D.L. 5/2023 – Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti
Recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto, già ribattezzato Decreto benzina, che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.
L’articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.
Nota 1:
E’ da evidenziare che per l’entrata in vigore di questa misura bisogna comunque attendere un decreto attuativo del MIMIT, previsto entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Nota 2:
Ancora una volta la politica tenta di gettare sabbia negli occhi dei cittadini.
La misura relativa all’obbligo di esposizione del prezzo medio regionale, non reca alcun vantaggio ai consumatori. Vorrei infatti vedere quale automobilista è così privo di cervello per scegliere di fare 6-10 km in più per andare a rifornirsi presso un altro distributore che magari pratica prezzi inferiori di pochi centesimi! Si brucerebbe il risparmio lungo la strada!
Ufficialmente ci hanno detto che il motivo dell’impennata dei prezzi dei carburanti è dovuto alla guerra in Ucraina, nella realtà è solo frutto delle scellerate politiche UE, delle inutili sanzioni nei confronti della Russia che stanno danneggiando esclusivamente la nostra economia e, soprattutto, della speculazione di Eni & C.
Negli ultimi mesi Eni ha letteralmente raddoppiato gli utili!
Ma torniamo al DL
La norma prevede l’applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell’attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
Come si ricorderà, l’obbligo, per i gestori, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati in ciascun impianto di distribuzione per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato è stato introdotto dall’articolo 51 della legge n. 99/2009.
Successivamente le disposizioni attuative di cui al D.M. 15 ottobre 2010 ed al D.M. 17 gennaio 2013 hanno chiarito che i prezzi praticati devono essere comunicati, in via telematica, almeno settimanalmente e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla loro variazione.
L’obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore.
Resta ferma la possibilità, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato.
I dati raccolti sono pubblicati sul sito dell’osservatorio prezzi e tariffe del Ministero https://carburanti.mise.gov.it.
E’ bene ricordare che un analogo obbligo di comunicazione sussiste, a posteriori, in capo alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Esse sono tenute, nelle modalità indicate dal D.M. 23 novembre 2012, a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy entro le 16 del lunedì, il prezzo self service medio della benzina senza piombo e del gasolio da autotrazione applicato al dettaglio su scala nazionale nella settimana precedente.
Con un decreto attuativo previsto al comma 2, sono indicate anche le caratteristiche e le modalità di esposizione della cartellonistica con l’indicazione del prezzo medio praticato a livello regionale dagli impianti sulla rete non autostradale o del prezzo medio praticato a livello nazionale dagli impianti sulla rete autostradale.
E’ da evidenziare che ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Codice del Consumo ( D.Lgs. n. 206/2005), i prezzi dei carburanti esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori ed è fatto obbligo di esporli in modo visibile dalla carreggiata stradale.
L’articolo 19 del D.L. n. 1/2012 ha previsto l’adozione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico per la definizione delle modalità attuative del citato articolo 15, comma 5 del Codice del Consumo.
Successivamente, con D.M. 17 gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 19 del D.L. n. 1/2012, sono stati indicati i criteri cui deve conformarsi la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti.
Tali criteri assicurano che per ciascun prodotto siano indicati i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano.
E’ da evidenziare che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio devono essere riportati su cartelloni separati; il prezzo del carburante con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
Sanzioni
L’articolo 1, comma 4, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata.
Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte consecutive nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.
L’accertamento delle violazioni è effettuato in primis dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento previsti all’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Tuttavia, per il disposto dell’articolo 13, comma 4 della Legge 689/81, gli accertamenti possono essere effettuati anche da tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di PG.
All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge n. 689/1981.
E’ bene sottolineare che il medesimo sistema sanzionatorio si applica anche in caso di: – violazione delle altre disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti di cui all’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 206/2005; – di omessa comunicazione dei prezzi praticati nei singoli impianti di distribuzione ai sensi dell’articolo 51, comma 1 della legge n. 99/2009; – applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
Attenzione!
Non si applicano, più, quindi, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati e di trasparenza della cartellonistica le sanzioni pecuniarie da 516 a 3.098 euro previste dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, a cui rinviavano le disposizioni in materia.
Destinazione dei proventi sanzionatori
L’articolo 1, comma 5 prevede che il 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3, relativi quindi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla esposizione del prezzo medio praticato a livello regionale o nella rete autostradale, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnato ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, per essere destinato allo sviluppo dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole ed informato.
L’articolo 1, comma 6 reca una modifica all’articolo 17, comma 1 del codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005, per coordinarne il testo alle nuove disposizioni sanzionatorie contenute al precedente comma 4.
Il citato articolo 17, infatti, prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi in violazione del codice del consumo sia soggetto alla sanzione da 516 a 3.098 euro prevista dall’articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
La modifica in commento fa salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, per i casi di violazione delle disposizioni che impongono l’esposizione del prezzo dei prodotti petroliferi praticato presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti. Conseguentemente, come sopra evidenziato, in caso di violazione degli obblighi di pubblicità dei prezzi dei carburanti, si applicherà, invece, la sanzione da 200 a 2.000 euro prevista al comma 4 dell’articolo in commento.
Aggiornamento del 13/03/2023
Il Senato ha approvato, l’8 marzo 2023, il testo definitivo del Decreto Trasparenza prezzi carburante convertito in Legge. Arrivato dalla Camera il 21 febbraio 2023 “blindato” dopo il voto di fiducia, il provvedimento è diventato legge e ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Aggiornamento del 21/03/2023
Convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 (in G.U. 15/03/2023, n.63)
Piero Nuciari
Views: 416