Come si apre un esercizio commerciale “on line”
A volte, durante i sopralluoghi commerciali, può capitare che qualche commerciante ci chieda quali sono le modalità per aprire un’attività commerciale on line.
Anche se attualmente allo scrivente non risulta che la polizia municipale abbia mai effettuato questo genere di controlli via internet, solo a fine informativo è comunque il caso di conoscere le modalità per l’apertura di questo nuovo genere di attività “digitale”, destinata per il futuro a conquistare una discreta quota di mercato.
Iniziamo con il dire che gli adempimenti da assolvere per aprire una “bottega on line” sono vari.
Se ad aprire l’attività è una società, questa dovrà preventivamente iscriversi al registro delle imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui ha sede e, conseguentemente, procedere all’iscrizione all’Ufficio IVA.
E’ da evidenziare che nello statuto deve essere specificato se l’attività viene svolta solo o anche “on line”.
Fatto questo il passo successivo è comunicare al comune in cui è ubicata la sede legale (mediante DIA), la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività, previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98.
Dopo 30 giorni da questa comunicazione, ai sensi dell’art. 18, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 114/98, l’attività commerciale può avere inizio.
Un’altra informazione importante da dare (ma che comunque non ci riguarda) è che entro 30 giorni dall’avvio dell’attività deve essere fatta l’iscrizione all’INPS.
Una volta realizzato il sito web, prima di essere pubblicato on line, occorre fare in modo che in una pagina, ben visibile e accessibile a tutti i navigatori, siano presenti i seguenti dati:
– il nome, la denominazione o la ragione sociale;
– il domicilio o la sede legale;
– il numero telefonico, l’indirizzo o l’e-mail per comunicare con la ditta;
– il numero di iscrizione al registro delle imprese;
– il numero di partita IVA;
– una chiara indicazione dei costi di consegna e delle imposte che dovranno essere aggiunte al prezzo dei prodotti posti in vendita;
– indicazione chiara del prezzo dei prodotti e/o dei servizi offerti.
Altri dati che non debbono essere assolutamente omessi sono gli estremi contrattuali, evidenziando che questi dati debbono essere personalizzati.
Se l’attività di vendita è rivolta ad altri operatori del business (attività meglio conosciuta con la sigla B2B) deve essere presente un contratto di vendita ben diverso da quello relativo alle vendite dirette ai consumatori finali (B2C).
Per questi ultimi, infatti, la normativa vigente prevedo l’obbligo di indicare, in caso di controversie, il foro competente che, contrariamente a quanto è scritto in parecchi siti commerciali visionati, è il Tribunale del luogo di appartenenza del consumatore italiano.
Nel caso invece in cui il compratore sia straniero, il foro competente è quello del venditore.
Nota |
Si evidenzia che il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto, di tutte le informazioni, prima o al momento della esecuzione del contratto.
Non meno importanti sono le indicazioni relative al “diritto di recesso”.
Nella vendita ad un consumatore finale, questi ha 10 giorni di tempo per recedere senza l’obbligo di dover motivare la propria scelta e senza alcun vincolo.
Nota All’interno dei dieci giorni, (o dei tre mesi), il consumatore può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza il pagamento di penalità. Il recesso deve essere comunicato al fornitore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il recesso viene comunicato al fornitore a mezzo di fax, esso deve essere confermato entro 48 ore dall’invio del fax con lettera raccomandata. La restituzione della merce non comporta automaticamente un valido diritto di recesso dal contratto, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente dalle parti nel contratto. Il venditore deve, infine, restituire il prezzo pagato dal consumatore entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso. Il diritto di recesso è escluso dalla legge nei seguenti casi, salvo che il negozio web lo garantisca ugualmente:
E’ da evidenziare che la normativa si applica su tutti i contratti a distanza , fatta eccezione per alcune tipologie, ossia: i contratti relativi ai servizi finanziari quali servizi bancari , operazioni su fondi pensione o di assicurazione; i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; i contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; i contratti relativi a beni immobili, esclusa la locazione; i contratti conclusi in occasione di una vendita all’asta. |
(*) A norma dell’art. 64, primo comma, codice del consumo «Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5».
Ultimo dato importante che non deve assolutamente essere dimenticato, riguarda il rispetto della tutela della Privacy, relativamente ai dati che il cliente fornisce durante la compilazione del modulo d’ordine o quando si iscrive ad eventuali newsletter.
Per questo occorre quindi rilasciare un’informativa ed adempiere all’obbligo di adozione delle misure di protezione e di redazione del documento programmatico della sicurezza, meglio conosciuto con la sigla DPSS *
* Previsto dal D.Lgs. 196/2003
Nota Per sapere se l’attività commerciale necessita della redazione del DPSS, esistono dei siti internet che consentono di verificarlo on line. Uno di questi lo trovate all’indirizzo: http://www.dpssonline.it/pages/home.aspx |
Piero Nuciari
Di seguito si riporta l’elenco delle normative previgenti al Codice del Consumo relative ai contratti a distanza:
• | il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»); |
• | il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 (attuazione della direttiva 85/577/CE per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali); |
• | il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (attuazione della direttiva 92/96/CE in materia di assicurazione diretta sulla vita); |
• | il D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (attuazione della direttiva 94/47/CE per i contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili); |
• | il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 (attuazione della direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza); |
• | il recente D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 («Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori»). |
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