Novità legislative

CARTA DI IDENTITA’ DEI MOBILI

schedaprodotto2.jpgUNA NORMATIVA IN VIGORE DAL FEBBRAIO 2005

La legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore, successivamente accorpata nel Codice del Consumo, aveva definito i criteri minimi della documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare i manufatti in legno o del settore legno-arredo.

Lo scopo era quello di garantire la corretta informazione del consumatore circa le caratteristiche relative al prodotto acquistato, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione.

In base alla suddetta normativa  tutti i prodotti dovevano essere accompagnati da una «scheda identificativa»  predisposta dal produttore o dall’importatore, fornita al distributore e, da quest’ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. Tale documentazione doveva essere consegnata all’acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene.

La scheda prodotto, anche alla luce del dettato dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 101/1997, doveva indicare esplicitamente la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche nell’ipotesi in cui fossero impiegati materiale simili al legno, nonché le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie.

La scheda prodotto doveva, altresì, fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell’importatore.

Per chiarire le modalità di applicazione della suddetta normativa, il Ministero delle Attività Produttive emanò la Circolare n. 1/2004 del 3 Agosto 2004,  con la quale vennero definite le indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo.

Successivamente, come accennato, tale normativa venne inglobata nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05) che ne ricalcò i principali contenuti negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

L’articolo 10 del suddetto Codice, al comma 2, ha poi previsto che il decreto 8 febbraio 1997, n. 101, avente come oggetto “Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l’informazione del consumatore”, rimanga in vigore fino a quando, con apposito decreto, non verranno adottate dal Ministero competente le norme di attuazione dell’articolo 6, relative al contenuto minimo delle informazioni dei prodotti destinati al consumatore.

Di seguito si riporta un fac-simile della scheda prodotto:

E’ da evidenziare che le indicazioni sopra descritte non debbono tassativamente comparire in una scheda, in un cartoncino, ma possono essere comunicate al cliente anche attraverso altre forme.

La legge infatti dice che i dati debbono essere forniti sul prodotto o sulla sua confezione, senza specificarne la forma.
Nel caso dei mobili e dei serramenti si può pensare a forme semipermanenti (etichette, marchiature) o deperibili (schede, scritte sull’imballaggio, scritte sulla fattura).

L’unico dato importante è che tali indicazioni siano ben visibili (e comprensibili) al consumatore.
Nel contempo è essenziale che sia provato che esse siano state fornite

Per quanto sopra le rivendite di mobili che non pongano a disposizione dei consumatori la “scheda prodotto”, oltre al listino prezzi previsto dal Codice del Consumo, rischiano la  sanzione amministrativa di euro 1.032,00 da parte degli organi accertatori.

In base all’art. 17 della L. 689/81, il rapporto andrà indirizzato all’Ufficio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui è ubicata la sede legale dell’azienda.
    
                                                                                                                Piero Nuciari

  

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