articoliNewsNovità legislative

Dal 22 Ottobre 2017 è in vigore il decreto che rende obbligatoria l’indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione degli alimenti trasformati preimballati

I “prodotti alimentari preimballati” destinati al consumatore finale o alle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali, Etc.) devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del  regolamento  (UE) n. 1169/2 011.

Questo l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 145 del 15 settembre 2017, avente come oggetto “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”, con il fine di garantire una migliore rintracciabilità dell’alimento e una maggiore informazione all’utente.

Il decreto legislativo in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017,  attua alcune previsioni della legge di delegazione europea 2015 (Legge 12 agosto 2016, n. 170), introducendo misure per il recepimento e adeguamento, nell’ordinamento interno, del regolamento UE n. 1169/2011 (25 ottobre 2011) del Parlamento europeo e del Consiglio, “a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute”.

Prima di iniziare la disamina della nuova legge, è bene precisare cosa deve essere inteso per “alimento preimballato”.

 Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera  e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per «alimento preimballato»  si intende “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imba llati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta”.

In sintesi il decreto reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta, già previsto dalla legge italiana ma, come si ricorderà, abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.

La reintroduzione dell’obbligo di indicazione dello  stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ha il fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo riducendo notevolmente i tempi di indagine.

In base all’articolo 4 del decreto,  l’indicazione può essere omessa nei seguenti casi:

  1. a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta  ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento  (UE) n. 1169/2011;
  2. b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del  Parlamento europeo  e del Consiglio del 29 aprile 2004;
  3. c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

E’ da evidenziare che nel caso in cui l’operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti,  possono essere indicati tutti ma dovrà essere evidenziato, tramite punzonatura o altro segno, quello che ha materialmente prodotto l’alimento.

Il Sistema sanzionatorio

Dal punto di vista sanzionatorio, è da dire che in base a quanto previsto dall’articolo 6, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), il decreto disciplina un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché quelle degli organi preposti all’accertamento delle violazioni (artt. 5 e 6).

Le sanzioni

a) non riportare sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta, o sui documenti commerciali, l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati:
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;

  1. b) Impresa con stabilimenti plurimi che non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno:
    sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;
  2. c) non riportare in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento UE n. 1169/2011:
    sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Per ultimo, la classica ciliegina sulla torta, ovvero che le disposizioni del Decreto si applicano solo per i produttori italiani.

E’ infatti previsto dall’articolo 7 della norma che “le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte  contraente  dell’Accordo  sullo  Spazio economico europeo (SEE)”

Al fine di smaltire le etichette già stampate e i prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto,  la norma (art. 8) prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Piero Nuciari

Il Testo del D.lgs. n. 145 del 15 settembre 2017
———————————————————————————————————

NOTA DEL 07/01/2019
Il Tribunale Civile di Roma, XVIII Sezione Civile, con l’Ordinanza 3.1.19 in procedimento n. r.g. 41840/2018, ha ricostruito gli abusi posti in essere da Maurizio Martina, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni, Beatrice Lorenzin. I quali hanno posto in essere violazioni del diritto europeo tali da compromettere l’efficacia del decreto legislativo 145/2017. In barba a quanto invece dichiarato da Andrea Olivero. A seguire, un estratto della pronuncia del Tribunale.

Il decreto legislativo 145/2017, che impone ai produttori di alimenti di elencare nelle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sulla confezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/10/2017, risulta carente del suo iter di perfezionamento e di efficacia perché non è stato debitamente notificato alla Commissione Europea, sulla base della direttiva 98/34 UE, sostituita dalla direttiva 2015/1535 /UE.

Sulla base della citata direttiva è prevista una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche per la circolazione di beni, prodotti, persone, servizi e capitali nel mercato dell’Unione, inteso come spazio senza frontiere interne, per cui gli Stati membri che desiderano introdurre una legge nazionale sono tenuti ad effettuare la notifica alla Commissione Europea, in modo che la stessa possa garantire che la legge non sia in contrasto con le norme UE ed eventualmente disporre la sospensione dell’iter legislativo per un periodo minimo di tre mesi per proporre modifiche della misura progettata.

Nel caso in esame, l’Italia ha notificato alla Commissione Europea la sua proposta di legge il 30/3/2017, ma la stessa è stata oggetto di parere circostanziato della Commissione Europea del 3/7/2017 che ne ha escluso la legittimità, per incompatibilità dello schema di decreto con il Regolamento UE n. 1169/2011, sulla etichettatura degli alimenti, in quanto esso prevede informazioni obbligatorie in etichette dei prodotti alimentari ulteriori rispetto a quelle stabilite dal regolamento UE citato nel tassativo elenco di quell’art. 9.

L’emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato membro che abbia elaborato il progetto di regola tecnica l’obbligo di rinviare l’adozione di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione.

L’Italia ha successivamente effettuato una ulteriore notifica il 20 settembre 2017 ai sensi dell’art. 114 del TFUE, ma la Commissione Europea ha comunicato al governo italiano l’irricevibilità della notifica a Bruxelles del decreto legislativo 145 /2017, a mezzo di lettera del 28 gennaio 2018 indirizzata al Ministro degli Esteri e della Cooperazione economica.

Sulla base della interpretazione in più occasioni fornita dalla Corte di Giustizia, l’inadempimento dell’obbligo di notifica di una regola tecnica, per il conseguente contrasto alla normativa della Unione, comporta la inapplicabilità della normativa interna e la non opponibilità ai privati, con la conseguenza che questi ultimi possono avvalersi del vizio procedurale – la mancata notifica – per eccepire l’inapplicabilità delle regole tecniche interne nei loro confronti innanzi ai giudici nazionali, ai quali compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva citata.’
(Fonte: https://www.greatitalianfoodtrade.it)

IN SINTESI LA LEGGE E’ CARTA STRACCIA E DA RIFARE!


Print Friendly, PDF & Email

Visits: 1316

Condividi