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Competenza degli accertamenti delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali di cui al D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 27. La circolare del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2022, prot. n. 19135/2022

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti relativamente ai poteri di accertamento delle violazioni a seguito di controlli su alimenti, materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti (MOCA), mangimi, animali, prodotti fitosanitari e pesticidi.

Come il lettore ricorderà, l’art.2 del Decreto legislativo n.27/2021 (che ha recepito la nuova disciplina sui controlli sanitari prevista dal Regolamento UE n.625/2017 e in particolare l’art.4 del succitato regolamento) aveva stabilito che le Autorità competenti per i suddetti controlli sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

Il problema sorto all’indomani della pubblicazione del D.Lgs 27/2021 riguardava  il coordinamento degli organismi addetti al controllo con particolare riferimento all’accertamento di  violazioni sanzionabili in via amministrativa o penale, inclusa la competenza all’adozione di misure e l’esecuzione di operazioni di campionamento di matrici da sottoporre a controllo ufficiale.

Infatti, pur essendo prevista dal Regolamento comunitario la facoltà in capo alle Autorità competenti di poter delegare altri soggetti istituzionali a svolgere i controlli, questa non è stata praticata.

Chi si occupa di controlli sa che l’articolo 13, comma 4, della Legge n. 689/81 assegna una competenza residuale nell’accertamento di illeciti amministrativi a favore di tutti «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria» ai sensi dell’art. 57 c.p.p.
Questo già consentirebbe alla PG questo genere di controlli indipendentemente dal fatto di essere Autorità competente o meno.
Tuttavia il D.Lgs. 27/2021 risulta essere ancora più chiaro, visto che l’articolo 2, comma 12 stabilisce che:
“Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell’ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.”

Pertanto il Ministero dell’Interno ha chiarito che nel caso in cui gli organi di Polizia riscontrassero durante la relativa attività di controllo una violazione delle norme previste dovranno dare tempestiva segnalazione e richiedere l’intervento alla ASL territorialmente competente.
Da questo obbligo sono esclusi per ovvi motivi i carabinieri.

E’ da evidenziare che nell’ipotesi in cui  vengono accertate violazioni riguardanti la salute e il benessere degli animali durante il trasporto, la PG mantiene la competenza nell’accertamento e nella contestazione di violazioni di cui al D.Lgs. 151/2007, visto che l’articolo 2, comma 2 della suddetta norma attribuisce la competenza agli organi individuati dall’articolo 13 della L. 689/81 e, quindi, anche agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria.

Piero Nuciari

circolare

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