmente.
Per le maschere, invece, i pericoli maggiori sono legati al soffocamento e al rischio chimico per la presenza di ftalati, sostanze tossiche per la riproduzione assoggettate a restrizione europea.
Da qualche anno, in Europa, esiste il Rapex , un sistema di allarme rapido attraverso il quale gli Stati membri dell’Unione europea condividono le informazioni sui prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori e le disposizioni messe in atto a livello nazionale.
Visitando il sito web del Rapex è possibile vedere le immagini dei giocattoli, maschere e gadget, per lo più di provenienza cinese, ritirati dal commercio negli ultimi anni.
Sono presenti costumi da cartomante, ritirati dal commercio in Spagna perché altamente infiammabili, destinati a bambini di 8-10 anni; costumi da sovrano, per bambini fino a 3 anni, ritirati dal mercato in Slovenia per rischio di soffocamento dovuto ai piccoli bottoni presenti nell’acconciatura facilmente staccabili; costumi da pirata, indiano o pagliaccio, ritirati dal mercato per il rischio di strangolamento dovuto ai laccetti che se stretti inavvertitamente potevano provocare il soffocamento del bambino, etc.
Cosa dice la normativa in vigore riguardo ai cordoncini e ai lacci presenti nelle maschere e nei costumi
Per quanto riguarda la presenza di cordoncini e lacci nelle maschere e, più in generale nell’abbigliamento per bambini, la normativa europea EN 14682:2007, (Decisione 2011/196/UE Commissione Europea) prescrive requisiti diversi a seconda che gli abiti siano destinati ad una fascia d’età dai 0 ai 7 (bambini piccoli) oppure ad una fascia d’età che va dai 7 ai 14 anni (bambini e giovani). La norma prevede che laccetti e cordoncini utilizzati per chiudere i cappucci, debbano essere fissati al vestito in almeno un punto equidistante dalla fine del cordoncino, in maniera tale da evitare che questo possa sfilarsi accidentalmente.
Sono banditi laccetti e cordoncini decorativi ai cappucci degli abiti dei bambini di età compresa tra i 0 e i 7 anni (o comunque non oltre il metro e trentaquattro di altezza).
I laccetti sono ammessi negli abiti dei bambini dai 7 ai 14 anni, a condizione che i cordoncini siano a forma circolare (ad anello e senza estremità libere) e che non sporgano oltre l’abito, quando questo è aperto. Quando invece l’abito è chiuso, la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore ai 15 centimetri. Altri cordoncini funzionali o decorativi non devono superare i 14 centimetri di lunghezza.
Il pericolo sottovalutato delle maschere
Diverse notifiche nel RAPEX riguardano questo genere di prodotti, utilizzati a Carnevale e anche in occasione della festa di Halloween.
Il principale rischio delle maschere, come già detto, è la presenza di ftalati (ftalato di diisononile – DINP, dietilesil ftalato – DEHP e dibutil ftalato – DBP), che sono delle sostanze tossiche per la riproduzione assoggettate a restrizione europea.
Attualmente la soglia di ftalati consentita nei giocattoli è pari allo 0,1%.
Pensate che una maschera horror di Halloween presente nel Rapex, fabbricata in Cina e ritirata dal mercato inglese nel 2011, era costituita da materiale plastico contenente livelli di DINP superiori al 48.9%!
Lo stesso dicasi per una maschera da Clown fabbricata in Cina e presente nell’archivio, ritirata dal mercato in Germania nel 2010 che conteneva livelli di DEHP e DBP rispettivamente di 17% e 0.317% .
Vere e proprie bombe tossiche che vengono assorbile nell’organismo del malcapitato, attraverso i pori della pelle!
Accessori e gadget di carnevale
In questa categoria rientrano tutti gli accessori di abbigliamento e i gadget relativi ai classici scherzi di carnevale che, superficialmente, vengono considerati da tutti come innocui.
Sempre dal rapex è possibile apprendere che i cappelli e fasce dei principali eroi dei cartoni animati giapponesi, notificati nel 2009 dalla Bulgaria, sono stati ritirati dal mercato per il rischio di lesioni dovuto alla presenza di parti metalliche taglienti.
I primi casi segnalati in Italia risalgono al 2008, a seguito del riscontro di 14 casi di abrasioni corneali e cheratopatia puntata, con prognosi 3-5 giorni. Pochi sapranno che l’Italia notificò al RAPEX, come giocattolo pericoloso, delle bombolette schiuma spray di Carnevale, acquistabili nella grande distribuzione e sulle bancarelle.
Il rischio chimico, riscontrato dagli appositi test effettuati dall’Istituto superiore di sanità, era legato alla presenza di sostanze irritanti per gli occhi, oltre che per la pelle.
Nel 2011, a seguito di esito di non conformità da parte dell’Istituto superiore di sanità, il Ministero della salute ha disposto il divieto di vendita di alcune maschere in commercio nella provincia di Trento, decorate con brillantini colorati, facili al distacco, che rilasciavano minuscole particelle, tali da penetrare facilmente negli occhi e nelle mucose nasali e orali.
Sempre nel 2011 sono stati ritirati e richiamati dal commercio alcuni gadget tradizionalmente usati a Carnevale: le bombolette di stelle filanti, provenienti dalla Cina commercializzate come giocattoli, risultate estremamente infiammabili e il manganello multicolore, contenente un fischietto che risultava facilmente staccabile, con conseguente rischio di soffocamento.
Nel 2012, a seguito di un’azione dei Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas), sono state ritirate e richiamate dal commercio, perché in grado di generare lesioni ad occhi o altre parti del corpo, le cosiddette “penne a scoppio Biro Bang”, scherzi di carnevale pienamente ascrivibili alla categoria giocattoli, anche se a volte impropriamente commercializzati come articoli decorativi per adulti.
Alla luce di quanto sopra esposto, è importante, soprattutto in questo periodo, che la PG concentri i controlli commerciali su questo genere di prodotti, verificando su ogni confezione la presenza del marchio CE, che, almeno in teoria, garantisce il rispetto della normativa europea da parte dei fabbricanti.
Come effettuare il controllo
Per prima cosa occorre verificare se sui prodotti (o sulle confezioni) sono apposte in maniera visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:
– la marcatura CE ;
– il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
– l’indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purchè di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso.
E’ da evidenziare che questo genere di controlli competono in primis al Ministero delle Attività Produttive e alle Camere di Commercio.
Gli addetti ai controlli di questi organismi operano in virtù del disposto dell’art. 13, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689.
“Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia possono invece effettuare detti controlli in virtù del comma 4, dell’art. 13, della stessa legge.
“All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’art. 333 e del primo e secondo comma dell’art. 334 del codice di procedura penale.”
Come accertare se il marchio CE è regolare
In primis è importante verificare che il marchio CE presente sul giocattolo non sia il marchio “China Export”, inventato dai cinesi per confondere i consumatori europei.
Se sul giocattolo è presente solo questo marchio, vi è una palese violazione della legge da parte del commerciante e dell’importatore.
Per riconoscerlo a prima vista, occorre far caso alla distanza tra le due lettere: il marchio CE di “China Export” è molto più “stretto” di quello regolare (fig.1).
Fig 1
Notate la differenza.
Il marchio CE in Cina vuol dire China Export, il marchio C E ricavato da due cerchi come nella figura 2, vuol dire Conformità Europea. Per vedere se il marchio apposto è quello legale, occorre misurare lo spazio tra i caratteri e verificare che fra la C e la E ci sia almeno la meta’ della larghezza della C, se e’ meno allora e’ China Export (…e quindi il prodotto deve essere ritirato e il venditore sanzionato).
Fig. 2
Il trucco…
In pratica, prendendo una penna (o una matita), per verificare se il marchio è quello vero, dovete riuscire a creare un “8” partendo dalla C e chiudendola “a cerchio” senza oltrepassare la base della “zampetta” centrale della E.
Come potrete constatare, questa operazione è impossibile con le iniziali di China export perché i caratteri sono troppo vicini.
A questo punto, se non sarete riusciti a tracciare un otto come nella figura 2, vorrà dire che il prodotto che avete avanti a voi non è in regola.
In coso di irregolarità, il commerciante, il grossista e l’importatore vanno sanzionati e la merce sequestrata.
La norma violata dal commerciante:
articolo 31, comma 7, del D.Lgs. 11/04/11, n. 54
Sanzione: da euro 1500 a euro 10.000
In misura ridotta: euro 3000,00
Autorità competente: Camera di Commercio
Procedura: Sequestro dei giocattoli e trasmissione dei verbali alla Camera di Commercio competente
La norma violata dal grossista e dall’importatore:
articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 11/04/11, n. 54
Sanzione: da euro 2500 a euro 10.000
In misura ridotta: euro 5000,00
Autorità competente: Camera di Commercio
Procedura: Sequestro dei giocattoli e trasmissione dei verbali alla Camera di Commercio competente.
Nel caso in cui si riesca ad accertare che le maschere (soprattutto quelle in lattice) contengono una concentrazione di ftalati superiori allo 0,1%, ai sensi dell’art. 16, del Decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133, il fabbricante e l’importatore incorrono in una sanzione penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
Piero Nuciari
Allegato: lucido-marcatura-ce
(stampate questo file su lucido e sovrapponete i caratteri CE con quelli che trovate sul cartellino dei giocattoli; se nessuno corrisponde, vuol dire che il marchio CE presente nella confezione è sicuramente China Export e non “Certificazione Europea”)
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