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Dal 21 Agosto 2014 sono divenute operative le sanzioni a carico di chi commercializza sacchetti per asporto merci non conformi

Come il lettore ricorderà, il 13 Novembre 2013 era entrata in vigore nel nostro Paese la norma che vietava l’utilizzo dei sacchetti di plastica non biodegradabili.
Con il Decreto 18 marzo 2013 (in G.U. n. 73 del 27 marzo u.s.) il Ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo Economico avevano individuato le caratteristiche tecniche dei sacchetti per l’asporto delle merci, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del DL 2/2012, che demandava ad un decreto interministeriale il compito di individuare “eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori”.

All’epoca il collega Adamo Gnoli, della Polizia Municipale del Comune di Cesena (FC), pubblicò su questo blog un approfondimento sull’argomento che potete leggere a questo link.

La norma relativa al divieto di utlizzo di sacchetti da asporto non bioegradabili, però, entrò in vigore parzialmente, visto che il Decreto, firmato il 18 Marzo 2013, non fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale a causa della mancata chiusura di una procedura di notifica alla UE con conseguente congelamento dell’efficacia della norma e, conseguentemente, delle sanzioni previste.

E’ appena il caso di ricordare che l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012, faceva decorrere l’applicazione delle sanzioni a carico di chi commercializzava sacchetti di plastica “non conformi”, una volta decorsi 60 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare le caratteristiche “tecniche” dei sacchetti.

Il problema è stato finalmente risolto con la legge di conversione n. 116/2014, del D.L. n. 91/2014.

L’art. 11, comma 2-bis della Legge, infatti, ha eliminato dal comma 4, dell’art. 2, del D.L. n. 2/2012, convertito dalla L. n. 28/2012, l’inciso “A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2”, che agganciava l’operatività delle sanzioni all’emanazione del decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti, rendendo la norma pienamente operativa.

Pertanto, a decorrere dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014), la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dall’art. 2, del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012 (sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500,00 a 25.000,00 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

La competenza dell’accertamento delle sanzioni, applicate ai sensi della legge n. 689/81, è a carico degli organi di polizia amministrativa, che dovranno inviare il rapporto (art. 7 – L. 689/81) alla Camera di Commercio competente per territorio.

Piero Nuciari

Allegato: i testi del materiale sugli shopper aggiornati ad oggi dal collega Adamo Gnoli, della Polizia Municipale del Comune di Cesena

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