Novità legislative

Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190: la nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 118, del 23 Maggio 2006, il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190, avente come oggetto “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”.
Come si ricorderà, il suddetto Regolamento disciplina in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità (*) degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A seguito dell’entrata in vigore di tale provvedimento,  gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno dovuto predisporre sistemi e procedure capaci di individuare, in caso di necessità, chi abbia fornito loro le materie prime.
A distanza di 4 anni, per fare in modo che tale Regolamento venga rispettato dagli operatori interessati, il legislatore italiano ha emanato il Decreto Legislativo 5 Aprile 2006, n. 190, che prevede  pesanti sanzioni a carico dei contravventori.
L’articolo 2 del decreto, ad esempio, prevede a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 (rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare, etc in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione), il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta a quattromilacinquecento euro.
Nel caso di omesso avvio, da parte delle ditte produttrici, delle procedure per il ritiro dal mercato di un alimento o di un mangime  prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non  conforme ai requisiti di sicurezza  e non piu’ nella disponibilita’ delle ditte stesse, è prevista invece la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a diciottomila euro (art.3).
Nell’ipotesi in cui venga invece attivata la procedura di ritiro, omettendo la contestuale informativa all’Autorità competente, la sanzione prevista è da cinquecento a tremila euro.
Il non collaborare con la suddetta Autorità al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un
alimento, ad un mangime o ad un animale, fornendo le notizie o la collaborazione richiesta, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a dodicimila euro.
Sul fronte della tutela dei consumatori, si evidenzia, infine,  il contenuto dell’art. 4, 1° comma, riguardante gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che abbiano importato, trasformato o distribuito prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza – pervenuti successivamente ai consumatori o utilizzatori – e che abbiano omesso di informare questi ultimi circa i motivi dell’attivazione della procedura per il ritiro dal mercato.
L’articolo prevede una sanzione amministrativa da duemila a dodicimila euro.

In conclusione, anche se con leggero ritardo, il legislatore italiano ha finalmente provveduto a disciplinare uno dei più importanti regolamenti UE degli ultimi anni, destinato, nel caso in cui non fossero state previste sanzioni, a rimanere inapplicato alla stregua di tanti altri Regolamenti Europei, adottati nell’ultimo decennio.

Nota
Si ricorda che a differenza delle direttive UE, che una volta emanate devono poi essere recepite, un Regolamento è un atto normativo emanato dalla U.E. che ha immediata applicazione in tutti i territori dell’ U.E., senza necessità di un ulteriore intervento normativo di recepimento da parte dei legislatori nazionali.

(*) Il Regolamento definisce la rintracciabilità come:
possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione”.

                                                                                                         Piero Nuciari

  

Views: 262

Condividi