Controlli sugli strumenti di misura. Le nuove regole
Il 18 Settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017, n. 93, recante “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Il Decreto riguarda i controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali.
Secondo la norma gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
Le principali novità da evidenziare.
La novità più importante è che da ora in avanti la verifica periodica degli strumenti di misura sarà eseguita da organismi privati accreditati presso Unioncamere, in possesso dei requisiti dell’allegato I del Decreto, a seguito di presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), contenente i dati riportati dall’art. 11.
A seguito delle richieste Unioncamere provvederà a formare l’elenco degli organismi accreditati che sarà reso pubblico.
E’ da evidenziare che la nuova legge lascia invariati i tempi della visita periodica degli strumenti di misura (allegato IV), che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE, o della marcatura CE, e della marcatura metrologica supplementare.
Da segnalare il contenuto dell’articolo 4, comma 8, che impone al titolare dello strumento di misura di richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigillo anche di tipo elettronico.
A seguito della richiesta di visita periodica, l’organismo accreditato avrà 45 giorni di tempo per l’effettuazione della stessa (art,4, comma 16).
I vari controlli e interventi sulle bilance dovranno essere registrati sul libretto metrologico previsto dall’articolo 4, comma 12.
L’articolo, infatti, prevede che: “Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, contenente le informazioni di sui all’allegato V; lo stesso onere è a carico della Camera di Commercio che in applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 1, esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.
Altra novità da evidenziare è che da ora in avanti gli ispettori metrici delle Camere di Commercio avranno il compito di effettuare controlli casuali o a richiesta – senza preavviso – pur garantendo il contraddittorio, che verranno registrati sul libretto metrologico. Da sottolineare che in sede di controlli casuali o a richiesta, gli errori tollerati saranno superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica (art. 5, comma 4).
Nel caso dovessero essere accertati errori compresi tra il massimo tollerato per le verificazioni periodiche e quello del comma 4, appena descritto, la Camera di Commercio ordinerà al titolare dello strumento di aggiustarlo a proprie spese e di sottoporlo a nuova verificazione entro 30 giorni.
Se l’errore supererà addirittura la maggiorazione del 50% prevista dal comma 4, il soggetto incaricato del controllo dovrà applicare il contrassegno previsto dall’allegato VI, punto 2, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Degno di nota è l’ultimo comma dell’articolo 5, che fa salve le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
Riparazione degli strumenti
L’articolo 7, 1° comma, stabilisce che qualora a seguito di riparazioni vengano rimossi i sigilli di protezione, il titolare dello strumento avrà 10 giorni di tempo per richiedere una nuova verificazione periodica.
E’ da evidenziare che nel frattempo, gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di 10 giorni.
Molto importante è il contenuto del successivo comma 3, che prevede in capo al riparatore, l’obbligo di riportare sul libretto metrologico la descrizione e i tempi della riparazione effettuata.
Il capo II della legge, dall’articolo 10 in poi, tratta degli organismi accreditati, descrivendo le modalità di accreditamento, i tempi, etc.
Apprezzabile è il contenuto dell’articolo 14, relativo alla vigilanza sugli organismi.
Ai commi 1e 2 viene stabilito che l’Organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati, segnalando tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamento a seguito dell’attività di sorveglianza.
Il suddetto controllo viene effettuato anche dalle Camere di Commercio competenti per territorio che dovranno eseguire controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5% degli strumenti già sottoposti a verificazione periodica.
I risultati di tali controlli dovranno poi essere trasmessi a Unioncamere e, in caso di anomalie riscontrate, anche all’organismo nazionale di accreditamento.
Per ultimo è da segnalare l’articolo 17 che elenca le normative abrogate, in primis il Decreto 28 Marzo 2000, n. 182.
Alcune considerazioni
Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93, nonostante sia in fin dei conti una legge ben strutturata, ha di fatto privatizzato i controlli metrici.
La domanda che viene spontanea è: a che pro?
Se gli Ispettori metrici delle Camere di Commercio fino ad ora sono stati in grado di garantire i controlli e le verificazioni periodiche, perché affidarle ai privati, caricando gli Ispettori di ulteriori mansioni (controllo del 5% delle bilance già controllate dagli organismi privati accreditati e controllo sull’operato degli stessi)?
Inoltre, perché far perdere ulteriore tempo ai commercianti con il controllo sul controllo?
E’ un dato di fatto che dal punto di vista dei costi in capo ai detentori degli strumenti di misura, le cose siano cambiate in peggio, visto che ora i prezzi delle verificazioni periodiche saranno più alti!
Per fare un esempio:
Un supermercato con 8 bilance, con la verificazione periodica dell’Ispettore Metrico della Camera di Commercio pagava 60 euro per la prima bilancia e 20 euro per le successive.
Quindi, complessivamente, pagava 200 euro.
Con la nuova legge, con l’avvento dei privati, sembrerebbe che i costi saranno di 90 euro a bilancia, senza riduzioni per le successive.
Quindi ora per 8 bilance il supermercato pagherà 720 euro!
Il condizionale è d’obbligo, ma queste sono le voci di corridoio che da giorni stanno circolando negli ambienti metrici.
Anche se la locuzione latina “Vox populi, vox dei “ la dice lunga, nell’interesse dei commercianti (e dei consumatori!) auguriamoci che non sia vero.
Piero Nuciari
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