Novità legislative

Contrordine: il tappo anti rabbocco dell’olio torna obbligatorio per gli esercizi di somministrazione – Le novità introdotte dalla Legge 30 Ottobre 2014, n, 161

Tempo fa su questo blog avevo pubblicato un articolo sulla Legge “Mongiello”, L. 9/2013, meglio conosciuta come legge “salva olio italiano”. Nell’articolo si evidenziava il “non senso” di alcuni contenuti come l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di mettere a disposizione del pubblico bottiglie di olio di oliva munite del tappo anti rabbocco, subito smentito appena due righe dopo.
La legge, infatti, prevedeva che gli olii di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi “devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”, ma, successivamente, con l’aggiunta della congiunzione “ovvero” che in italiano vuol dire “oppure, ossia, o,” precisava che gli olii  “devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”.
In pratica venivano bandite le oliere anonime, il tappo anti rabbocco era consentito, ma  potevano essere utilizzate anche le bottiglie normali, purchè fornite di determinate informazioni attraverso un’etichettatura appropriata!

La contraddizione (ed anche la malafede) era apparsa da subito alquanto evidente, visto che in questo modo il commerciante disonesto avrebbe potuto acquistare la bottiglia etichettata per poi rabboccarla al bisogno, anche con olio scadente, alla faccia della legge e del consumatore!
Se il nostro legislatore avesse sostituito la congiunzione “ovvero” con “inoltre”, non si sarebbero creati dubbi interpretativi e non ci sarebbero state difficoltà nell’applicazione della norma!

Per rimediare a questo evidente incidente di percorso, i nostri governanti sono nuovamente intervenuti sull’argomento, apportando una nuova modifica alla legge, questa volta con l’obiettivo di evitare equivoci interpretativi.

Dal 25/11/14, con l’entrata in vigore della Legge 30 Ottobre 2014, n, 161, avente come oggetto: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis.”, le oliere messe a disposizione dei consumatori negli esercizi di somministrazione (bar, mense, ristoranti e pizzerie ) dovranno obbligatoriamente essere dotate di tappo anti rabbocco e non sarà più consentito l’utilizzo di oliere anonime o di bottiglie prive del sistema di protezione, pena pesanti sanzioni.

Questo obbligo è previsto dall’articolo 18, comma 1, della L. 161/14, che sostituisce l’articolo 7, comma 2, della legge Mongiello con il seguente testo:
” Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei  pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei  pasti, devono essere presentati  in  contenitori  etichettati  conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura  in modo che il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza  che  la confezione sia aperta  o  alterata  e  provvisti  di  un  sistema  di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo  l’esaurimento  del contenuto originale indicato nell’etichetta”.

E’ da evidenziare che la legge 161/14 non ha modificato solo il comma 2, della Legge Mongiello, ma ha provveduto anche a modificare diversi altri articoli e commi.

Di seguito le principali modifiche apportate alla legge di particolare interesse per gli addetti ai controlli:

Art. 1. Modalita’ per l’indicazione di origine

1.  L’indicazione  dell’origine  degli  oli  di oliva vergini prevista all’articolo 4 del decreto  del  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente  visibile  e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore   del recipiente, in modo da  essere  distinguibile  dalle  altre indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L’indicazione dell’origine di  cui  al  comma  1  e’ stampata sul recipiente o sull’etichetta ad  esso  apposta, in caratteri la cui parte mediana e’ pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell’olio di oliva  vergine, nel  medesimo  campo  visivo  e  nella  medesima  rilevanza cromatica.
4. L’indicazione dell’origine delle miscele di  oli  di oliva originari di piu’ di  uno  Stato  membro  dell’Unione europea o di  un  Paese  terzo,  conforme  all’articolo  4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del  13  gennaio  2012,  deve essere stampata ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente articolo e con diversa e piu’ evidente rilevanza  cromatica rispetto  allo  sfondo,  alle  altre  indicazioni  e   alla denominazione di vendita.”

Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1.  Una  pratica   commerciale   e’   ingannevole,   in conformita’ agli articoli 21  e  seguenti  del  codice  del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando  contiene  indicazioni  che,  anche  attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di  oliva  non     corrispondente alla effettiva  origine  territoriale  delle olive.
2. E’ altresi’ ingannevole la pratica commerciale  che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di  oliva  vergini,  puo’  ingenerare  la convinzione che le olive utilizzate  siano  di  provenienza  territoriale diversa da quella effettiva.
3. E’ ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o  vergini e  comunque  indicare  attributi  positivi   non   previsti dall’allegato XII in materia di  valutazione  organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)  n.          2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.”

Art.   7.   Termine   minimo   di   conservazione e resentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione  entro  il  quale  gli oli di oliva  vergini  conservano  le  loro  proprieta’specifiche in adeguate condizioni di trattamento  non  puo’ essere  superiore   a   diciotto   mesi   dalla   data   di imbottigliamento  e  va  indicato  con  la   dicitura   «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2.  Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni  nei pubblici esercizi, fatti salvi  gli  usi  di  cucina  e  di preparazione  dei  pasti,  devono  essere   presentati   in contenitori  etichettati   conformemente  alla  normativa  vigente,  forniti   di  idoneo   dispositivo  di  chiusura  in  modo  che  il contenuto  non  possa  essere  modificato  senza   che  la  confezione  sia aperta o alterata e provvisti di un  sistema di protezione  che  non  ne  permetta  il  riutilizzo  dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.
3. La violazione del divieto di cui  ai  commi  1  e  2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico  esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

Piero Nuciari

Views: 1026

Condividi