Dall’11 Marzo 2008 sarà vietato vendere accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini.
Lo ha stabilito il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 Agosto 2007, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 27 Agosto 2007, che vieta di commercializzare accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini, a far data dall’11 marzo 2008.
Il Decreto fa seguito alla decisione 2006/502/CE dell’11 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 luglio 2006 serie L 198/41, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini
a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini di fantasia.
In molte attività commerciali non alimentari italiane vengono spesso posti in vendita o regalati accendini dalle forme più strane, fabbricati nel 90% dei casi in Cina.
Spesso i consumatori li acquistano non per farne l’uso per i quali dovrebbero essere destinati, ma per la loro forma molto spesso simpatica, dimenticandoli poi in giro per la casa.
L’uso improprio di questi apparecchi da parte dei bambini, che spesso li utilizzano per giocare, provoca ogni anno un numero elevato di incidenti gravi. Secondo le stime ufficiali, nell’UE ogni anno da 1500 a 1900 infortuni e da 34 a 40 decessi sono dovuti ad incidenti con il fuoco causati da bambini che giocano con accendini.
Da circa 10 anni negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia e Nuova Zelanda , sono stati resi obbligatori meccanismi di sicurezza per i bambini che possono prevenire tali incidenti. Significativo è il fatto che l’introduzione dei requisiti di sicurezza abbiano prodotto – solo negli Stati Uniti – una riduzione degli incidenti del 60%!
Nota
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Requisiti degli accendini “ a prova di bambino”
Le specifiche tecniche in materia di sicurezza per i bambini per quanto riguarda gli accendini sono stabilite dalla norma europea (EN 13869:2002). Si presume che gli accendini che rispondono alle specifiche di questa norma europea siano conformi alla decisione. La conformità è presunta anche per gli accendini che soddisfano i requisiti di sicurezza di paesi extra UE, a condizione che siano equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione (come quelli in vigore negli Stati Uniti).
Il “giallo” dell’entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato degli accendini, previsto dall’art. 1 del Decreto del 10 Agosto 2007
Leggendo l’articolo 1 del suddetto decreto, colpisce il divieto ai produttori ed importatori di immettere sul mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi
di meccanismo di sicurezza per i bambini, a partire dall’11 marzo 2007.
La prima impressione che suscita questa data è che vi sia un errore di stampa; nella realtà, seguendo con pazienza l’iter della decisione europea, ci si accorge che i conti “sono esatti”.
La decisione è stata infatti notificata agli Stati membri l’11 maggio 2006. Entro dieci mesi dalla notifica, vale a dire entro l’11 marzo 2007, gli Stati membri dovevano provvedere a che tutti gli accendini immessi sul mercato fossero a prova di bambino (salvo quelli esclusi dal campo di applicazione della decisione sulla base di criteri tecnici) e a che gli accendini fantasia non venissero più commercializzati sul mercato dell’UE.
Nota |
Il 12 aprile 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/231/CE che ha modificato la decisione 2006/502/CE estendendone la validità fino all’11 maggio 2008, aggiungendo inoltre la disposizione che a decorrere dall’11 marzo 2008 non potranno più essere venduti ai consumatori accendini non sicuri per i bambini e accendini fantasia.
Piero Nuciari
Il testo del Decreto
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 Agosto 2007
Attuazione della decisione comunitaria dell’11 maggio 2006 sulla commercializzazione di accendini.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
d’intesa con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
Visto il Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I
recante attuazione della direttiva 2001/95/CE recepita con il decreto
legislativo 21 maggio 2004, n 172;
Vista la decisione 2006/502/CE dell’11 maggio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 luglio 2006 serie
L 198/41, “che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti
per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini
a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini
di fantasia”;
Visto l’art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in
presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei
consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea
puo’ adottare una decisione che richieda agli Stati membri di emanare
provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre
a particolari condizioni l’immissione sul mercato di tali prodotti,
vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di
accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o
prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato;
Visto il parere favorevole assunto all’unanimita’ per prorogare di
un anno la validita’ della decisione 2006/502/CE ed espresso ai sensi
dell’art 15 della direttiva 2001/95/EC in data 13 febbraio 2007 dal
Comitato di cui al medesimo art. 15;
Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini e
considerato che il prevedibile uso ludico da parte dei bambini puo’
determinare un grave rischio per la loro salute;
Considerato che i dati disponibili nell’Unione europea sugli
incendi e lesioni personali del tipo ustioni riconducibili all’uso
improprio di accendini da parte dei bambini confermano che il
fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti sia in termini
quantitativi che di entita’ del rischio;
Considerato che la maggioranza degli incidenti registrati
nell’Unione europea e’ relativa ai cosiddetti accendini di fantasia,
cosi’ come individuati nel considerando 15 della decisione della
Commissione e agli accendini usa e getta privi di meccanismo di
sicurezza;
Considerato che sul mercato nazionale e’ presente una quantita’
ingente di accendini di cui al punto precedente e che, soprattutto
con riferimento agli accendini di fantasia, e’ significativo il
flusso dichiarato annualmente all’importazione;
Ritenuta opportuna l’adozione di misure nazionali volte a
salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla
salute dei consumatori;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Divieto di immissione sul mercato
1. E’ fatto divieto a produttori ed importatori di immettere sul
mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi
di meccanismo di sicurezza per i bambini a partire dall’11 marzo
2007.
Art. 2.
Divieto di commercializzazione
1. E’ fatto divieto di commercializzare accendini di fantasia e
accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini
a far data dall’11 marzo 2008.
Art. 3.
Prescrizioni tecniche
1. Per le caratteristiche tecniche degli accendini, per
l’individuazione delle condizioni all’immissione nel mercato degli
stessi nonche’ per i rapporti di test relativi alla sicurezza, si
applicano le disposizioni recate dalla decisione della Commissione
europea 2006/502/CE dell’11 maggio 2006.
Art. 4.
Periodo transitorio
1. E’ possibile lo smaltimento delle scorte accumulate da parte di
produttori ed importatori entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Controlli
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai controlli
sulla produzione a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; provvede altresi’ ai controlli sulla
commercializzazione a partire dall’11 marzo 2008.
2. L’Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore
del presente decreto l’osservanza del divieto di importazione di cui
all’art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.
Art. 6.
Neutralita’ finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8.
D u r a t a
1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di
efficacia della decisione 2006/502/CE dell’11 maggio 2006 e delle
successive proroghe.
Roma, 10 agosto 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
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