Cina, al varo la legge sulla sicurezza alimentare che prevede l’ergastolo
Dopo gli scandali dei dentifrici tossici, del cibo per cani e del pesce di produzione cinese che la scorsa estate hanno tenuto banco sui media di mezzo mondo, la Cina è corsa ai ripari rendendo nota la bozza di una nuova legge sulla sicurezza alimentare che prevede pene fino all’ergastolo per chi fosse riconosciuto responsabile di produrre cibo scadente.
E’ stato incalcolabile, infatti, il danno all’immagine commerciale causato al gigante asiatico da diversi produttori e grossisti cinesi di pochi scrupoli che hanno invaso i mercati europei con alimenti avariati.
L’agenzia di stampa Xinhua ha reso noto in questi giorni che il Congresso Nazionale del Popolo, cioè il parlamento, raccoglierà commenti pubblici fino al 20 maggio sulla bozza della nuova legge, per poi pubblicarla e renderla obbligatoria.
L’Agenzia non ha fornito dati sulla tempistica per l’approvazione della norma, ma secondo il parere di osservatori internazionali, la maggior parte delle bozze delle leggi cinesi che raggiungono la fase della ricerca dei commenti pubblici, generalmente vengono approvate con pochi cambiamenti.Violazioni minori della legge vengono punite con multe, confische di denaro guadagnato con la vendita di cibo scadente, o revoca della licenza, secondo quel che riferisce Xinhua.
Un commento
Anche se a prima vista la notizia per noi italiani potrebbe suscitare ilarità, non possiamo non ammettere che anche le sanzioni previste dalla nostra normativa sono pesanti; l’unica differenza è che in Italia, a causa dei cronici problemi della Giustizia, chi contravviene la fa quasi sempre franca, soprattutto se può permettersi un buon avvocato che sappia muoversi nei meandri giudiziari.
Fatta questa doverosa premessa circa lo stato del nostro sistema sanzionatorio, occorre innanzitutto puntualizzare che le disposizioni in tema di repressione della frode alimentare, in vigore in Italia, è quanto mai variegato e che il sistema sanzionatorio attuale si articola su vari livelli.
Il primo livello riguarda la disciplina prevista dagli artt. 439, 440, 442, 444, 515, 516 e 517 del codice penale, il secondo, la legge n. 283 del 1962, inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e, infine, il terzo, composto dalle normative specifiche di settore, tese a regolare la composizione e a disciplinare le modalità di conservazione di determinati prodotti alimentari.
Dei tre livelli appena descritti, particolare importanza assumono le norme del codice penale dedicate ai “delitti di comune pericolo mediante frode” che, concepite per la tutela degli interessi dei consumatori, garantiscono l’affidamento di questi nella genuinità, integrità, purezza dei prodotti alimentari.
Nota Si tratta in sintesi di un complesso di disposizioni che punisce le condotte di alterazione e di contraffazione di sostanze alimentari idonee a produrre rischi per la collettività. |
Anche se di primo acchito la notizia della pena dell’ergastolo – prevista dal governo cinese – potrebbe sembrare esagerata per il nostro modo di pensare, non si può non evidenziare che anche le norme italiane in vigore, se correttamente applicate, hanno anche loro una discreta “deterrenza”.
L’art. 439 del nostro codice penale, ad esempio, punisce l’avvelenamento di acque o di sostanze destinate all’alimentazione con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Inoltre se dal fatto dovesse derivare la morte di una o più persone, la pena è quella dell’ergastolo.
Con la reclusione da tre a dieci anni è punita, invece, secondo quanto previsto dall’art. 440 del codice penale, l’adulterazione ovvero la contraffazione di sostanze alimentari se pericolose per la salute pubblica.
Le stesse pene, inoltre, sono previste per chi detiene per il commercio, pone in commercio, o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica.
Nota Si tenga presente che la condotta vietata si configura anche per il solo fatto di esporre sostanze alimentari pericolose. |
Il codice penale, inoltre, punisce le condotte idonee a ledere i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore con gli artt. 515 e 516, che trattano la frode nell’esercizio del commercio e sulla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Nota Si ha “frode nell’esercizio del commercio” quando nell’esercizio di un’attività commerciale, si consegna all’acquirente una cosa per un’altra, o diversa per origine, provenienza, qualità e quantità, da quella dichiarata o pattuita. Un esempio tipico di frode in commercio è quando l’esercente consegna prosciutto crudo non di Parma, spacciandolo per l’originale, a chi chiede espressamente di poter acquistare questo tipo di prodotto, la cui denominazione d’origine è riservata dall’art. 1 della legge n. 26 del 13 febbraio 1990 esclusivamente a prodotti aventi determinate caratteristiche e prerogative, sia merceologiche, sia formali (Cass. pen., 17 maggio 2001, n. 23008). |
La pena prevista per la frode in commercio è la reclusione fino a due anni ovvero la multa fino a euro 2.065.
La giurisprudenza ha, poi, precisato che la generica offerta in vendita o la semplice detenzione per la vendita, consistente, ad esempio, nella esposizione sui banchi di vendita di prodotti alimentari scaduti, per esserne stata alterata o sostituita sulle confezioni l’originale indicazione del termine minimo di conservazione, costituisce tentativo di frode in commercio, indipendentemente da ogni rapporto con l’acquirente (Cass. pen., 4 ottobre 2001, n. 42920; Cass. pen., 3 novembre 1999, n. 14161).
Anche nel campo della ristorazione è possibile configurare la frode in commercio, nel caso in cui, ad esempio, siano impiegati prodotti surgelati e venga omessa l’indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze, oppure quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, in modo da sfuggire all’attenzione della clientela (Cass. pen., 1° ottobre 1999, n. 12204; Cass. pen., 31 gennaio 2002, n. 10145).
Da ultimo, la Cassazione ha evidenziato che si configura la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, punita con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a euro 1.032, quando vengono posti in vendita prodotti che non contengono le sostanze o i quantitativi previsti ovvero quelli che contengono additivi non consentiti (Cass. pen., 18 ottobre 1995, n. 11090, nel caso di specie si è ravvisata la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine nella condotta di chi pone in vendita salsiccia fresca di carne suina che poi risulta contenere carne bovina).
Accanto alle disposizioni contenute nel codice penale, il legislatore italiano ha posto la legislazione speciale il cui testo più importante è tuttora la legge 24 novembre 1962, n. 283, inerente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Nota A differenza delle norme del codice penale le disposizioni di questa legge sanzionano violazioni concernenti la genuinità, l’integrità e la purezza dei prodotti alimentari. |
Per ultimo si evidenziano le sanzioni più recenti introdotte dal D.Lgs. n. 193/2007, alcune delle quali, anche se amministrative, risultano essere veramente molto pesanti.
11) Messa in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza bollatura sanitaria | Sanzione amministrativa da euro 3000 a 18000 per ogni lotto di carne non bollato Sanzione ridotta: 6000 |
Conclusione
Come è possibile vedere, anche le sanzioni in vigore in Italia sono di un certo rigore e se correttamente applicate potrebbero costituire il deterrente necessario per la tutela dei consumatori; l’unico neo è dovuto al fatto che a causa del sistema giudiziario elefantiaco, manca nel nostro paese la certezza della pena.
Omettendo di riportare gli esempi eclatanti dell’ultimo anno in cui la giustizia penale italiana ha mostrato tutti i suoi limiti, esempi peraltro riportati quasi quotidianamente dai media, dal punto di vista delle sanzioni amministrative la situazione, purtroppo, non è diversa: un ricorso fatto con un buon avvocato porta nel 90% dei casi all’annullamento del verbale e alla vanificazione dell’operato degli operatori addetti ai controlli.
Tornando all’inizio del nostro articolo in cui descrivevamo l’ilarità che poteva averci suscitato la notizia (forse per noi esagerata) della pena dell’ergastolo prevista dal governo cinese per i reati alimentari, facendo tuttavia un confronto con lo stato del nostro sistema sanzionatorio, non può non tornare in mente la nota frase: “Se Atene piange, Sparta non ride!”
Piero Nuciari
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