Codice del Consumo: le modifiche apportate dal recepimento della direttiva 2011/83/UE a tutela dei consumatori
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58, dell’ 11 marzo 2014, è stato pubblicato il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
La nuova direttiva sostituisce la direttiva 85/577/CEE relativa alla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE che, come si ricorderà, riguardava la protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 21/2014, composto da due soli articoli, disciplinano i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. n. 206/2005, meglio conosciuto come “Codice del Consumo”.
Il nuovo provvedimento legislativo, in sintesi, fissa nuove regole per i contratti a distanza (come le vendite online e quelle effettuate con qualsiasi mezzo di comunicazione dove non vi è la presenza fisica e simultanea delle parti), e i contratti effettuati fuori dei locali commerciali.
Inoltre viene disciplinata anche la vendita a porta a porta o a domicilio, cioè in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti.
La norma, che entrerà in vigore il 13 Giugno 2014, avrà lo scopo standardizzare gli aspetti comuni di queste due tipologie contrattuali, armonizzandole con quelle europee.
Di seguito le principali novità:
– informazione precontrattuale
viene previsto che al consumatore dovranne essere fornite, prima della conclusione del contratto, maggiori e più dettagliate informazioni, incluso un promemoria sull’esistenza della garanzia legale oltre a un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso;
– contratti conclusi telefonicamente
il consumatore sarà vincolato solo dopo aver firmato l’offerta e dopo averla accettata per iscritto (finiscono in questo modo tutte le truffe contrattuali che in questi ultimi anni hanno avuto come bersaglio i pensionati);
– diritto di recesso dal contratto
previsti 14 giorni contro i 10 attuali (opzione prevista dall’articolo 9 della direttiva: “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”).
Il periodo di recesso è esteso anche alle aste online come Ebay.
E’ da evidenziare che qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la norma estende il periodo di ripensamento ad un anno.
Relativamente al rimborso, è da sottolineare che i commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso e che il rimborso deve coprire anche le spese di consegna.
I commercianti che vorranno far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, dovranno informare preventivamente (e chiaramente) i consumatori.
– restituzione del bene
Viene introdotta una novità: il consumatore potrà restituire anche un bene deteriorato, ma dovrà rispondere della diminuzione di valore dello stesso;
– responsabilità a carico del venditore
se le merci consegnate dovessero risultare danneggiate, la responsabilità sarà del venditore (opzione sinceramente discutibile!);
– divieto di spese aggiuntive
non potranno più essere inserite spese aggiuntive nel caso di pagamento effettuato con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.
I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare.
Gli acquirenti online non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima dell’effettuazione dell’ordine.
L’ultima novità da evidenziare, riguarda l’acquisto di prodotti digitali in download.
Precedentemente, una volta acquistati, non si poteva più recedere dal contratto.
Con la nuova norma, invece, i consumatori avranno il diritto di recedere dall’acquisto fino all’inizio dell’effettivo processo di download.
In base alla Direttiva europea, i commercianti dovranno informare i consumatori di questa opportunità prima che venga ultimato l’acquisto.
Piero Nuciari
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