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Consumatori: ora c’è una soluzione alternativa extragiudiziale delle controversie

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, del 19 agosto 2015, è stato pubblicato il Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, avente come oggetto “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)”.

La direttiva 2013/11/UE è stata emanata dal legislatore europeo con lo scopo di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese.
A tal fine il decreto legislativo 130/2015 ha apportato modifiche e intergrazioni al D.Lgs. n. 206/2005, meglio conosciuto come Codice del consumo, con l’inserimento del “TITOLO II-bis – Risoluzione extragiudiziale delle controversie (artt. 141 – 141-decies), in cui viene disciplinata la modalità di svolgimento delle procedure alternativa delle controversie.

In pratica la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) aiuta i consumatori a risolvere le controversie con gli operatori commerciali quando insorgano problemi con un prodotto o servizio acquistato, ad esempio qualora il venditore rifiuti di riparare di un prodotto o di effettuare un rimborso a cui il consumatore ha diritto.

E’ da evidenziare che in base all’art. 141, comma 10, il consumatore non potrà comunque essere privato del diritto di adire il giudice competente qualunque  sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale davanti all’organismo ADR.

Nel decreto si chiarisce che per “organismo ADR Alternative Dispute Resolution” si intende qualsiasi organismo che, a prescindere dalla sua denominazione, sia costituito su base permanente, offra la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR e sia iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSOB, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e la Banca d’Italia.

Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità (per il consumatore) del servizio.

Per le previsioni dell’art. 141-octies, commi 2 e 3, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e, al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti, è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

Degno di nota è il contenuto dell’art. 141-quater, che fà obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Piero Nuciari

Il testo del decreto

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