DECRETO 13 Novembre 2007. Modalita’ per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003. (GU n. 297 del 22-12-2007)
L’uovo è un alimento base della nostra alimentazione. In Italia vengono consumate 12 miliardi di uova ogni anno, per un consumo pro capite di 13,7 kg. Parte del consumo delle uova avviene indirettamente, con l’assunzione di alimenti che contengono uova, come pasta all’uovo, dolci, biscotti ecc.
Da qualche anno, in Italia, le uova hanno un codice stampato, mediante il quale è possibile avere tutte le informazioni principali sulle uova che si sono acquistate. L’etichettatura apposta sull’uovo, rende così disponibile al consumatore una vera e propria carta di identità dell’uovo, permettendo la tracciabilità del prodotto e di essere informati sulla filiera produttiva.
Nota |
Recentemente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stato pubblicato il Decreto 13 Novembre 2007, del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale vengono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.
Se da un lato il provvedimento lascia quasi inalterato l’impianto normativo in vigore, dall’altro apporta delle novità di una certa importanza.
Per prima cosa è da segnalare che all’art. 1 è previsto l’esonero dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, delle uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, o nella “regione di produzione”. Nello stesso articolo è previsto che nonostante l’esonero, le suddette uova debbono comunque essere marchiate con il codice del produttore ad eccezione (e questa è la novità) di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta.
Nota
|
L’articolo 2 detta disposizioni riguardanti i centri di imballaggio, che debbono essere autorizzati dalla regione e provvisti dei requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007. L’ultimo comma prevede che detti requisiti dovranno essere verificati dalle regioni e/o dalle Province autonome almeno ogni 3 anni.
I centri di imballaggio dovranno avere un codice identificativo attribuito dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT
della Provincia – costituito da tre numeri – e da un numero, progressivo per ciascuna Provincia, anch’esso di tre cifre. Il codice e’ comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti.
L’articolo 4 del suddetto Decreto introduce, in deroga al disposto dell’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 109/92, la possibilità di indicare la quantità netta di prodotto in peso o in numero di uova.
Il successivo articolo 5 introduce una nuova indicazione da apporre sulle uova di cat. A e sull’imballaggio, oltre a quelle appena descritte.
Viene infatti previsto l’inserimento delle diciture: 1IT per le uova da allevamento all’aperto; 2IT per le uova da allevamento a terra; 3IT per quelle da allevamento in gabbia e 0IT per quelle provenienti da agricoltura biologica.
Al comma 3 viene prevista una deroga, fino al 30 Giugno 2008, per le uova di cat. A di origine comunitaria, destinate alla trasformazione e ritirate direttamente e sotto la propria responsabilita’, dall’industria alimentare presso i propri abituali fornitori, che potranno essere cedute senza marchiatura.
Il provvedimento prevede la possibilità di apporre sui gusci, da parte dei centri di imballaggio, anche diciture facoltative relative all’origine delle uova purche’ tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore.
Nota I centri d’imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformita’ con la normativa vigente in materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso. |
L’articolo 9 disciplina l’utilizzo della dicitura “extra”.
Viene infatti stabilito che i centri d’imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura “EXTRA” o “EXTRA FRESCHE”, a condizione che sull’imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
La data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo’ essere apposta direttamente dal produttore.
Nota |
L’ultimo articolo del Decreto, degno di nota, è il numero 11 e riguarda la tenuta dei registri da parte dei produttori.
E’ un articolo da evidenziare per la meticolosità con la quale vengono imposte le informazioni relative all’allevamento, alla produzione e alla tenuta dei registri al fine della rintracciabilità dei prodotti. Piero Nuciari
DECRETO 13 Novembre 2007.
Modalita’ per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003. (GU n. 297 del 22-12-2007 )
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno
2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23
maggio 2007 che stabilisce le modalita’ di applicazione del
regolamento (CE) n. 1028/2006;
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante
l’attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la
protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene degli alimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in
particolare l’art. 4 che impone il riconoscimento, da parte
dell’Autorita’ sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli
alimenti di origine animale;
Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene
dei mangimi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per
l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione
delle uova;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche’
la relativa pubblicita’;
Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all’applicazione
della legge 10 aprile 1991, n. 137;
Considerato che a norma dell’art. 1 della legge 3 maggio 1971, n.
419, il controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti la
commercializzazione delle uova e’ esercitato dagli organi centrali e
periferici del Ministero dell’agricoltura e delle foreste tramite gli
organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e
che le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria
competenza, provvedono a coordinare la loro specifica attivita’ col
Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n.
434 risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa
comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto,
andrebbero abrogati;
Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006
consente ai centri d’imballaggio che operano esclusivamente per
l’industria alimentare e non alimentare di non avere in dotazione
l’attrezzatura per la classificazione delle uova in base al peso;
Considerato che, per semplificare le procedure amministrative,
appare opportuno affidare alle Regioni e Province autonome
l’autorizzazione dei centri d’imballaggio;
Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione
delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e,
conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome nell’adunanza del 1°
agosto 2007, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre
1990, n. 428;
Decretano:
Titolo I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e
n. 557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le
condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul
territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi,
all’importazione e all’esportazione.
2. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
1028/2006, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di
commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al
consumatore finale:
a) nel luogo di produzione, o
b) nella “regione di produzione” (in un “mercato pubblico locale”
o nella “vendita porta a porta”).
Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate
con il codice del produttore, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
regolamento (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da
produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il
nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita
o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
ai regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del
presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:
a) “mercato pubblico locale”: qualsiasi mercato di prodotti
alimentari per la vendita al minuto;
b) “vendita porta a porta”: la vendita effettuata direttamente
dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;
c) “regione di produzione”: area di territorio compresa entro un
raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.
Titolo II
Art. 2.
Autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova
1. I centri d’imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e
Province autonome competenti per territorio, previo accertamento
delle condizioni previste all’art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007
della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.
2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature
disposte per i centri d’imballaggio che lavorano in esclusiva per
l’industria alimentare e non alimentare, per l’ottenimento
dell’autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda
alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del
modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale
delle politiche agricole – POLAGR VII, di seguito denominato
“Mipaaf”. La predetta domanda, per poter essere accolta, deve
contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle
Regioni o Province autonome ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE)
n. 853/2004.
3. Ai centri d’imballaggio e’ attribuito dal Mipaaf un codice di
identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT
della Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo
per ciascuna Provincia, anch’esso di tre cifre. Il predetto codice e’
comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che
le Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf,
tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terra’ aggiornata la lista
dei centri d’imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet
(www.politicheagricole.gov.it).
4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e
comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento
dell’autorizzazione dei centri d’imballaggio ricadenti nel proprio
territorio.
Art. 3.
Revoca dell’autorizzazione dei centri d’imballaggio di uova
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale
n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle
Regioni e Province autonome, dall’Ispettorato centrale per il
controllo della qualita’ dei prodotti agroalimentari, di seguito
denominato “Ispettorato” o dagli altri organismi di controllo
abilitati, si riscontrino delle non conformita’ agli obblighi imposti
dalla normativa comunitaria e nazionale, l’autorizzazione rilasciata
ai centri d’imballaggio uova e’ revocata o sospesa fino al momento
del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.
2. La revoca o la sospensione dell’autorizzazione e’ fatta
direttamente dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono
pervenire anche le segnalazioni di irregolarita’ riscontrate dagli
altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne
comunicazione al Mipaaf per l’aggiornamento della lista dei centri
d’imballaggio.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessita’, il Mipaaf puo’ chiedere
direttamente alle Regioni o Province autonome eventuali revoche o
sospensioni dell’autorizzazione dei centri d’imballaggio che
dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge
n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n.
434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.
4. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le
uova importate, alle disposizioni dell’art. 30 del regolamento (CE)
n. 557/2007, qualora venga riscontrata una non conformita’ alle norme
del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo
ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la
prova del ripristino della conformita’ alle disposizioni della
normativa comunitaria e nazionale.
Titolo III
DICITURE OBBLIGATORIE
Art. 4.
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12 del regolamento (CE) n.
557/2007, l’indicazione della quantita’ netta di prodotto, di cui
all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
puo’ essere espressa in peso o in numero di uova.
Art. 5.
Sistemi di allevamento
1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per
l’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, i centri d’imballaggio
appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria “A”,
unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del
sistema di allevamento, una delle seguenti diciture:
=====================================================================
Sull’imballaggio | Sulle uova | Sulle uova
(obbligatorie) | (obbligatorie) | (facoltative)
=====================================================================
a) {Uova da | |
allevamento | |
all’aperto} |1IT – – – |{Aperto}
———————————————————————
b) {Uova da | |
allevamento a terra} |2IT – – – |{A terra}
———————————————————————
c) {Uova da | |
allevamento in gabbie}|3IT – – – |{Gabbie}
———————————————————————
d) {Uova da | |
agricoltura biologica}|0IT – – – |{All.Bio}.
2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di
cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto
dei requisiti minimi in allevamento indicati nell’allegato II del
regolamento (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono
allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo
III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine “gabbie”
puo’ essere aggiunto l’aggettivo “attrezzate”. Inoltre, all’interno o
all’esterno dell’imballaggio deve essere riportata la spiegazione del
codice di cui all’art. 5.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30
giugno 2008, la marchiatura delle uova “A” con il codice del
produttore non e’ obbligatoria per le uova di origine comunitaria,
destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto la
propria responsabilita’, dall’industria alimentare presso i propri
abituali fornitori. Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte
le uova spedite direttamente dal sito di produzione all’industria
alimentare dagli operatori che presentano specifica richiesta alla
Regione o Provincia autonoma competente per territorio che, al
riguardo, informa il Mipaaf. Nei casi di cui al presente comma e’
sufficiente barrare l’apposita casella presente nel facsimile di
domanda all’allegato I.
4. Le uova di categoria “B”, commercializzate sul territorio
nazionale, sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come
previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Le uova
industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere
commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o
etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all’art. 18
del regolamento (CE) n. 557/2007, riportata in allegato II.
Art. 6.
Codice distintivo del produttore
1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere
la registrazione dell’allevamento ed il rilascio del codice
distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole,
secondo le modalita’ prescritte dal decreto legislativo 29 luglio
2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono
soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline
ovaiole stabiliti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007,
nonche’ nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri
d’imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.
2. I detentori di galline riproduttrici del genere gallus
interessati a cedere per il consumo le uova non incubabili qualora
rispondano ai requisiti di cui all’allegato II, punto 4 del
regolamento (CE) n. 557/2007, possono chiedere il rilascio del codice
distintivo del produttore e del sistema di allevamento “a terra”
secondo le modalita’ di cui al comma successivo.
3. Per il rilascio del codice distintivo dell’allevamento, gli
interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell’art. 4, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario
dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che
nella fattispecie ha la funzione di autorita’ sanitaria di controllo.
Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli
allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all’ASL stessa.
4. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti
registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici
distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti
all’allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati
anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Il
Ministero della salute fornisce al Mipaaf e all’Ispettorato,
l’accesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un
elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di
allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate di
cui all’art. 11, comma 3, al fine di consentire all’Amministrazione
di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in
merito alla trasmissione dei dati statistici.
5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all’elenco
nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di
competenza, i necessari controlli.
6. I Servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata
l’anagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole,
registrando ogni variazione, ivi compresi provvedimenti di
sospensione o di eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni
dalla variazione medesima.
7. La timbratura delle uova con il codice del produttore puo’
essere effettuata sia presso l’azienda di produzione sia presso il
centro d’imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova
siano consegnate da un produttore ad un centro d’imballaggio situato
in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo
del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.
8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro
d’imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero
distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo
centro d’imballaggio.
Titolo IV
DICITURE FACOLTATIVE
Art. 7.
Origine delle uova
1. Sulle uova e sugli imballaggi e’ possibile apporre direttamente,
da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi
all’origine delle uova purche’ tale origine sia rilevabile dal codice
distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i
produttori ed i centri d’imballaggio interessati sono tenuti a darne
comunicazione al Mipaaf tramite l’Ufficio dell’Ispettorato competente
per territorio.
Art. 8.
Tipo di alimentazione
1. I centri d’imballaggio possono apporre sulle uova e sugli
imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo
di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture,
in conformita’ con la normativa vigente in materia di alimentazione
animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso
contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del
mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si
applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi
solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del
mangime che puo’ comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di
cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora sia fatto
riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno
il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto
riferimento a piu’ di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare
almeno il 5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri d’imballaggio interessati all’utilizzo
delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a
darne comunicazione al Mipaaf tramite l’Ufficio dell’Ispettorato
competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l’anno,
ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la
corrispondenza delle indicazioni utilizzate.
Art. 9.
Utilizzo della dicitura extra
1. I centri d’imballaggio delle uova possono apporre sugli
imballaggi la dicitura “EXTRA” o “EXTRA FRESCHE”, a condizione che
sull’imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione
deve essere indicata anche sulle uova e puo’ essere apposta
direttamente dal produttore.
Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) i centri d’imballaggio ed i produttori interessati debbono
darne comunicazione al Mipaaf tramite l’Ufficio dell’Ispettorato
competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure
professionali sono riunite nella stessa impresa, e’ sufficiente una
unica comunicazione;
b) i produttori ed i centri d’imballaggio di cui al presente
articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte
dell’Ispettorato almeno con frequenza semestrale.
Art. 10.
1. Per l’utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli
7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche’ conformi alle disposizioni del
decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l’autorizzazione
ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata
con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’utilizzo delle
diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilita’ con
la vigente normativa.
2. Gli organi di controllo verificano direttamente l’osservanza
delle disposizioni del presente decreto sulla base delle
comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare.
In caso di non conformita’ verranno attuate le disposizioni di cui
all’art. 3, paragrafo 4.
Titolo V
Art. 11.
Tenuta dei registri
A) Produttori.
1. I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni
relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:
a) la data di introduzione, l’eta’ al momento dell’introduzione e
il numero delle galline ovaiole;
b) il numero di galline eliminate e relativa data;
c) la produzione giornaliera di uova;
d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni
giorno o secondo altre modalita’;
e) il nome e l’indirizzo degli acquirenti.
2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente
all’art. 9 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al
regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti,
specificando per ciascun tipo di alimentazione:
a) la quantita’ e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul
posto;
b) la data di consegna dei mangimi.
3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in
uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1
e 2 devono essere ripartite per pollaio.
B) Centri d’imballaggio. 1. I centri di imballaggio registrano
separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi
per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del
produttore e della data o del periodo di deposizione;
b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la
categoria di qualita’ e, quando possibile, di peso;
c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da
altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la
data di durata minima;
d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri
centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione
del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;
e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per
qualita’ e, quando possibile, per categoria di peso, la data di
imballaggio per le uova della categoria B o la data di durata minima
per le uova della categoria A e per acquirente, con l’indicazione del
nome e dell’indirizzo del medesimo.
I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte
fisiche.
2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi
rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole
ai sensi dell’art. 9, i centri di imballaggio che si avvalgono di
tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al
paragrafo 1.
C) Raccoglitori. 1. I raccoglitori registrano separatamente, per
metodo di allevamento e per giorno:
a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con
l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della
data o del periodo di deposizione;
b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di
imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del nome,
dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo
di deposizione.
Titolo VI
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione dei
consumatori le informazioni che consentono di interpretare
correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova
ed in particolare:
1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;
2) il sistema di allevamento;
3) la denominazione e sede dell’azienda in cui ha avuto luogo la
produzione;
4) gli estremi della ASL competente per l’allevamento di
produzione.
Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore
direttamente nei punti vendita.
2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere
tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno
dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta
cio’ sia possibile, e’ consentito utilizzare uno o piu’ registri o
altro tipo di registrazione (fatture, bolle di consegna ecc.),
inclusa quella informatica, riportanti tutte le informazioni
prescritte.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno civile precedente,
le aziende alle quali e’ stato rilasciato il codice di cui all’art.
5, inseriscono nella BDN di cui all’art. 5, comma 4, la rilevazione
del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari
al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane
di produzione diviso 52). Il predetto inserimento puo’ essere
effettuato direttamente dalle aziende o tramite le associazioni
professionali delegate ed abilitate dal Ministero della salute.
4. Il decreto ministeriale 4 marzo 2005 e’ abrogato. Sono inoltre
abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati A e B e le tabelle del
decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.
5. Ai sensi dell’art. 117, quinto comma della Costituzione, il
presente decreto si applica per le Regioni e Province autonome che
non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n.
557/2007, fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma. Per quanto non
previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli
del regolamento (CE) n. 557/2007.
6. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2007
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 4, foglio n. 206
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