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DAL 16 OTTOBRE 2008 PREZZI TRASPARENTI PER I FARMACI DA BANCO (per chi naturalmente aderirà all’iniziativa)

L’accordo, stilato il 24 settembre 2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico dai rappresentanti delle istituzioni e categorie interessate, prevede per ogni punto vendita che aderirà liberamente all’iniziativa, l’obbligo di indicare il prezzo di vendita al pubblico di 20 confezioni di farmaci da banco, fra i quali 15 selezionati in un elenco del Ministero aggiornato ogni sei mesi e 5 individuati dal singolo punto vendita, in modo di ridurre il disagio dei consumatori che dall’inizio del 2008 non hanno più trovano l’indicazione del prezzo di vendita sulle confezioni dei medicinali.

Nota
Come si ricorderà, fino al 31 dicembre 2006 la determinazione del prezzo al pubblico dei farmaci di automedicazione (OTC) e di quelli senza obbligo di prescrizione (SOP), che nel loro insieme costituiscono i medicinali di libera vendita, era stabilito dalle case farmaceutiche produttrici dei farmaci stessi ai sensi della Legge 149/2005, che aveva individuato in esso il “prezzo massimo” di vendita al pubblico.
Per ciascuno di questi medicinali, quindi, esisteva un prezzo stampato sulla confezione, con la dicitura “prezzo massimo”, inteso come prezzo di riferimento stabilito dalla casa farmaceutica, sul quale l’esercizio di vendita poteva facoltativamente calcolare una percentuale di sconto da praticare. Il prezzo al pubblico finale era quindi pari al “prezzo massimo”, determinato dalla casa farmaceutica meno lo sconto eventualmente praticato dall’esercizio di vendita.

Con la Legge Finanziaria 2007, ovvero con la Legge 296/2006,  le case farmaceutiche hanno perso  la facoltà di stabilire una qualsiasi forma di prezzo al pubblico sui farmaci di libera vendita che producono.
Attualmente, quindi, non esiste più un prezzo massimo che possa essere utilizzato come riferimento per calcolare eventuali sconti,  di conseguenza lo sconto su OTC e SOP, per come concepito fino al 31/12/2006, non esiste più.
Il prezzo al pubblico dei farmaci di libera vendita è ora determinato direttamente e unicamente dal titolare dell’esercizio di vendita, e, quindi,  non esiste più un prezzo di riferimento “fisso” sul quale calcolare un eventuale sconto. Esiste solo il prezzo al pubblico che ciascun esercizio di vendita determina, in base alle proprie possibilità ed esigenze, per ogni singolo farmaco.

Secondo Anpi-Parafarmacie, l’iniziativa “è stata originata dalle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi mesi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con le quali è stato manifestato il disagio dei consumatori sia perché dall’inizio del 2008 non trovano più l’indicazione del prezzo di vendita sulle confezioni dei medicinali (venendo meno l’obbligo in tal senso per i produttori, ai sensi della Legge Finanziaria del 2007), sia perché, in assenza di tale riferimento, non hanno più la possibilità di verificare gli sconti eventualmente proposti dalla farmacia o dal punto vendita prescelto”.

La stessa soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa anche dall’Unione Nazionale Consumatori che ha diffuso il seguente comunicato: “Il protocollo d’intesa sull’indicazione del prezzo dei farmaci senza obbligo di ricetta è un atto importante, dopo che con la Finanziaria 2007 è stato abolito l’obbligo di indicare il prezzo di vendita sulle confezioni – dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’UNC – Con questo protocollo si favorirà la chiarezza delle condizioni di vendita ai consumatori e la comparazione dei prezzi al pubblico”.

                                                                                                  Piero Nuciari

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