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Confermato anche per il 2009 l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine delle carni avicole

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Con un’ordinanza che ora è in fase di registrazione presso il giudice contabile, il sottosegretario Martini, ha seguito la strada dei suoi predecessori, prorogando per tutto il 2009 l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine delle carni avicole.

Sapere che sull’etichetta della carne di pollo ci sarà ancora un riferimento al paese d’origine degli animali, all’allevamento in cui sono cresciuti, ma anche allo stabilimento dove sono stati macellati, sarà un motivo in più di tranquillità per i consumatori.

Nota
Con l’Ordinanza del Ministero della Salute (la prima risale al 2005) è stato previsto che obbligatoriamente le carni di tutte le specie avicole, quindi comprese le carni di polli, tacchini, faraone,anatre, oche, quaglie, fagiani e le altre carni di selvaggina da penna cacciata ed allevata, rechino informazioni di natura sanitaria. L’obbligo di riportare l’informazione obbligatoria vale sia per le carni avicole fresche, trattate mediate il freddo (refrigerate, congelate, surgelate), che per le preparazioni di carni avicole e i prodotti a base di carni avicole. Le informazioni di tracciabilità previste, infatti, consentono di identificare il prodotto e di sapere in tempi brevissimi l’origine dello stesso al fine di poter intervenire con tempestività in caso di necessità o di emergenza, anche nel caso in cui si debba richiamare l’eventuale prodotto già acquistato dal consumatore.
L’etichetta deve essere apposta sulla carcassa ovvero sul materiale di confezionamento o di imballaggio; il prodotto italiano si riconosce dalla sigla “IT” oppure “ITALIA” per esteso
.

Restano quindi in vigore  in aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, di cui al Decreto legislativo 109/92, le disposizioni che prevedono che gli operatori che intervengono nella fase di macellazione e di sezionamento e i soggetti che importano nel territorio italiano animali vivi da macellare, o carni fresche da sezionare o già sezionate da commercializzare, debbano riportare in etichetta le informazioni necessarie a ripercorrere con esattezza la storia dell’animale.

Nota
L’origine in etichetta è resa obbligatoria in Europa per alcuni importanti prodotti, quali la carne bovina, le uova, l’olio d’oliva, gli ortofrutticoli freschi e il miele. Attualmente tale obbligo non è previsto per la carne di maiale e di agnello, le conserve vegetali, i succhi di frutta, la pasta e i derivati dei cereali e i derivati del latte.

Le sanzioni per gli inadempienti
Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di etichettatura obbligatoria, di cui all’Ordinanza Ministeriale, comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività, da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni.

                                                                                               Piero Nuciari

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