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Chi vende alcolici ai minori rischia la chiusura temporanea dell’esercizio

Somministrare o vendere birra, vino o liquori ai minori di anni 16, comporta, in caso di condanna, la sospensione dell’attività, anche per qualche mese.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11214/2012, con la quale ha convalidato la pena accessoria della sospensione dell’attività per tre mesi nei confronti di un bar dove erano state somministrate bevande alcoliche a due ragazzi che non avevano ancora compiuto 16 anni.
La vicenda che ha originato la sentenza, riguarda la titolare di un bar che era stata multata da un giudice di pace che, come pena accessoria, aveva disposto anche la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale. La pena era stata giudicata eccessiva dalla barista che aveva ricorso alla suprema Corte, i cui giudici hanno però respinto la richiesta di annullamento, evidenziando che l’articolo 689 c.p., che sanziona la somministrazione di alcolici ai minorenni, contempla anche questa ulteriore pena accessoria e che pertanto deve ritenersi legittima la chiusura per un determinato periodo di tempo del locale.
L’articolo 689 del Codice Penale, infatti, stabilisce che: “L’esercente un’osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna comporta la sospensione dall’esercizio”.

Occorre fare attenzione che in base alla parere del Ministero dell’Interno alla Prefettura di Milano, del 24 Marzo 2009, la sanzione può essere estesa anche agli esercizi commerciali del settore alimentare, qualora vendano bevande alcoliche ai minori di anni 16.
Secondo il Direttore dell’Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Ministero dell’Interno, Dr. Porzio, anche se l’articolo 689 del C.P. non fa alcun riferimento alla vendita al minuto e al consumo sul posto, né alla vendita per asporto degli alcolici, la lettura delle norme del TULPS non può prescindere dal fatto che, nel tempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni, hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico, proprio per effetto delle diverse norme che si sono susseguite nel tempo.

Per il Dr. Porzio: “non è possibile procedere ad una interpretazione della disposizione di legge se non congiuntamente alle altre norme di sistema e alla luce della “ratio” che il legislatore intende perseguire  e cioè, evidentemente, prevenire le possibili turbative all’ordine e alla sicurezza, derivanti da uno smodato uso di bevande alcoliche”.

Un esempio è il termine “vendita al minuto” che nell’articolo 86 del TULPS è utilizzato nel senso di “consumo sul posto”, mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la “vendita al dettaglio”, distinta da quella “all’ingrosso”, e definisce “somministrazione” il consumo sul posto.
Per il dirigente del Ministero, quindi, nel TULPS la vendita, la consumazione e la somministrazione, vengono usati come sinonimi e non indicano, invece, categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come invece accade nell’attuale sistema normativo.
Sempre nel parere ministeriale viene precisato che la giurisprudenza di settore ha evidenziato che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande a una persona perché questa le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, essendo sufficiente che essa sia posta a disposizione della persona.
Ne consegue che non c’è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente minore di 16 anni la bevanda alcolica in un bar o in un negozio, visto che il divieto previsto dall’articolo 689 del C.P. non è mai stato rimosso dall’ordinamento.

Piero Nuciari

Il Parere del Ministero
(Fonte documento: www.marilisabombi.it)

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