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Comunitaria 2008: nuova lista degli allergeni

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Come tutti sapranno, gli alimenti in commercio spesso contengono degli ingredienti allergenici che, se non dichiarati in etichetta, possono provocare reazioni violente nelle persone predisposte.

E’ per questo motivo che l’UE, da anni, si è attivata per cercare di garantire una tutela in più in tema di allergie alimentari.

Gli allergeni sono in aumento e variano a seconda delle aree geografiche: negli USA, ad esempio, è molto sentita l’allergia alle arachidi (è a tutti noto quanto burro alle arachidi viene consumato dagli americani), mentre in Italia è in ascesa quella al kiwi.

Con il D.Lgs. 114/2006 il nostro Governo ha voluto porre rimedio alla problematica degli alimenti allergenici, che ogni anno causano la morte di persone predisposte (si pensi alla bambina della scorsa estate, della quale hanno parlato per giorni i giornali, deceduta per shock anafilattico dopo aver consumato un gelato), approvando una legge, a tutela dei consumatori, che come si ricorderà ha apportato modifiche al D.Lgs. 109/92 relativo all’etichettatura degli alimenti.

In base a questa norma, ogni sostanza appartenente alla lista dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, quando impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua nel prodotto finito anche se in forma modificata, deve essere indicata in modo chiaro in etichetta e, nel caso di prodotti sfusi, sul cartello esposto a disposizione dei consumatori.

Come sicuramente il lettore ricorderà, il D.Lgs. 114/2006 venne applicato per “stadi” visto che dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, subì nel giro di pochi mesi una integrazione degli ingredienti allergenici.

La Legge “Comunitaria 2008”  entrata in vigore nel Luglio scorso, ha nuovamente  aggiornato l’elenco degli ingredienti che debbono essere obbligatoriamente segnalati ai consumatori.

L’art. 27 della Legge n. 88 del 7 Luglio 2009, meglio conosciuta come “Comunitaria 2008”, pubblicata sulla G.U. del 14 Luglio 2009, ha infatti predisposto un nuovo elenco degli allergeni la cui presenza deve essere segnalata nei prodotti alimentari in base a quanto previsto dalla Direttiva CE 68/2007 della Commissione del 27 Novembre 2007.

In pratica la norma ha apportato modifiche all’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109, riscrivendo la sezione III.Il nuovo contenuto di detta sezione è il seguente:

«Sezione III

Allergeni alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione

di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati»;

b) la sezione IV e` abrogata. (*)

(*) Nota: la sez. IV riguardava gli ingredienti temporaneamente esclusi dalla sezione III

E’ da evidenziare che il legislatore ha voluto comunque tutelare tutti coloro che avevano scorte di magazzino.
Il comma 2 dell’art. 28, infatti, autorizza la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

Con il successivo comma 3, sempre dell’art. 28, il legislatore, modificando l’art. 29 del D.Lgs. 109/92, stabilisce i tempi di attuazione della norma, prevedendo che:

«3-bis. Le modifiche della sezione III dell’Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta». (*)

(*) Nota: per l’attuazione dei contenuti dell’art. 23 occorrerà quindi attendere qualche mese

Per ultimo, con il comma 4, il legislatore ha provveduto a “raccordare” la normativa preesistente con le novità introdotte con l’art 23 della “Comunitaria”, abrogando le parti divenute incompatibili del D.Lgs. 114/2006 e del D.Lgs. 109/92

Degna di nota è l’abrogazione del secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di seguito riportato:
”L’indicazione degli ingredienti non è richiesta nel caso di formaggi, del burro e del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.”

Piero Nuciari

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