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Decreto carburanti: i nuovi obblighi per i gestori

Oggi, 15 Gennaio 2023, è entrato in vigore il decreto carburanti (DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023 , n. 5). Tra le novità che interessano gli addetti ai controlli  vi è l’obbligo per i gestori di esporre nei distributori cartelloni con il prezzo medio regionale dei carburanti, con sanzioni da 500 a 6.000 euro per chi sarà inadempiente.
La norma  prevede che dopo la terza violazione, potrà essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni (art. 1, comma 4).

Nel Decreto è inoltre  previsto che le violazioni debbano essere accertate dalla Guardia di Finanza (Autorità competente: Prefettura); tuttavia è bene evidenziare che per le disposizione dell’articolo 13, comma 4, della L. 689/81, tale controllo compete anche alla Polizia Giudiziaria.

Dal punto di vista organizzativo riguardo all’esposizione del cartellone con i prezzi, è  da dire che Il prezzo medio dei carburanti su base regionale sarà pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e i gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. E’ previsto che  il Mimit dovrà adottare entro 15 giorni un decreto che definisca “la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni”

Successivamente gli esercenti avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita.

Riguardo alle sanzioni, è previsto che una quota pari al 50% dell’introito sarà versata nel bilancio dello Stato e riassegnata al Mimit per essere destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti, a iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi e a diffondere il consumo consapevole e informato.

Il Decreto prevede anche la costituzione di una “Commissione di allerta rapida di sorveglianza” al fine “di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali”. Alla Commissione parteciperanno stabilmente Istat, Ismea, Unioncamere, le Cciaa, la Gdf e gli altri ministeri competenti, oltre alle strutture direzionali del Mimit di cui il Garante si avvale per legge.

Il prezzo dei carburanti in autostrada rimarrà invariato visto che  Il decreto non prevede alcun tetto al prezzo dei carburanti sulla rete autostradale.

Da evidenziare che le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 4, dovranno essere applicate anche alle violazioni dell’articolo 15, comma 5, del D.Lgs 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) di seguito riportato:
“5.  I  prezzi  dei  prodotti  petroliferi  per uso di autotrazione, esposti   e   pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici  di distribuzione  dei  carburanti,  devono  essere esclusivamente quelli effettivamente  praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in  modo  visibile  dalla  carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.”

Le suddette sanzioni dovranno inoltre essere applicate in caso di omessa comunicazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

Di seguito il contenuto dell’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99:
“Art. 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
1.  Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui  prezzi  dei  carburanti  praticati  da  ogni singolo impianto di distribuzione  di  carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale,  e’  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  l’attività di vendita  al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare  al  Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.[omissis]”

( si ricorda che precedentemente la sanzione prevista dall’articolo 51 richiamava l’articolo 22, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114 i cui proventi andavano al Comune).

Piero Nuciari

DECRETO-LEGGE_5_2023

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