Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Decreto Campolibero): come rendere impossibili per legge i controlli nelle imprese agricole
Leggendo la nuova norma, l’impressione che suscita è che i nostri governanti abbiano voluto tutelare, per legge, le attività gestite dagli imprenditori agricoli inserendo ostacoli, praticamente quasi insormontabili, agli addetti ai controlli.
In una battuta il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, avrebbe fatto prima a pubblicare una norma composta da un solo articolo: “Le attività agricole-alimentari, per il futuro, non potranno più essere controllate”.
Ci avrebbe fatto sicuramente una più bella figura, anche se a pagare sarebbero stati, come al solito, i consumatori!
Leggendo il DL e la circolare esplicativa (che troverete in fondo all’articolo), colpisce la “giugla “ burocratica che è stata creata, le regole farraginose introdotte, i doveri in capo agli addetti ai controlli da applicare, pena la nullità dei verbali, l’impossibilità di effettuare controlli in una determinata materia se questi, nel corso dell’anno, siano già stati effettuati da altro ente di controllo, etc.
Il Decreto Legge ricorda molto il tentativo fatto dai politici nel 2011, con il D.L. n. 70/2011 (Finanziaria), convertito con modifiche nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, con lo scopo non dichiarato di impedire il controllo delle attività commerciali ai vari corpi di polizia.
Come si ricorderà, l’articolo 7 di quella legge, avente come oggetto la “semplificazione fiscale”, prevedeva una novità destinata ad azzerare completamente i controlli commerciali e annonari in Italia.
L’articolo 7, comma 1, lettera a), infatti, prevedeva che:
“esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, puo’ essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo’ durare piu’ di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. [omissis]
E ancora, al comma 2, lettera a) :
” al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonche’ di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati [omissis].
All’epoca il tentativo finì in una grande bolla di sapone, ma ora, vista la caparbietà dei nostri governanti “nominati”, a mio avviso la cosa sta diventando terribilmente seria!
Ma coloro che ci governano ora, non erano quelli che nei mesi scorsi avevano dichiarato che per rilanciare l’Italia occorreva prima di tutto azzerare la burocrazia?
Capisco che la coerenza non sia il lato forte di Renzi, ma non si può offendere l’intelligenza umana di chi quotidianamente lavora per tutelare i consumatori con “bischerate” (detto in toscano!) come quelle contenute nel decreto legge “Campolibero”.
Nota importante
E’ da evidenziare che nella circolare esplicativa, sembrerebbe che la tematica non riguardi la Polizia Municipale, la PS, i Carabinieri non specializzati nei controlli alimentari, ma solo i NAS, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Dipartimento delle politiche Europee e Internazionali e dello sviluppo rurale, il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.
Nella realtà – ed è questa la prima brutta sorpresa – l’argomento riguarda anche tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di PG, per le previsioni dell’articolo 13, comma 4, della legge 689/81.
…E questo non lo affermo io, ma, addirittura il Ministro Martina!
Infatti, nello stralcio delle dichiarazioni del Ministro, pubblicate il 7 Luglio 2014 sul sito www.alimentiebevande.it, Martina afferma:
“È importante sottolineare che la diffida riguarda tutte le norme agroalimentari e deve essere applicata da tutti i “controllori”, dalle amministrazioni statali (ICQRF, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri) alle Regioni, ai Comuni, quindi anche ai vigili urbani. Se pensiamo alle decine di migliaia di sanzioni annualmente irrogate agli operatori per irregolarità formali o di lieve entità, possiamo comprendere la portata positiva della norma”.
“L’azione del Ministero – ha aggiunto Martina – è orientata verso una maggiore semplificazione burocratica, perché è soprattutto da lì che passa l’efficienza e la possibilità per le imprese di essere competitive. I nostri produttori e i nostri agricoltori devono essere messi in condizione di lavorare con serenità e le misure inserite in questo provvedimento va in quella direzione”.
In pratica il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha creato un mostro burocratico, ingestibile, senza accorgersene, capace di bloccare in maniera quasi definitiva ogni genere di controllo a tutela dei consumatori, vista le genericità dei termini utlilizzati nella stesura della norma.
Ma andiamo ad analizzare l’articolo 1 del Decreto Legge.
L’articolo è composto da quattro commi, che per il legislatore dovrebbero “semplificare” e “coordinare” il sistema dei controlli ispettivi. Secondo il Ministero, visto che i controlli ispettivi farebbero perdere troppo tempo alle aziende agricole, occorre coordinare le ispezioni al fine di evitare sovrapposizioni da parte dei vari Organi addetti.
Una piccola nota
Il lettore ricorderà sicuramente lo scandalo dei formaggi scaduti, rigenerati e riciclati, che qualche anno fa tenne banco in Italia per diversi mesi.
I formaggi, scaduti da mesi se non da anni, venivano rigenerati grazie alla complicità di Dirigenti corrotti della ASL competente per il controllo.
Venne scoperto, casualmente, da una pattuglia della Guardia di Finanza che fermò un camion che trasportava prodotti alimentari dall’odore nauseabondo.
In sintesi lo scandalo venne fuori per i controlli incrociati che da più di mezzo secolo esistono in Italia, ad opera di Organismi di controllo differenti, la cui forza (e vantaggio per i consumatori) è che agiscono autonomamente l’uno dall’altro.
Ma continuiamo con la descrizione delle novità introdotte dal Decreto Legge.
L’ attività “coordinata di controllo”, secondo il legislatore, dovrebbe tener conto del Piano nazionale integrato (PNI) previsto dall’art. 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 e delle linee guida adottate (art. 14, comma 5, del DL 9/02/12 n. 5) garantendo l’accesso all’informazione sui controlli.
Nota
E’ da evidenziare che nonostante che la nuova legge preveda di far riferimento al Piano Nazionale Integrato, previsto dall’art. 41 del Reg. CE n. 882/2004 e dall’Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2010, questo è stato applicato pienemante in alcune regioni italiane (Emilia-Romagna, Campania,Toscana ecc.), mentre in altre è ancora in fase di implementazione.
Inoltre risulta che il DL 09/02/12 n. 5 (citato nel DL 91/14), avente come oggetto “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella Legge 4 Aprile 2012, n. 35, all’art. 14, commi 4 e 5, prevedeva (all’epoca!) sei mesi di tempo affinchè le Regioni si organizzassero per il coordinamento dei controlli delle attività agricole.
Alla data odierna, nonostante l’intesa sancita in conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, qualcosa si sta muovendo solo in Emilia Romagna, mentre per le altre regioni l’argomento è rimasto quasi lettera morta!
Altra novità introdotta dall’articolo 1, comma 1, è che alle imprese agricole deve sempre essere notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, sia nei casi di accertata regolarità che di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida.
Degna di nota è l’ultima parte del comma 1, nella quale viene stabilito che “[omissis] … gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione [omissis]”.
Nota
In quest’ultima parte del comma 1, dalla stesura sicuramente poco felice, il legislatore avrà voluto (si spera!) evidenziare che una volta che un imprenditore viene verbalizzato per qualche infrazione da un determinato organismo di controllo (risultante dal verbale di ispezione notificato), un’altra Autorità non potrà verbalizzarlo nelle successive ispezioni per lo stesso motivo, a meno che, non emergano comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione.
Suscita perplessità che una cosa così ovvia sia stata messa per iscritto in una legge, come se le autorità addette ai controlli e le varie forze dell’ordine siano munite di un cervello alla Sturmtruppen, incapaci di pensare autonomamente e di capire se è il caso o meno di procedere a nuove contestazioni!
Nel secondo comma dell’articolo 1, viene detto che al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di “recare il minor intralcio all’esercizio dell’attività d’impresa”, viene istituito il “registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole” dove dovranno convergere tutti i dati dei sopralluoghi ispettivi effettuati da parte di organi di polizia (quindi anche della Polizia Municipale!) e degli organi di vigilanza e controllo. Il registro unico, secondo il Decreto, dovrà diventare operativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Nota
Per chi come me effettua controlli da una vita, sa perfettamente che in tutti gli organismi di controllo, sia di polizia che non, vi è una carenza cronica di personale che impedisce materialmente il controllo di prevenzione. Un’impresa agricola, quando va bene, subisce un controllo all’anno, massimo due. A meno che non si cerchi ( o rinvenga) qualcosa di grave, l’ispezione, nella peggiore delle ipotesi (per l’imprenditore agricolo) dura al massimo un’ora.
Scrivere quindi nella legge che l’obiettivo è quello di ” recare il minor intralcio all’esercizio dell’attività d’impresa “, oltre che apparire decisamente eccessivo, fà capire che il fine ultimo al quale mirano i nostri attuali governanti è sicuramente un altro.
Il divino Giulio (Andreotti) diceva: “Pensar male è peccato, ma quasi sempre ci si azzecca!”.
Ma la vera novità del DL è il contenuto del 3° comma, dell’articolo 1, nel quale è previsto, per le violazioni amministrative di “lieve entità” (comprese quelle relative ai prodotti posti in vendita al consumatore finale) , l’istituto della diffida, con esclusione delle violazioni in materia di sicurezza alimentare.
In pratica al contravventore viene notificata una diffida e, dalla data della notifica, ha 20 giorni di tempo per eseguire le prescrizioni impartite dall’organo accertatore.
Con il successivo comma 4, il DL n. 91/14 introduce anche lo sconto del 30% per il pagamento delle sole sanzioni amministrative in materia agroalimentare, in analogia con il pagamento delle sanzioni del Codice della Strada.
E’ da evidenziare che lo sconto del 30% viene concesso solo se è consentito il pagamento in maniera ridotta e se questo avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Nota
In Italia gli agriturismi sono gestiti dagli imprenditori agricoli che oltre a vendere alimenti di propria produzione, per le previsioni del D.Lgs. 228/2001, possono vendere anche prodotti di terzi, non provenienti dalla propria attività agricola, per un fatturato di 160.000 euro per l’imprenditore singolo e di 4.000.000 di euro per le società (L. 27 dicembre 2006, n. 296).
Come tutti sapranno, i produttori agricoli possono vendere sul proprio fondo, in esercizi di vicinato e sul suolo pubblico (in forma itinerante o a posto fisso nei mercati).
Gli agriturismi hanno macellerie per il pubblico, fornitissimi spacci alimentari di carni, frutta, verdura, marmellate, miele, etc.
Nei mercati a posto fisso, se forniti di attrezzature frigorifere, possono vendere carni, formaggi e insaccati.
Possono vendere pasta, vini, olio, farine, pane, dolci, etc.
Come potete vedere, possono porre in commercio, per legge, gli stessi prodotti degli esercizi alimentari di vicinato e, fino all’entrata in vigore del DL n. 91/14, soggiacevano alle stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 109/92 sull’etichettatura degli alimenti, alla normativa metrica sulle bilance, all’obbligo del peso netto, etc.
Queste sanzioni costituivano un buon deterrente al fine del rispetto delle norme che tutelano i consumatori.
Con l’entrata in vigore del DL, gli imprenditori agricoli sono stati ancora una volta favoriti rispetto agli esercizi commerciali di vicinato, visto che se non rispetteranno le norme annonarie, rischieranno, al massimo, una diffida a rimettere le cose a posto entro 20 giorni!
Ma c’è di più!
…Un particolare che è sicuramente sfuggito ai nostri legislatori pasticcioni e che renderà sicuramente inapplicabile, per ampia parte, il DL 91/14!
Se andiamo ad analizzare il secondo periodo dell’articolo 1, 3° comma, viene stabilito che la diffida non può essere applicata alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare (regolamenti del Pacchetto Igiene in primis).
Leggendo attentamente l’art. 1, commi “a “e “b”, del Reg. Ce 882/2004 e il Reg Ce 178/2002, si evince chiaramente che il controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare è teso a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.
Ora, l’etichettatura degli alimenti e le altre forme di informazione dei consumatori sono disciplinate dal D.Lgs. 109/92 e da tutte le altre normative annonarie che quotidianamente vengono applicate e fatte rispettare nel nostro Paese dai tecnici della prevenzione e dalla polizia giudiziaria in genere.
A questo punto è evidente la contraddizione insita nel DL 91/14, visto che da un lato viene stabilito che la diffida non può essere applicata alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare (secondo periodo dell’articolo 1, 3° comma), dall’altro, sono le stesse norme sulla sicurezza alimentare a contenere al loro interno la tutela delle informazioni per i consumatori (diverse da quelle riguardanti la sicurezza alimentare) che dovrebbero essere, di fatto, le norme per le quali varrebbe la diffida.
E’ veramente triste constatare che ancora una volta i nostri politici hanno dimostrato di non conoscere le materie che vorrebbero disciplinare e che con questa nuova legge aggiungeranno, alla fine, solo confusione alla confusione!
Se il DL n. 91/14 verrà convertito senza modifiche, ad avviso di chi scrive, in Italia ci sarà il pericolo dell’anarchia a livello commerciale.
Una domanda sorge spontanea: a quando l’introduzione della tiratina d’orecchi come sanzione a carico dei contravventori?
Piero Nuciari
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